Il Giudice di Pace di Enna, sentenza 15 febbraio 2026, n. 22 ha condannato una struttura sanitaria locale a risarcire il danno morale ed esistenziale subito da una coppia di genitori per non aver consentito al padre del bambino di partecipare al parto, contrariamente a quanto previsto dalla Carta dei Servizi pubblicata dalla stessa struttura sanitaria. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto del padre (e della madre) a che quest’ultimo assista al parto e ha ritenuto il correlato obbligo della struttura sanitaria una prestazione accessoria gravante sulla medesima in virtù del contratto di spedalità che insorge con la gestante.
La Corte costituzionale n. 63 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, che ha introdotto l’art. 3-bis nella L. n. 91 del 1992, stabilendo che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore di tale articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno che ricorra una delle condizioni indicate, poiché la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettività della cittadinanza e l’affidamento dei destinatari.
La Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10388 conferma che il versamento di somme tra coniugi o conviventi per l’acquisto di beni non costituisce necessariamente una donazione indiretta. Infatti, in costanza di matrimonio o convivenza di fatto, tali dazioni si presumono effettuate in adempimento dei doveri di contribuzione ovvero di obbligazioni naturali, tendenzialmente irripetibili se non a determinate condizioni. Per qualificare l’atto come liberalità occorre una prova rigorosa dell’effettivo animus donandi.
In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicché, in presenza di un'esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro. In questo modo si è espresso il Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 26 marzo 2026, n. 503.
In tema di finanza di progetto, l’operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta ha diritto ad accedere, per finalità difensive, al progetto selezionato già nella fase procedimentale. Tale accesso non può essere rinviato a un momento successivo all’indizione della gara. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. I, ordinanza 18 marzo 2026, n. 409.
La Corte costituzionale sentenza n. 68/2026 ha dichiarato l’l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
La recente proposta normativa, che proroga fino a 78 anni la permanenza in servizio dei notai interessati a tanto, non consente il ricambio generazionale e può apparire come manifestazione tipica della “sindrome da ritiro” e della gerontocrazia.
La Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. – degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento (art. 23-ter del Testo unico dell’edilizia), poiché tale disciplina incide illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 aprile 2026, n. 456, ha dichiarato la nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale che ripartiva tra tutti i condomini le spese relative al “fondo cassa straordinario” per ripianare precedenti esposizioni debitorie.
L’impiego di sistemi di geolocalizzazione (GPS) nei contesti organizzativi rappresenta oggi uno degli ambiti più delicati nel rapporto tra esigenze datoriali di efficienza e controllo e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori. La crescente diffusione di tecnologie di tracciamento, soprattutto nei settori della logistica, dei trasporti e dei servizi sul territorio, impone una rilettura coordinata della disciplina in materia di protezione dei dati personali, alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. n. 196/2003 come novellato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché delle disposizioni giuslavoristiche, in primis l’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). In tale contesto si inserisce la recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, 14 aprile 2026, n. 9374, in commento, che offre l’occasione per approfondire i presupposti di liceità del trattamento mediante sistemi GPS, nonché i criteri di qualificazione soggettiva del titolare del trattamento e le implicazioni in termini di responsabilità.
Nell’intero anno solare appena trascorso, i numeri sono impressionanti: oltre 81.200 segnalazioni di operazioni sospette ricevute in soli sei mesi. È il livello più alto mai registrato.
La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 marzo 2026 n. 10344 ha confermato il proprio orientamento in tema di ascolto del minore affermando che l’audizione del minore non va intesa come un adempimento automatico da parte del giudice nel momento in cui riceve l’istanza o il rinnovo della richiesta delle parti. L’ascolto non va ritenuto un atto istruttorio né burocratico del giudice, ma costituisce l’esercizio di un diritto che è nella disponibilità del giudice che deve rendere la motivazione esplicita e puntuale solo se decide di non disporlo, potendo il diniego del giudice alle richieste di rinnovo dell’ascolto essere anche implicito.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Sezione 22, con la sentenza n. 2072 depositata il 13 marzo 2026 ha confermato l’annullamento dell’impugnato avviso di liquidazione con condanna dell’Agenzia dell’Entrate. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (art. 59-bisL. 89/1913).
La decorrenza della riduzione di un assegno di mantenimento avente natura sostanzialmente alimentare, disposta in riforma della sentenza di primo grado sulla base di fatti sopravvenuti (e non di una diversa valutazione delle medesime condizioni preesistenti), non può essere retroattivamente retrodatata alla pronuncia di primo grado, essendo invece corretta la decorrenza dalla sentenza di secondo grado che ne modifica la misura. Ciò in quanto, trattandosi di importi modesti, verosimilmente già destinati a soddisfare bisogni essenziali e presuntivamente consumati dal beneficiario in condizioni di debolezza economica, la logica dell'irripetibilità — e il suo correlato sulla decorrenza — impone di non esporre retroattivamente il percettore a pretese restitutorie. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10857.
Le Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026, dirimendo un dubbio interpretativo sollevato dalla Sezione lavoro, hanno stabilito che, per fruire del più favorevole regime sanzionatorio previsto per le omissioni contributive in presenza di oggettiva incertezza interpretativa, il datore di lavoro deve comunque effettuare il pagamento dei contributi entro il termine stabilito dall’INPS.
Con sentenza del 23 aprile 2026 (causa C 132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha segnato una svolta nel contenzioso italiano in materia di proprietà intellettuale. Fino a oggi, l'art. 132, comma 4, c.p.i. ha consentito ai «provvedimenti cautelari idonei ad anticipatore gli effetti della sentenza di merito» di conservare efficacia anche in difetto di instaurazione di un giudizio a cognizione piena. Con la sentenza in commento, la CGUE ha invece escluso che l’ordinamento nazionale possa consentire ai provvedimenti cautelari, in specie quelli anticipatori, di conservare efficacia se il ricorrente non provvede ad instaurare il giudizio di merito entro i termini dell’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE (la c.d Direttiva Enforcement, di seguito, anche solo, la Direttiva), ovvero entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi o 31 di calendario. La pronuncia incide in modo diretto sulla disciplina che da un ventennio caratterizza la tutela cautelare in materia industrialistica lambendo, più in generale, l’architettura del procedimento cautelare uniforme e richiamando il Legislatore nazionale a un rigoroso rispetto non solo del citato art. 9 della Direttiva, ma anche dell'art. 50, par. 6, dell'Accordo TRIPs da cui la Direttiva prende ispirazione, imponendo una rilettura complessiva dei rapporti tra fase cautelare e giudizio di merito. Con il presente contributo, dopo una preliminare analisi critica della decisione della CGUE (di seguito, la Sentenza), si offre una prospettiva sulla sorte dei provvedimenti cautelari anticipatori emessi negli anni passati per i quali non è stato tempestivamente avviato il giudizio di merito.
Con una recentissima ordinanza (Cass. Civ. 15 aprile 2026 n. 9629), la Corte di legittimità torna sulla questione della “natura” dei versamenti dei soci: qualificarli in una delle possibili tipologie non è una mera opzione nominalistica, ma produce conseguenze fiscali e civilistiche di non poco conto.
Avverso il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di proroga delle intercettazioni avanzata dal P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione; per cui il provvedimento di rigetto del G.I.P. non è abnorme. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 23 aprile 2025, n. 14852.
La Corte costituzionale sentenza n. 66 del 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che se, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di non doversi procedere.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’11 maggio 2026, n. 13671.
Al via la quarta edizione dell'iniziativa divenuta negli anni un luogo stabile di dialogo tra istituzioni, avvocatura, accademia, imprese e professionisti.
In regime di affidamento condiviso, la Corte subordina la stanzialità del minore non già alla prossimità fisica permanente, ma alla qualità del progetto educativo e alla garanzia dei contatti periodici atti a scongiurare la recisione dei legami affettivi. In questo contesto, il trasferimento della madre in altra città per motivi di lavoro non costituisce ostacolo all’esercizio della genitorialità, ponendosi in linea con l’interesse dei minori. La decisione in esame consolida l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità circa l'insindacabilità delle scelte residenziali del genitore collocatario attraverso una lettura evolutiva del principio di bigenitorialità, non ancorato ad una parità aritmetica dei tempi, ma alla qualità e la stabilità della relazione. Lo ribadisce con chiarezza la Cassazione civile, sez. I, sentenza 27 aprile 2026, n. 11378.
Il Collegio Sindacale è stato rafforzato con la modifica del T.U.F., prevista dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, sia nell’accrescimento delle sue funzioni, sia nelle comunicazioni all’assemblea di approvazione del bilancio. In particolare, al Collegio Sindacale è stata attribuita anche la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento del “sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, come già obbligatoria per il Collegio Sindacale delle società quotate.