Nel sistema del Codice della proprietà industriale (CPI) la tutela del marchio non conosce forme di punitive recovery: l'allegazione del danno costituisce snodo indefettibile della domanda risarcitoria. L'art. 125 CPI abilita una semplificazione nel quantum, ma non consente un'applicazione dell'equa royalty in funzione punitiva o sganciata dalla fattispecie concreta, presupponendo pur sempre la configurazione di un danno giuridicamente apprezzabile. Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 963 del 10 novembre 2025.
Il Tribunale di Benevento, sentenza 13 gennaio 2026, ha condannato una struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dal paziente a seguito dell’infezione subita durante l’esecuzione di un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi alla gamba, in quanto – a fronte della dimostrazione da parte del paziente che l’origine dell’infezione era nosocomiale – la struttura sanitaria non ha provato di aver adottato i protocolli di prevenzione delle infezioni e la effettiva sterilità di locali e strumenti usati durante il ricovero del paziente.
Con una recentissima risposta a interpello (n. 318/2025), l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della definizione del saldo del conto corrente del de cuius, ai fini della base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione, quando le operazioni - pur se precedenti al decesso - vengono contabilizzate in data successiva.
Con un’importante sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale, sent. n. 10 del 29 gennaio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, c. 1 e 1-bis, C.d.s. e dell’art. 1, c. 1, lettera b), numeri 1) e 2), della L. n. 177/2024, che modifica l’art. 187, c. 1 e 1-bis, C.d.s. “a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”
In G.U. la L. 8/2026 di conversione del decreto ex ILVA. Il Governo approva un nuovo Decreto PNRR e uno schema di D.Lgs. sui mercati dei capitali. La Camera dà il primo via libera al ddl sul lobbying e al provvedimento sulla valutazione delle performance nella P.A. In Commissione Giustizia del Senato nuovo testo base sulla violenza sessuale, da cui è stato espunto il riferimento al “consenso”.
La Corte di Cassazione penale Sez. IV, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1909 ribadisce i principi in tema di responsabilità colposa omissiva del datore di lavoro in materia antinfortunistica statuendo che il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento lesivo è quello che genera un rischio eccentrico anche se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i propri obblighi in tema di sicurezza.
Il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva pre-fallimentare resta integrato, non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma solo laddove venga distratta quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. Così ha disposto la sentenza n. 1749/2026 della Cassazione penale.
Le Raccomandazioni EDPB n. 1/2026, in consultazione dal 15 gennaio 2026, aggiornano e sostituiscono le precedenti indicazioni del 2018 sulle norme vincolanti d’impresa (BCR). Il documento introduce un modulo standard per le domande di approvazione, chiarisce i contenuti necessari delle BCR e distingue tra elementi da includere nelle norme e quelli da presentare all’Autorità capofila. Le Raccomandazioni ribadiscono che le BCR devono garantire tutele equivalenti al GDPR nei trasferimenti extra UE e illustrano requisiti, ambito applicativo e interazione con gli accordi di trattamento.
L’Ordinanza della Cassazione civile del 14/01/2026, n. 802 determina, per la prima volta nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese processuali tenendo anche conto dell’ingiustificato mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti di parte previsti dall’art. 3, comma 1 del D.M. n. 110/2023 e specificatamente del requisito della sinteticità. Nella specie la condanna del ricorrente rimasto soccombente, alle spese del giudizio di legittimità è elevata, per effetto di un ricorso ritenuto prolisso, ai valori massimi dei parametri applicabili secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
La Corte costituzionale con la sentenza 29 dicembre 2025, n. 201 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis, c. 3, L. 26 luglio 1975, n. 354 - come sostituito dall’art. 5, c. 3, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 112 - limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima».
Il Massimario di gennaio del nuovo anno 2026 esordisce con delle sentenze di merito e legittimità che trattano temi importanti con argomenti e motivazioni di esemplare chiarezza e approfondimento. I temi trattati riguardano: l’illecito concorrenziale confusorio e l’onere della prova; la tutela degli slogan e dei messaggi pubblicitari; la tutela del consumatore nella normativa europea: il rinvio pregiudiziale alla CGUE; le invenzioni industriali ed i modelli di utilità tutelabili; la nullità assoluta e relativa dei marchi ed infine la liquidazione del danno nella proprietà industriale.
In tema di giochi d’azzardo online, un giocatore può avvalersi del diritto del suo Paese di residenza per esperire un’azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione. A chiarirlo è la Corte di giustizia europea, sentenza 15 gennaio 2026 (causa C-77/24): in applicazione dell’art. 4, par. 1, del reg. (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), nell’ambito di un’azione di risarcimento per perdite subite per aver partecipato a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione richiesta, il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel paese in cui risiede abitualmente (non dove è registrato l’operatore di giochi online).
Nell’affidamento diretto una ditta non sia stata invitata a partecipare e a presentare l’offerta tecnica nonostante avesse manifestato interesse comporta che l’amministrazione è tenuta a motivare il perché l’invito sia stato omesso; la motivazione sarebbe necessaria in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame. Lo stabilisce il Tar Calabria, sentenza n. 74, del 16 gennaio 2026.
Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 676 del 18 dicembre 2025, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadisce che, al fine di dimostrare l’avvenuta cessione del credito (nel caso di specie, all’interno di una procedura di espropriazione forzata) non sia sufficiente produrre l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, trattandosi di adempimento valevole ai diversi effetti di cui all’art. 1264 c.c.
Il wellbeing aziendale non è solo una buona pratica manageriale, ma una vera responsabilità giuridica che discende dall’art. 2087 c.c., dalla Costituzione, dalla normativa europea e dal D.Lgs. 81/2008. La prevenzione dei rischi psicosociali e la gestione strutturata dei conflitti diventano elementi essenziali di tutela del lavoratore e di buona governance. La mediazione aziendale emerge come strumento efficace e conforme ai principi di protezione e responsabilità datoriale.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 5 depositata il 22 gennaio 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), c.p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, c.p.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 21 gennaio 2026, n. 1320.
La rinuncia abdicativa non è più una scorciatoia, ma un percorso a ostacoli che richiede immobili immacolati sotto il profilo della regolarità.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 2647 hanno dato risposta al seguente quesito: «Se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis c.p.p. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».
Il Ministero della Salute, attraverso il D.M. del 19 novembre 2025 pubblicato in Gazzetta il 30 dicembre 2025, definisce l’architettura, i requisiti legali e tecnici della nuova piattaforma nazionale di telemedicina e approfondisce i profili relativi al trattamento dei dati: i ruoli, responsabilità e adempimenti.
Il decesso di un correntista può creare agli aventi causa qualche problema di troppo. E ciò sia con riferimento alla possibilità di disporre delle somme depositate sul conto, seppur cointestato, sia rispetto alle operazioni di accredito successive alla morte.