La recentissima ordinanza della Cassazione civile n. 6803/2026, in tema di revoca tacita della rinuncia espressa in forma solenne all’eredità, consente una serie di riflessioni sull’istituto della rinuncia all’eredità.
Il Tribunale di Pistoia ha emesso in data 19 marzo 2026 un interessante provvedimento cautelare relativo ad un caso di concorrenza sleale che ha interessato l'utilizzo di intelligenza artificiale generativa nel contesto dell'attività promozionale di un'impresa. La resistente, accusata di aver pubblicato sul proprio blog dei contenuti che includevano riferimenti ai testimonial contrattualizzati dalla ricorrente ed ai segni distintivi di quest’ultima, ha invocato a propria difesa la natura automatizzata dei contenuti, generati da un sistema di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma editoriale del sito e pubblicati in modo automatico. Il Giudice ha valutato tale circostanza non già come esimente, bensì come ammissione della condotta contestata, accogliendo la maggior parte delle domande della ricorrente. La pronuncia conferma che l'utilizzo di sistemi di AI generativa non esonera l'imprenditore dalla responsabilità per i contenuti diffusi, offrendo spunti sull'impiego non controllato dell'intelligenza artificiale nell'attività d'impresa.
Al via la III edizione con i principali esperti del panorama giuridico italiano che interverranno sul tema della responsabilità da AI e sull’approccio al rischio nei principali settori industriali
Integra il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. (e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio di cui all’art. 570-bis c.p., che rimane in esso assorbito) la condotta del genitore che ometta di versare ai figli minori l’assegno liquidato in sede civile, quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due norme si trovano in rapporto di specialità: il nucleo comune è costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, mentre l’elemento specializzante dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. è rappresentato dalla conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La duplicazione delle imputazioni porrebbe a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° aprile 2026, n. 12321.
La Corte di cassazione, ordinanza n. 7514/2026, ribadisce l'inutilizzabilità delle prove digitali acquisite in violazione dell'art. 4, Statuto dei Lavoratori. Il principio cardine stabilito è che il cosiddetto controllo difensivo in senso stretto è legittimo solo se attivato ex post, ovvero successivamente all'insorgere di un fondato sospetto di illecito. Non è ammessa la sanatoria retroattiva di dati raccolti in precedenza, anche se l'esame materiale avviene dopo la cessazione del rapporto.
Nel dirimere un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la Corte costituzionale, sentenza n. 49/2026 la ha precisato a quali condizioni operino le garanzie previste dall’art. 68 Cost. nel caso di intercettazioni tra presenti effettuate in un immobile ove vi sia (anche) la segreteria politica di un parlamentare.
Fino a che punto l’utilizzo degli strumenti di IA nell’ambito della professione forense può costituire un vantaggio per gli avvocati? Ciò che di recente è accaduto nelle aule di due tribunali porta a riflettere, ancora una volta, su rischi e benefici della nuova tecnologia. Ecco quanto stabilito dalla sentenza n. 165 del 24 marzo 2026 del Tribunale di Modena e dalla sentenza del 10 febbraio 2026 del Tribunale di Verona.
Scadenze, devoluzione del patrimonio e ruolo del notaio: un'analisi delle implicazioni per gli enti non profit dopo la fine della disciplina delle Onlus.
Il caso di vacanza rovinata sottoposto alla Cassazione riguarda una vacanza nemmeno iniziata, perchè, all'atto dell'imbarco, il passeggero risultava privo di un valido documento di ingresso nel paese di destinazione. Di qui la richiesta risarcitoria al tour operator, per non aver tempestivamente informato il cliente dei documenti necessari per lo svolgimento del viaggio. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile 8 aprile 2026, n. 8705.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 marzo 2026, n. 9579 affronta il tema della responsabilità medica per il reato di omicidio colposo. La soluzione adottata dalla Suprema Corte si allinea all’orientamento maggioritario che conferma l’utilizzabilità dei risultati degli accertamenti tecnici irripetibili anche verso chi non era, all’epoca dell’espletamento, ancora attinto da indizi di reità. Inoltre, la pronuncia si allinea all’orientamento prevalente che esclude l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 590 sexies, comma 2 c.p. nei confronti di una condotta grossolana del sanitario.
La Cassazione lavoro, sez. lav., ordinanza 30 marzo 2026, n. 7712, confermando il licenziamento per giusta causa di un magazziniere accusato di essersi appropriato di un farmaco, ribadisce che, ammessa l’apprensione del bene e constatata la sua scomparsa, il furto deve ritenersi consumato, con conseguente legittimità del recesso. Centrale è l’uso delle presunzioni semplici per colmare i vuoti probatori e lo spostamento sul lavoratore dell’onere di provare una alternativa lecita alla condotta illecita contestata.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della L. n. 184/1983, nella parte in cui preclude l’adozione internazionale alle coppie unite civilmente. L’ordinanza evidenzia una possibile discriminazione irragionevole basata sull’orientamento sessuale, specialmente dopo l’apertura ai singoli operata dalla Consulta con la sentenza n. 33/2025.
Il ricorso di un medico, dimessosi dalla struttura sanitaria, che chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente e il pagamento del Tfr, è stato accolto dalla Corte di appello sulla base della rilevanza complessiva di una serie di indici che in primo grado erano stati apprezzati isolatamente. Il pregio specifico della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19 marzo 2026, n. 19 è nel concetto che l'inettitudine di una prestazione come quella medica ad essere assoggettata a disposizioni superiori, in quanto caratterizzata da personalità e autonomia nelle decisioni su diagnosi e terapie dei pazienti, non vale quale elemento di esclusione di un rapporto di lavoro subordinato con la struttura sanitaria
Va rigettata integralmente, per mancata adozione dell’ordinaria diligenza, la domanda del condomino di risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni al proprio immobile, allorquando la sua condotta sia stata determinante, non solo nel concorrere a causare il danno, ma anche, e soprattutto, nell’aggravarlo. Sono indici costitutivi di tale negligenza: a) la colpevole inerzia protratta per anni, b) il completo disinteresse per la manutenzione del proprio bene, c) il contributo causale attivo derivante dai difetti delle parti di sua esclusiva proprietà. Tale comportamento - omissivo/commissivo - integra una violazione del dovere di ordinaria diligenza che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., esclude il diritto al risarcimento. Breviter, i danni, nella loro entità finale, sono una conseguenza che il condomino avrebbe potuto in gran parte evitare o contenere, se avesse agito tempestivamente e diligentemente. (Esito Accoglie parzialmente/ Rigetto domanda risarcimento danni). È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 446/2026 emessa in data 09/03/2026.
La trascrizione dell’atto di nascita, recante l’indicazione come madre della defunta moglie del ricorrente, si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico. Ciò in quanto manca la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, anche in considerazione della premorienza di uno dei genitori. Tale progetto risulta, pertanto, già ab initio privo di una concreta dimensione relazionale con la figlia minore. In tal modo, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza biologico-genetica rispetto alla figura genitoriale deceduta. Essa non corrisponderebbe a un’intenzione progettuale concreta e definita. Ne deriverebbe un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento conseguente al divieto di gestazione per sostituzione, ma soprattutto con i principi che presiedono alla formazione dello status filiationis. Tali principi, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità conseguente. Ciò è impossibile nel caso di una figura genitoriale venuta a mancare prima ancora che l’embrione, formato con materiale genetico non collegato alla madre intenzionale scomparsa, venisse ad esistenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 marzo 2026, n. 7919.
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta; la disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. La ratio della disposizione è da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività soltanto formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria nelle ipotesi dell'unicità della causa o di una pluralità di cause riunite: l’esigenza, evidentemente, ricorre sia nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale sia nella situazione simmetrica in cui difenda una sola parte contro più soggetti, secondo la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 6 aprile 2026, n. 8500.
Nell'ordinanza n. 5016 del 2026 la Cassazione civile conferma che, in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, il termine annuale dall’alienazione comprende cumulativamente l’acquisto, la destinazione effettiva ad abitazione principale e il trasferimento della residenza anagrafica nell’immobile.
La Corte Costituzionale n. 45 del 2026 ha rigettato la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento».
Con la sentenza n. 46 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, comma 1, Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, nella parte in cui, per assicurare il funzionamento dell’AGCM, applicano contributi a carico delle sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro (c.d. sopra soglia), poiché è ragionevole la scelta del legislatore di far gravare il finanziamento dell’Autorità sulle imprese caratterizzate da una significativa presenza sul mercato, quali principali destinatarie dell’attività dell’Autorità e, conseguentemente, maggiormente responsabili della relativa spesa.
Sono ormai sette le sentenze italiane che hanno affrontato il tema della responsabilità dell’avvocato per citazione di precedenti inesistenti. Dalla prima pronuncia ad oggi è trascorso un intero anno. Occorre pertanto cominciare a comprendere se vi siano, e quali siano, i punti fermi in materia.
Finalmente anche per l’Agenzia delle Entrate la ricognizione di debito sconta l’imposta di registro in misura fissa. In questi termini la risposta a interpello n. 52 del 25 febbraio 2026.
In G.U. la L. 37/2026 sulla tutela dei minori in affidamento e il Decreto fiscale (D.L. 38/2026). Il CdM dà il placet finale al Decreto sul permesso unico di lavoro. Convertito in legge il Decreto bollette. Approvazione definitiva anche per il ddl sull’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. In Commissione Affari costituzionali della Camera sono iniziati i lavori sulla nuova legge elettorale.