In tema di compensi del difensore d’ufficio, l’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocato e tali spese devono essere ricomprese in quelle che l’Erario è tenuto a rimborsare. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza 19/11/2025, n. 30483.
La manifestazione di volontà per lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriormente corso alle prestazioni reciproche. A confermarlo è la Corte d’Appello di Ancona, sentenza 21.10.2025, n. 1259.
In G.U. la L. 167/2025 sulla semplificazione normativa. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Correttivo ter della riforma fiscale, il Codice degli incentivi e decreti su terzo settore, crisi d’impresa e direttive UE. Alla Camera ok al ddl flussi migratori e alla proposta sulla violenza sessuale; avviata la discussione sulla semplificazione delle attività economiche. La Commissione Giustizia della Camera ha concluso favorevolmente l’esame del ddl sul femminicidio, ddl già approvato dal Senato: a breve, quindi, il via libera definitivo della Camera?
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025, chiarisce i limiti nell’uso dell’intelligenza artificiale all’interno del processo amministrativo, ricordando che richiamare pronunce non pertinenti o non riferibili a orientamenti giurisprudenziali noti costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi con lealtà e probità. Gli fa eco la Cassazione, che avverte il giudice di non abdicare al dovere di apportare il suo insostituibile momento valutativo.
In tema di affidamento e collocamento dei figli nell’ambito della separazione giudiziale, nulla osta a disporre l’affidamento condiviso richiesto da entrambi i genitori, con collocamento dei figli presso il padre che si occupa da anni in via prevalente degli stessi, anche al fine di consentire alla moglie di dedicarsi appieno alla professione di notaio. Lo stabilisce il Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 4 novembre 2025, n. 15092.
La Corte di Cassazione penale Sez. VI, con la sentenza 5 novembre 2025, n. 36051 chiarisce che la sola approvazione amministrativa degli autovelox oggetto di pubblica fornitura non è sufficiente ad escludere il reato di cui all’art. 356 c.p. nel caso in cui si dichiari nel contratto l’omologazione degli stessi. Infatti, le due procedure non si considerano equipollenti e hanno natura e finalità differenti.
Va sospesa l’esecuzione della sentenza disciplinare, laddove sia dedotta, sotto il profilo del fumus boni iuris, la nullità assoluta e insanabile dell’intero procedimento disciplinare e della sentenza emessa dal CNF per lesione del diritto di difesa e per la violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell’omesso invio di ogni comunicazione relativa al procedimento stesso, tra cui, in particolare, l’avviso di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 61R.D. n. 37/1934. È quanto stabilito dalla Cassazione civile, sez. un., con ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30101.
L’istanza del militare di usufruire del congedo straordinario previsto dal comma 5 dell'art. 42D.Lgs. n. 151/2001, per l’assistenza a un familiare convivente portatrice di grave handicap, deve essere rigettata qualora il medesimo militare abbia in precedenza fruito per due anni del congedo per l'assistenza a un altro congiunto. L’art. 42, c. 5-bis del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale "il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa", introduce un doppio limite alla fruizione del beneficio: da un lato, la persona affetta da handicap grave ha diritto a un massimo di due anni complessivi di assistenza da parte dei propri congiunti; dall'altro, ciascun lavoratore può beneficiare del congedo per un periodo non superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche qualora debba prestare assistenza a più familiari con disabilità (Consiglio di Stato, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 7960).
Il 21 novembre 2025 si terrà, presso Palazzo Wedekind a Roma, il convegno dal titolo “Autonomia delle Casse di previdenza - Formazione - Prospettive di riforma”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato, in collaborazione con la Cassa Nazionale del Notariato. L’incontro si inserisce nel pacchetto formativo offerto dalla Fondazione per il 2025 ed è finalizzato - come nelle occasioni precedenti - alla diffusione della cultura previdenziale.
La determinazione del 19 settembre 2025 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha introdotto la figura del referente CSIRT, una persona fisica incaricata della gestione delle notifiche di incidente verso il CSIRT Italia, nell’ambito degli obblighi imposti dalla direttiva NIS 2. Pur rispondendo a un’esigenza concreta, in particolare per le PMI prive di strutture IT interne, la disciplina presenta ancora alcuni margini di ambiguità sotto il profilo giuridico e organizzativo.
Con sentenza del 7 luglio 2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso una controversia complessa originata da una frode informatica nota come SIM Swap. La Corte fiorentina ha ribadito che in questa peculiare tipologia di truffa sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., tra l'operatore telefonico e l'istituto di credito qualora le rispettive condotte negligenti abbiano concorso causalmente alla produzione del danno.
La Corte costituzionale con la sentenza 13 novembre 2025, n. 167 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 309, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), nella parte in cui prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS, poiché la rivalutazione comunque accordata dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il “trascinamento” nel tempo dei relativi effetti, il che esclude la sua natura tributaria.
La Cassazione civile, Sezione lavoro, con ordinanza n. 29094 del 4 novembre 2025, ha precisato che in tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la P.A. è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi.
Il 28 ottobre 2025, l’European Data Protection Supervisor (EDPS) ha pubblicato le Linee Guida intitolate “Orientamenti per garantire la conformità alla protezione dei dati quando si utilizzano sistemi di IA generativa”, documento volto a fornire consigli pratici e istruzioni alle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione Europea sul trattamento dei dati personali nell’utilizzo di IA generativa, al fine di facilitare il rispetto dei loro obblighi in materia di protezione dei dati personali, come stabilito dal Regolamento UE n. 2018/1725 (EUDPR).
Sussiste il beneficio fiscale di cui all'art. 1 del D.L. n. 16 del 1993 nell'ipotesi di possesso di altro alloggio non concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia. In particolare, il beneficio deve essere riconosciuto sia in relazione a "circostanze di natura oggettiva", come nel caso d'effettiva inabitabilità, sia di natura soggettiva, come nel caso in cui l'immobile sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative alle esigenze del nucleo familiare. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 29404/2025.
Dall’AI Act ai sistemi ad alto rischio, dalla literacy alle declinazioni italiane: una chiacchierata a 360° con il professore dell’Università di Salerno, in occasione dell’uscita del commentario sull’Intelligenza Artificiale.
In G.U. la L. 165/2025 per la partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo. Alla Camera, dibattito sul ddl sul consenso informato a scuola. Ok definitivo alla conversione del D.L. 145/2025 per prorogare il mandato ARERA. Nelle Commissioni, avanzano i lavori su concorrenza, PMI, edilizia e femminicidio. Ma su tutto spicca l’emendamento bipartisan di riforma dell’art. 609-bis c.p. sul reato di violenza sessuale, introducendo il requisito del “consenso libero e attuale”. Concluso l’esame del ddl semplificazione, già approvato dal Senato: a breve l’approdo all’Assemblea della Camera.
Nel 2005, in sede di prima comparizione in una causa di separazione, il presidente disponeva che il marito versasse alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, 1.300 euro in caso di rilascio della casa coniugale e 300 in caso di mancato rilascio. Il provvedimento veniva confermato, con modifica delle cifre, ma con diversa motivazione, con la sentenza conclusiva e ulteriormente confermato nella prima udienza divorzile. La moglie non consegnava la casa e l’uomo agiva in separata sede per ottenere una sentenza che dichiarasse priva di titolo l’occupazione. Questo procedimento si concludeva con un rigetto, poiché la Corte d’appello affermava che, in virtù della scelta lasciata alla donna, non si configurava alcuna occupazione priva di titolo. L’uomo agiva nuovamente, nelle forme di richiesta di rilascio e risarcimento del danno e, nelle more, la casa veniva finalmente rilasciata. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, con diverso orientamento parzialmente rispetto alla precedente decisione, affermavano che l’occupazione era sine titulo a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione e condannava la donna a risarcire il danno. La decisione veniva motivata sostenendo che la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, pur confermando il provvedimento interinale, aveva sostituito la previsione di una facoltà di scelta per la moglie con il riferimento a un meccanismo volto a tenere indenne il marito dal peso economico dell’occupazione, apertamente definita, con questo provvedimento, abusiva. La moglie proponeva ricorso per cassazione, invocando, tra i motivi, anche il bis in idem, ma la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27589 lo rigettava.