La Corte di Appello di Milano, Sez. lav., con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 921 ha confermato l’applicabilità di un CCNL diverso rispetto a quello formalmente applicato al rapporto di lavoro (CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi) nei confronti di un socio-lavoratore di cooperativa in quanto ritenuto – non solo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale rispetto a quello applicato, ma soprattutto - maggiormente aderente all’attività della cooperativa datrice di lavoro, disponendo altresì il pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla luce dell’applicazione del diverso CCNL.
La Corte costituzionale con la sentenza 29 dicembre 2025, n. 207, ha dichiarato infondate una serie di questioni incentrare sull’obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena a condotte riparatorie ovvero a prestazioni di attività non retribuita.
La Corte costituzionale sentenza n. 215 del 2025 ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8CEDU – dell’art. 291, comma 1, c.c., nella parte in cui, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, poiché, a fronte dell’automatismo preclusivo del divieto, la questione presenta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore.
Non esiste alcun obbligo di annotazione del mancato esercizio della prelazione legale, per le stesse caratteristiche della condicio juris.
La Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 212, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, c. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di GUP del giudice che, come componente del tribunale dell’appello ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta, nonché del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato.
La Cassazione civile con l’ordinanza n. 789/2026, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha escluso l’antisindacalità della condotta tenuta dall’Agenzia di tutela della Salute di Bergamo nei confronti di FP CGIL per non aver rispettato le formalità previste per adempiere agli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL nel contesto dell’epidemia da Covid-19.
La Corte Costituzionale sentenza n. 211 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello statuto speciale, nella parte in cui il menzionato testo di legge “statutaria” ha innalzato rispettivamente da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessario perché operi tale limitazione ai mandati, poiché tale previsione lede il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo quale temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ponderato contraltare, e quale bilanciamento tra contrapposti principi, ossia volto a realizzare un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo.
Il mutuo c.d. solutorio, destinato anche immediatamente al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario, è valido e, ricorrendone i presupposti, idoneo a costituire titolo esecutivo, purché la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito in conto corrente. La destinazione delle somme all’estinzione di debiti preesistenti non integra, di per sé, un’ipotesi di illiceità della causa né di nullità del contratto, salvo l’accertamento di specifiche condotte delittuose. Eventuali finalità fraudolente dell’operazione rilevano sul piano dell’inefficacia dell’atto, mediante i rimedi della revocatoria, e non su quello dell’invalidità, restando ferma la tutela risarcitoria in caso di colpevole concorso della banca nel dissesto del cliente. La difformità tra la destinazione contrattualmente indicata e quella in concreto realizzata può, ricorrendone i presupposti, dar luogo ai rimedi della nullità o della risoluzione del contratto. Così ha stabilito l’ordinanza della Cassazione civile n. 889 del 16 gennaio 2026.
La Corte d’Appello di Bologna, sentenza 15 gennaio 2026, n. 157, aderendo al precedente di Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2025, n. 24172 e avvalendosi del criterio della ragione più liquida, decide direttamente il merito della controversia pur in presenza di eccezioni processuali, senza che a ciò consegua una decisione implicita sulla questione di rito sollevata.
Per la Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 19 gennaio 2026, n. 1908, i giudici di merito hanno correttamente rimarcato la mancata previsione, nel contratto di subappalto concluso dall'impresa di cui l'imputata era legale responsabile, dell'attività che il lavoratore era intento a svolgere nel momento in cui ebbe a verificarsi l'infortunio; e l’assenza di formazione dei dipendenti di tale impresa in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte.
La Corte costituzionale con la sentenza 29 dicembre 2025, n. 203 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, c. 5-bis, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei “casi di minore gravità”.
In tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora tale ammissione sia stata fatta fuori del giudizio, valendo la stessa solo a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 29 gennaio 2026, n. 1947.
Con la sentenza n. R.G. 54031/2025 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti della RAI, in relazione alla messa in onda, nell’ambito della trasmissione Report, del servizio di inchiesta riguardante l’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La decisione ha ritenuto legittima la diffusione dei contenuti informativi in applicazione del principio di essenzialità dell’informazione e ha ribadito la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio con conseguente decadenza della potestà punitiva dell’Autorità.
La Cassazione penale, Sez. Un., con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 2648 ha dato risposta al seguente quesito: «Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, c. 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.».
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 (Decreto) si colloca in una fase avanzata del processo di trasformazione del diritto bancario e finanziario europeo, segnato dall’emersione della sostenibilità quale fattore strutturale della stabilità del sistema. Con tale provvedimento il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD), e ha adeguato l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1623, di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR). Il Decreto trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), la quale individua tra i criteri direttivi specifici l’esigenza di rafforzare la vigilanza sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), in coerenza con l’evoluzione del diritto dell’Unione e con gli orientamenti delle autorità europee di supervisione. In tale contesto, la sostenibilità viene progressivamente sottratta alla dimensione volontaria o meramente reputazionale per assumere una valenza giuridica pienamente integrata nella disciplina della sana e prudente gestione degli intermediari.
Il Tribunale di Benevento, sentenza 13 gennaio 2026, ha condannato una struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dal paziente a seguito dell’infezione subita durante l’esecuzione di un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi alla gamba, in quanto – a fronte della dimostrazione da parte del paziente che l’origine dell’infezione era nosocomiale – la struttura sanitaria non ha provato di aver adottato i protocolli di prevenzione delle infezioni e la effettiva sterilità di locali e strumenti usati durante il ricovero del paziente.
Con un’importante sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale, sent. n. 10 del 29 gennaio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, c. 1 e 1-bis, C.d.s. e dell’art. 1, c. 1, lettera b), numeri 1) e 2), della L. n. 177/2024, che modifica l’art. 187, c. 1 e 1-bis, C.d.s. “a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”
Con una recentissima risposta a interpello (n. 318/2025), l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della definizione del saldo del conto corrente del de cuius, ai fini della base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione, quando le operazioni - pur se precedenti al decesso - vengono contabilizzate in data successiva.
Nel sistema del Codice della proprietà industriale (CPI) la tutela del marchio non conosce forme di punitive recovery: l'allegazione del danno costituisce snodo indefettibile della domanda risarcitoria. L'art. 125 CPI abilita una semplificazione nel quantum, ma non consente un'applicazione dell'equa royalty in funzione punitiva o sganciata dalla fattispecie concreta, presupponendo pur sempre la configurazione di un danno giuridicamente apprezzabile. Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 963 del 10 novembre 2025.
In G.U. la L. 8/2026 di conversione del decreto ex ILVA. Il Governo approva un nuovo Decreto PNRR e uno schema di D.Lgs. sui mercati dei capitali. La Camera dà il primo via libera al ddl sul lobbying e al provvedimento sulla valutazione delle performance nella P.A. In Commissione Giustizia del Senato nuovo testo base sulla violenza sessuale, da cui è stato espunto il riferimento al “consenso”.
La Corte di Cassazione penale Sez. IV, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1909 ribadisce i principi in tema di responsabilità colposa omissiva del datore di lavoro in materia antinfortunistica statuendo che il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento lesivo è quello che genera un rischio eccentrico anche se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i propri obblighi in tema di sicurezza.