Le ipotesi di trasformazione societaria eterogenea non possono considerarsi limitate ai soli casi previsti dal legislatore civilistico. Le esigenze di riorganizzazione delle imprese meritano di essere salvaguardate, nella logica dell’armonizzazione del sistema normativo e della tutela dello sviluppo delle attività economiche.
Dopo la recente modifica legislativa di cui alla L. 182/2025 che ha 'eliminato' il decreto del Ministro della giustizia (atteso per 7 anni), si passa ad attendere l'intervento diretto del legislatore – Nel frattempo i dati giudiziari hanno continuato e continueranno ad essere trattati dai privati che ne hanno necessità in ragione della attività svolta, l'unica alternativa essendo l'interruzione dei servizi – Nel GDPR è comunque la guida fondamentale ad ogni attività di trattamento: l'art. 5.
In G.U. il D.Lgs. 212/2025 sui contratti di credito ai consumatori e due decreti del pacchetto E-evidence (D.Lgs. 215/2025 e D.Lgs. 216/2025) sulle prove digitali nei procedimenti penali. Il Governo approva due ddl: tutela dei caregiver familiari e riorganizzazione del SSN. Via libera definitivo al decreto Transizione 5.0 alla Camera; al Senato ok finale per le norme sul bracconaggio ittico e sui servizi per il cittadino all’estero. Primo sì al decreto ex ILVA. In Commissione, avviato l’esame del Milleproroghe 2026. Concluso l’esame della legge annuale PMI: a breve l’ok definitivo.
L’iper-ammortamento – introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (commi 427-438) – costituisce un risparmio di imposte sul reddito d’impresa mediante un aumento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria in via extracontabile. Tali eventi non devono essere iscritti in bilancio, ma devono essere gestiti extracontabilmente in sede di dichiarazione dei redditi come variazioni in riduzione del reddito imponibile. I riflessi economici di tali benefici devono però essere illustrati nella nota integrativa, con riferimento ai seguenti effetti: 1) effetto sul risultato economico del 2026, mettendo in evidenza il maggior utile derivante dall’iper-ammortamento dedotto extra-contabilmente nell’esercizio stesso; 2) effetto sui redditi dei futuri esercizi, inteso come maggior utile derivante dalla deducibilità dei futuri iper-ammortamenti in via extra-contabile. Il suddetto iper-ammortamento è concettualmente identico a quello introdotto dall’art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In tema di modalità di svolgimento delle assemblee societarie, pubblichiamo il commento alla massima n. 216 del Consiglio notarile di Milano che deve essere però letta alla luce della recente proroga del regime emergenziale prevista dal Milleproroghe 2026: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, al cessare del regime “emergenziale” delle assemblee delle società di capitali, previsto dall’art. 106d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024), le modalità di svolgimento delle assemblee torneranno a essere regolate dalle norme del Codice Civile, secondo gli orientamenti interpretativi via via affermatisi, come segue. (a) L’intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è consentito ai soci delle s.p.a. solo in presenza di una apposita clausola statutaria, come richiesto dall’art. 2370, comma 4, c.c., mentre nelle s.r.l., nel silenzio della legge, è ammissibile anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato. (b) In caso di assemblea totalitaria (in presenza cioè dei requisiti previsti dagli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.), essa può svolgersi esclusivamente “a distanza”, anche in mancanza di alcuna clausola statutaria che preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione. (c) In caso di assemblea ritualmente convocata con indicazione di un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio), mentre tutti gli altri soggetti possono intervenire e partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra ricordate sub a). (d) È legittima la clausola statutaria che preveda che l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, imponendo quindi a tutti i soci l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea; è parimenti legittimo, purché non espressamente vietato dallo statuto, che l’avviso di convocazione, anche in mancanza di tale clausola, indichi esclusivamente un luogo virtuale e non fisico di svolgimento dell’assemblea, sempre alle condizioni ricordate sub (a). Resta ferma, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati e/o in sistemi multilaterali di negoziazione, la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, relativa sia alle modalità di intervento diverse dalla partecipazione fisica sia al ricorso, anche esclusivo, al rappresentante designato”.
La pubblicazione di un post su Facebook “fai pace con il cervello” non è offensiva della reputazione. In questo modo si è espressa la quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione con la sentenza del 10 dicembre 2025, n. 39717.
La Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., dell’art. 76, comma 4, della legge regionale della Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui prevede che il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia, poiché detta previsione incide anche sulla competizione tra operatori economici del settore, ossia non solo sui singoli direttori tecnici, ma anche sulle agenzie, limitando la loro possibilità (ossia la loro libertà) di rivolgersi a un più ampio numero di professionisti del settore.
È necessario che l’intermediario che aderisce alla guida c.d. Patti Chiari fornisca al cliente informazioni ulteriori sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli sottoscritti e ciò a prescindere dalla maggiore o minore propensione al rischio del medesimo desumibile dai precedenti investimenti. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 32225/2025 della Cassazione civile.
Una ragazza, sin dall’età prescolare, manifesta disforia di genere (disagio legato all'incongruenza tra l'identità percepita e il sesso assegnato alla nascita). La situazione è ben nota ai familiari e alla sorellina, che la considera un fratello. Presa in carico dal centro specializzato dell’ospedale, compie, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale, i passi necessari per attivare la procedura prevista dalla L. 164/1982. Il Tribunale, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, autorizza con sentenza la rettificazione, benché il soggetto abbia solo 13 anni. Lo stabilisce il Tribunale La Spezia, sez. civile, sentenza 10 dicembre 2025.
Con le Determinazioni ACN nn. 379887 e 3799907 del 2025, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha inciso in modo significativo sulla disciplina applicativa degli obblighi in materia di cybersicurezza. La prima ha aggiornato la regolazione del Portale ACN e dei Servizi NIS per i procedimenti di registrazione e di aggiornamento delle informazioni. La seconda è intervenuta sulle misure di sicurezza di base e la disciplina della segnalazione degli incidenti e ha fissato per tutti i soggetti NIS la data 15 gennaio 2026 la data di avvio uniforme del relativo regime.
Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è inserito dal codice dei contratti pubblici tra gli strumenti alternativi alla giurisdizionale. La sua disciplina è contenuta negli artt. 215-219 del D.lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato V.2, che regolano in modo organico la composizione, il funzionamento e l’efficacia giuridica delle determinazioni e dei pareri del Collegio. In particolare, la normativa disciplina puntualmente la fase di costituzione del CCT, prevedendo requisiti professionali, cause di incompatibilità, modalità di nomina dei componenti e del presidente, nonché le procedure di costituzione e insediamento dell’organo collegiale, rinviando in particolare all’Allegato V.2. La normativa sull’istituto non disciplina una fase prodromica alla scelta dei componenti del CCT, nel senso che non prevede un albo o elenco ufficiale dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per far parte dei Collegi. In assenza di un albo, le stazioni appaltanti stanno autonomamente predisponendo degli elenchi di soggetti da cui trarre i componenti da nominare.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 18 dicembre 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., dell’art. 46, c. 2 e 4-bis, della L.R. Campania n. 15/2002, nella parte in cui, nella formulazione applicabile ratione temporis, estende la facoltà di richiedere il comando e il distacco anche ai dipendenti delle società e dei consorzi con partecipazione pubblica non inferiore al 49% ed equipara distacchi e comandi, poiché tale estensione lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”, spettando al legislatore statale compiere le scelte qualificanti in ordine alla disciplina dei comandi e dei distacchi, istituti che incidono sull’assetto dei rapporti di lavoro e richiedono, pertanto, una disciplina uniforme.
La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della prova grava sulla parte stessa, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto. Lo stabilisce il Tribunale di Avellino, sez. I, sentenza 2 dicembre 2025, n. 1893.
La Cassazione civile, con ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892 ha affermato che in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, quarto comma, l. fall. ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.
Qualora il locatore contravvenga alle principali obbligazioni a cui è tenuto quali la garanzia dai vizi, il mantenimento della cosa in stato da servire all'uso convenuto (ex art. 1576, comma 1, c.c.) e da assicurarne il pacifico godimento durante la locazione (ex art. 1585, comma 1, c.c.), la violazione di tali obblighi può condurre alla risoluzione del contratto di locazione in specie qualora il conduttore provi che l’immobile locato non fosse idoneo all’uso pattuito, a fronte di certificato ASL che attesti che l’immobile sia da considerare “non abitabile” per le condizioni igienico-sanitarie accertate. È quanto stabilito dal Tribunale Brindisi con sentenza 05/12/2025, n. 1331.
La recente sentenza n. 40072/2025 della Cassazione penale ha riconosciuto dirimente ai fini della configurabilità del delitto di abusivismo sollecitatorio ex art. 166, comma 1, lett. c) TUF il carattere finanziario di un’operazione di vendita di bitcoin reclamizzata da un exchanger quale proposta di investimento, dando informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa, proponendosi quale acquirente e amministratore per conto di anonimi fornitori di portafogli di moneta virtuale nonché gestendo gli ordini ricevuti con un’attività di reinvestimento della provvista anche in moneta virtuale. Trova conferma implicita, dunque, l’opinione per cui le condotte di abusivismo nella promozione o nel collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di criptovalute integranti prodotti finanziari o la violazione della riserva di attività nello svolgimento di servizi o attività di investimento pertinenti criptovalute provviste di connotazione finanziaria restano entro l’alveo della fattispecie prevista dall’art. 166TUF, senza essere assorbite dal nuovo illecito penale previsto dall’art. 30d.lgs. 129/2024 e dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 31-36d.lgs. 129/2024, limitati a specifiche tipologie di crypto-assets (asset-referenced token, e-money token ed other than) estranee alla disciplina MiFID II.
Nell'ordinanza n. 27162 del 2025 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata, derivante dall'esecuzione di un provvedimento non definitivo, deve essere proposta ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di reclamo in cui è stata impugnata la decisione disciplinare, mentre l'inammissibilità della domanda in un autonomo giudizio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un vizio che configura una originaria "indecidibilità" nel merito della domanda avanzata.