Finalmente anche per l’Agenzia delle Entrate la ricognizione di debito sconta l’imposta di registro in misura fissa. In questi termini la risposta a interpello n. 52 del 25 febbraio 2026.
In G.U. la L. 37/2026 sulla tutela dei minori in affidamento e il Decreto fiscale (D.L. 38/2026). Il CdM dà il placet finale al Decreto sul permesso unico di lavoro. Convertito in legge il Decreto bollette. Approvazione definitiva anche per il ddl sull’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. In Commissione Affari costituzionali della Camera sono iniziati i lavori sulla nuova legge elettorale.
Sono ormai sette le sentenze italiane che hanno affrontato il tema della responsabilità dell’avvocato per citazione di precedenti inesistenti. Dalla prima pronuncia ad oggi è trascorso un intero anno. Occorre pertanto cominciare a comprendere se vi siano, e quali siano, i punti fermi in materia.
La Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 36 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2-bis, della L. n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del D.lgs. n. 219 del 2016, in forza dell’art. 10, comma 1, lett. f), della legge delega n. 124 del 2015, nella parte in cui aveva previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle CCIAA diversi dai collegi dei revisori dei conti, sino al 2021, poiché spetta al legislatore un elevato margine di discrezionalità nel dettare la disciplina di incarichi – come quelli degli organi direttivi delle CCIAA – che hanno caratteristiche sui generis, sono di natura onoraria e comportano limitatissime incompatibilità quanto al possibile svolgimento di altre attività produttive di reddito.
Il mero voto numerico attribuito all’elaborato dell’esame di abilitazione forense costituisce motivazione sufficiente del giudizio espresso dalla Commissione e non è necessario che siano indicati i voti dei singoli commissari o annotate specifiche osservazioni sull’elaborato. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. I, sentenza 26 febbraio 2026, n. 3563.
La mancata comparizione al processo del querelante, citato come testimone e previamente avvisato delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale assenza, affinché possa essere interpretata come volontà di desistere dall'istanza di punizione deve risultare in maniera univoca dal verbale dell’udienza. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. V, sentenza 17 marzo 2026, n. 10260.
La sentenza del Tribunale Taranto del 05/03/2026 analizza la compatibilità tra i regimi di astensione obbligatoria per maternità e i sistemi di valutazione della performance nel pubblico impiego. Il giudice, ravvisando una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 25D.Lgs. 198/2006 e in conformità alla Direttiva 2006/54/CE, ha dichiarato illegittima la dicitura di “non valutabilità” attribuita alla lavoratrice madre. La pronuncia impone l'adozione di criteri valutativi neutrali, fondati sullo storico professionale della dipendente o su altri parametri oggettivi comparativi, ribadendo il principio di neutralità dei costi della genitorialità rispetto al trattamento economico accessorio e alle prospettive di carriera.
La sentenza n. 151/2026 della Corte d’Appello di Firenze ha il pregio di chiarire un tema sovente dibattuto fra correntista e banca: il tempo di conservazione della documentazione contrattuale ed il conseguente onere della prova di sua produzione in giudizio. Per i rapporti bancari instaurati da oltre dieci anni senza contestazione del cliente quanto alla forma scritta o alla consegna del contratto di conto corrente ex art. 117TUB e Legge n. 154/1992, l’onere probatorio del correntista in ripetizione non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, mediante la sola allegazione della mancata produzione del contratto medesimo da parte della banca, non essendo quest’ultima tenuta a conservarlo, consegnarlo o esibirlo oltre il limite decennale ex artt. 2220 c.c. e 119, 4° co. TUB.
La condotta del danneggiato - ancorché non integrante il fortuito - può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, comma primo c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, comma secondo c.c.). È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma 11 marzo 2026, n. 3744.
In tema di peculato dell’amministratore di sostegno, quando l’agente espone in modo trasparente nei rendiconti periodici le somme prelevate (qualificandole come “rimborso spese forfettizzate”) e tali rendiconti siano costantemente vistati/approvati senza rilievi dal giudice tutelare, la convinzione che quel “visto” equivalga a un’autorizzazione al prelievo può integrare errore sul fatto (non sul precetto), idoneo a escludere il dolo ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p., con conseguente esclusione della responsabilità per peculato, ferma la qualifica pubblicistica della funzione svolta. La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 marzo 2026, n. 11116 si sofferma, con la sentenza in commento, su una particolare questione giuridica in materia di peculato contestato all’amministratore di sostegno per l’incasso di somme (assegni) tratte dal patrimonio dell’amministrata. Questi veniva assolto in appello per difetto dell’elemento soggettivo. Vani i ricorsi in Cassazione del Procuratore generale e della parte civile. La S.C. conferma la soluzione assolutoria fondata sull’errore sul fatto idoneo ad escludere il dolo (art. 47, comma 3, c.p.). In sostanza, la questione non è (o non è più) se l’amministratore di sostegno sia soggetto attivo del peculato: la Cassazione ribadisce che tale qualifica è pacifica in giurisprudenza, richiamando più precedenti. Il nodo è invece soggettivo: se, in presenza di prelievi non preceduti (o non sempre preceduti) da una formale liquidazione/autorizzazione, ma esplicitati nei rendiconti e esaminati dal giudice tutelare con visti/approvazioni ripetute, possa radicarsi un ragionevole dubbio circa la consapevolezza dell’ingiustizia dell’appropriazione (cioè il dolo del peculato). Per la Suprema Corte, la soluzione è affermativa.
L’avvocato che proponga tardivamente un’impugnazione viola il dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., quando l’errore riguarda l’individuazione del termine perentorio per proporre l’appello, trattandosi di attività che rientra nella normale competenza professionale. È quanto stabilito dal Tribunale Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026, n. 1946.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 gennaio 2026, n. 1790 afferma che ove si applichi la c.d. “sospensione Orlando”, ossia nel caso di reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la prescrizione decorre regolarmente nel lasso temporale che va dalla pronuncia del dispositivo al deposito della motivazione del provvedimento. Ne segue che se il reato si prescrive in tale finestra di tempo, allora in sede di impugnazione se ne può far valere l’estinzione, la quale può altresì essere riconosciuta ex officio dal giudice d’appello o di cassazione.
La fusione societaria non integra una vicenda meramente modificativa, ma determina l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a quest'ultima, nella titolarità di tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi, dell'incorporante, non diversamente da quanto avviene nella successione mortis causa. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Velletri con lka sentenza n. 363/2026 del 9 febbraio 2026.
L’utilizzazione da parte del singolo condomino del muro perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze, è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, e non impedisca ad altri di farne un uso analogo e non arrechi danno alla proprietà individuale di altri condomini, atteso che il condomino di un edificio può apportare al muro perimetrale comune, senza il bisogno del consenso degli altri condomini, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva, purché non impedisca agli altri condomini di farne un uso analogo. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27 febbraio 2026, n. 1579.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’esito del giudizio ipotetico controfattuale - volto ad accertare, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, se, nell’ipotesi in cui i professionisti avessero tenuto la condotta reputata doverosa, l’assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni - traducendosi in una valutazione di fatto debitamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7649.
Il Giudice del Lavoro di Treviso ha emesso una interessante sentenza in materia di divieto di licenziamento di lavoratrice in stato di gravidanza e molestie sul luogo di lavoro, decidendo un caso in cui la vittima era una dirigente operante in una grande azienda familiare, arrivando a sancire la nullità del licenziamento ex art. 18, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori e la reintegrazione della stessa sul posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento del danno per le molestie subite. In questo modo si è espresso il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 173.
Il lavoro analizza le implicazioni dell’incompatibilità del giudice in caso di misura cautelari applicate dall’organo collegiale.
Il Tribunale di Enna, sentenza 21/01/2026, n. 56, ha pubblicato la sentenza in commento, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio avente ad oggetto le domande proposte in sede in intimazione di sfratto per morosità, in ragione della mancata attivazione, da parte del locatore, della procedura di mediazione obbligatoria.
Il potere riduttivo dell’addebito introdotto dalla Riforma della responsabilità amministrativa del 2026 non ha carattere automatico né obbligatorio, ma resta rimesso alla valutazione discrezionale del giudice contabile alla luce delle specificità del caso concreto. Lo ha affermato la Corte dei Conti, sentenza 20 febbraio 2026, n. 82.