In caso di diffamazione commessa con il mezzo telematico, al fine di individuare l’autore del messaggio, vanno disposte ricerche sulle informazioni personali eventualmente presenti nei profili social, nonché acquisire i dati di traffico telematico. Sempre in materia di diffamazione, il termine “nazista” non può essere considerato una forma di manifestazione di un pensiero critico che, per quanto discutibile sarebbe comunque legittimo in un dibattito democratico. Tale espressione costituisce invece uno sfregio alla verità oggettiva e rappresenta la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell’Olocausto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, Ufficio indagini preliminari, del 28 aprile 2025.
L’Adunanza del Consiglio di Stato con la sentenza 9 giugno 2025, n. 6, si è pronunciata sul contributo ANAC non presentato in sede di offerta di gara e sulla possibilità di sanare tale omissione con il soccorso istruttorio; la questione posta all’esame dell’Adunanza plenaria attiene al regime giuridico del contributo obbligatorio che gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara devono versare alla stazione appaltante ai fini del finanziamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). L’ANAC, con deliberazione del 19 dicembre 2023, n. 610, ha stabilito la nuova entità della contribuzione mediante l’indicazione di diversi scaglioni che tengono conto del valore del contratto, i quali vanno da un livello esente dal pagamento, con successiva progressione (euro 18; 33; 77; 90; 165; 220) fino ad un importo massimo, per gli operatori economici, di 560 euro.
La responsabilità del notaio per non avere rilevato l'esistenza di un pignoramento, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l'individuazione dell'iscrizione ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 15676/2025.
In materia di separazione dei coniugi, la violenza esercitata da un coniuge ai danni dell’altro, ancorché consistente in un singolo episodio di percosse, è di per sé sola idonea a giustificare l’addebito della separazione, atteso che tale comportamento, quale estrinsecazione di supremazia e disconoscimento della pari dignità umana, rappresenta una violazione non soltanto dei doveri nascenti dal matrimonio ma, più in generale, dei diritti fondamentali della persona, tale da non potersi comparare se non con atti di pari natura. Lo stabilisce la Corte d’Appello di Salerno, sez. II, sentenza 22 aprile 2025, n. 331.
In G.U. sia L. 80/2025, che converte il c.d. Decreto sicurezza sia il D.Lgs. 81/2025 con il correttivo alla riforma fiscale. Il Consiglio dei ministri ha approvato un D.L. fiscale con semplificazioni per autonomi e imprese e un decreto per le crisi industriali. Via libera definitivo alla legge di delegazione europea 2024e al ddl sull’economia dello spazio, che introduce un quadro normativo per le attività spaziali. Le Commissioni parlamentari hanno lavorato su intelligenza artificiale, lobbying, diritto d’autore e responsabilità erariale.
Si ha divisione con conguaglio quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti. In questo modo si è espressa la Suprema Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 15543/2025.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una importante risposta all’interpello n. 135/2025, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione e interesse verso le questioni fiscali relative alle cripto-attività. In questa delibera, l’amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti utili e dettagliati riguardo al trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze generate dall’investimento e dalla gestione di criptovalute, analizzando numerose casistiche che sono di grande rilevanza per operatori economici, professionisti e contribuenti individuali impegnati nel settore delle valute digitali. Tuttavia, se da un lato si registra un passo avanti importante verso una maggior definizione delle regole da applicare, dall’altro rimangono ancora alcune zone d’ombra e aspetti poco chiari che richiedono ulteriori approfondimenti e interpretazioni.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 20 maggio 2025, n. 18869 puntualizza che è affetta da nullità la sentenza pronunciata in giudizio di appello che non motiva sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., formulata dal difensore anche soltanto nelle conclusioni scritte trasmesse via PEC. L’assenza di una precisa motivazione, sia pure implicita, sul punto rende l’atto emanato inevitabilmente nullo.
La Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 1661 del 6 maggio 2025, si è espressa sulla determinazione del dies a quo della prescrizione del diritto alla retribuzione del lavoratore-detenuto, basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, la prescrizione decorre dall’effettiva cessazione del rapporto di lavoro intramurario. Alla luce di tale assunto, la Corte capitolina ha precisato in quali circostanze tale rapporto deve ritenersi cessato.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Pres. Dott.ssa Lina Rubino, Rel. Cons. Dott. Salvatore Saija) ha pubblicato in data 19 maggio 2025 un’interessante ordinanza, la n. 13294, con la quale ha preso in considerazione il rilevante tema dell’accertamento del nesso di causalità quando si sia in presenza di possibili concause che possono aver determinato l’insorgenza del danno di cui si chiede il risarcimento. Il provvedimento si segnala, inoltre, per aver fornito puntuali indicazioni su diversi aspetti che riguardano la corretta redazione del ricorso per cassazione.
L’agone politico non può tirare in ballo anche chi non ricopre cariche elettive, la continenza oltre che oggettiva deve essere anche soggettiva
In tema di separazione consensuale, le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale e sono destinate a essere trasfuse nell’accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all’esterno solo laddove siano poi omologate dall’autorità giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. Lo stabilisce il Tribunale di Venezia, sez. II, sentenza 31 marzo 2025, n. 343.
La sentenza del Tribunale di Prato del 30 aprile 2025 n. 260 è utile perché offre una ricognizione della normativa di settore e delle correnti giurisprudenziali sugli obblighi informativi dell’intermediario, anche in riferimento alle obbligazioni c.d. subordinate, con una messa a fuoco del tema della responsabilità da prospetto. La mancata specificazione nell’ordine di investimento della natura subordinata delle obbligazioni non ha incidenza causale sulla scelta dell’acquisto di questi titoli se l’intermediario dimostra di avere avvertito l’investitore della loro elevata rischiosità mediante un set informativo scritto. Questo il decisum del Tribunale di Prato.
Con sentenza del 14 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha avuto modo di occuparsi di una vicenda di particolare importanza storica conseguente al passaggio, a seguito del referendum del 1946, alla forma repubblicana dello Stato italiano in sostituzione di quella monarchica precedente, ovvero della questione relativa al destino sulla titolarità dei beni prima appartenenti alla Monarchia dei Savoia.
A quasi nove mesi dall’entrata in vigore del c.d. “Correttivo-ter” (d.lgs. 136/2024) al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019) l’operatore del diritto si muove in un contesto giurisprudenziale dove difetta ancora coerenza sistematica nell’interpretazione delle norme di legge: un breve focus sulle misure protettive e cautelari.
Il Tribunale di Termini Imerese, adito in sede di opposizione a precetto, esamina la disposizione di cui all’art. 480, 3°co., c.p.c. (in tema di determinazione della competenza territoriale sulle opposizioni c.d. preventive), anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC ex art. 3d.lgs. n. 374 del 1999; tale contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza del 13 maggio 2025, n. 12838.
Con la sentenza n. 77 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, cod. contratti pubblici, nella parte in cui consente, una volta prescelto il ricorso all’inversione procedimentale, successive determinazioni della soglia di anomalia, sino all’aggiudicazione, poiché tale meccanismo dà la possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori economici causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla procedura.
Pronunciandosi su un caso “slovacco” in cui si discuteva della legittimità del provvedimento di perquisizione e sequestro disposto nei confronti di un notaio indagato per appropriazione indebita aggravata, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso, come anticipato, riguardava una perquisizione svolta all’interno dello studio notarile del ricorrente effettuata nel 2021 dalla Camera dei Notai della Slovacchia, mentre quest'ultimo era in congedo per malattia a seguito del suo presunto rapimento per un riscatto di 4 milioni di euro. La polizia aveva anche perquisito un'abitazione vuota appartenente al ricorrente. Entrambe tali perquisizioni e una successiva perquisizione della sua abitazione, riguardavano una presunta appropriazione indebita. Da allora il ricorrente è sotto inchiesta per appropriazione indebita aggravata e il procedimento è ancora in corso. La Corte EDU, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che la perquisizione dello studio del notaio e della sua abitazione nonché il sequestro dei suoi dispositivi elettronici fosse illegittimo.