L’articolo affronta il dibattito sull’eventuale attribuzione di competenze giurisdizionali ai notai, chiarendo che la categoria non ha avanzato richieste in tal senso. Si opererà un distinguo tra conflitto di interessi e contenzioso, evidenziando come la funzione notarile sia già orientata alla prevenzione delle liti, dato il ruolo super partes e l’innata ed indiscussa competenza tecnica. Pur ribadendo l’inopportunità pratica di affidare ai notai funzioni giurisdizionali, si suggerisce che, in astratto, il notaio sarebbe in grado di gestirle, in virtù della sua formazione e del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile, con ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26575, ha affermato che in tema di responsabilità del dipendente bancario per un ammanco di cassa il datore di lavoro debba essere ritenuto corresponsabile ex articolo 1227 c.c., ove il fatto all’origine del danno sia stato favorito da proprie omissioni o da condotte dei propri ausiliari, ex articolo 1228 c.c. Nel caso di specie, a differenza dei due precedenti gradi di giudizio che avevano riconosciuto una responsabilità esclusiva della cassiera della filiale per aver agevolato, mediante la violazione delle procedure di chiusura, la sottrazione di contante poi materialmente compiuta da un collega, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse ravvisabile un profilo di colpa anche in capo all’Istituto bancario che, seppur consapevole dei precedenti penali e disciplinari del collega autore del furto, lo aveva lasciato operare senza informare i dipendenti di filiale e senza adottare adeguate cautele a livello organizzativo.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 16 ottobre 2025, n. 34036 hanno dato risposta al seguente quesito: «Se, nell'ambito delle attività di bancoposta svolte da Poste italiane s.p.a., la raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio».
La Corte Costituzionale, sentenza n. 147 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. – degli artt. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019, nel testo originario, e 13, comma 5, del D.L. n. 183/2020, con estensione, in via consequenziale, della dichiarazione di illegittimità all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 121/2021, all’art. 24, comma 10-bis, del D.L. n. 4/2022 e all’art. 10, comma 4, del D.L. n. 198/2022, nella parte in cui hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, poiché tale rinvio lede il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell’interesse pubblico, a fronte della rilevanza dell’adeguamento affinché l’esercizio della concessione sia reso in linea con gli interessi del Paese e nella piena garanzia dell’utenza, così sbilanciando irragionevolmente il rapporto concessorio in favore dell’amministrazione concedente.
La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, affronta nuovamente la delicata questione dell’applicazione dell’anatocismo ai contratti bancari stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Questo il principio di diritto enunciato: “ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 154 deposita il 21 ottobre 2025, ha dichiarato non fondate una serie di questioni relative all’attuale assetto sanzionatorio della guida senza patente previsto dall’art. 116, c. 15, cod. strada, nella parte in cui continua ad annettere rilievo penale all’illecito commesso da chi sia recidivo nel biennio.
La Cassazione civile, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 27367, si è pronunciata a proposito del beneficio di preventiva escussione riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo, affermando che questi ultimi non se ne possono avvalere qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che li condanna a pagare, in modo diretto e incondizionato, in solido con la società e che essi (a differenza della società) non abbiano opposto.
La Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26826, interviene nel dibattito sul risarcimento del danno da perdita del frutto del concepimento, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale che equipara siffatto pregiudizio al danno da perdita del rapporto parentale e ritenendo applicabili, per la sua quantificazione, le tabelle milanesi.
La Corte costituzionale con la sentenza 9 ottobre 2025, n. 145 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, c. 2, del D.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui prevede che al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato siano altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, poiché lo scopo della disposizione censurata consiste nella valorizzazione dell’esperienza e della professionalità acquisite da soggetti già appartenenti all’amministrazione della Polizia di Stato, il cui rilievo giustifica una deroga al limite massimo di età.
Attraverso la prestazione in luogo di adempimento (o datio in solutum) l’obbligazione si estingue con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione, mentre l'inadempimento del debitore successivamente alla datio in solutum autorizza il creditore a chiedere la risoluzione del negozio solutorio e la conseguente reviviscenza dell'obbligazione originaria. È quanto chiarisce il Tribunale di Grosseto con sentenza 11 settembre 2025, n. 685.
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità dell’annullamento della trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita all'estero, nella parte in cui riguardava la sua madre intenzionale, la Corte EDU Sez. I, 9 ottobre 2025, n. 42247/23 ha escluso, a maggioranza (6 voti contro 1), che vi fosse stata la violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso, come anticipato, riguardava un minore, nato in Italia da una coppia omosessuale mediante procreazione assistita all'estero. Nella specie, era stata disposta la cancellazione della registrazione dei dati del suo atto di nascita nella parte in cui richiamava la sua futura seconda madre. In particolare, la madre biologica, agendo per conto del minore, aveva invocato l’applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, dolendosi della violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare dovuta alla perdita, cinque anni dopo la sua nascita, del legame genitoriale che lo legava alla madre intenzionale.
Il Conservatore del Registro delle imprese non è tenuto a svolgere un’attività interpretativa delle sentenze da iscrivere, dovendosi limitare a dare conto del dispositivo delle pronunce: non compete infatti al Registro delle Imprese la risoluzione delle controversie che riguardano l’impresa. Così ha stabilito il Tribunale di Vicenza con la sentenza del 14 settembre 2025.
In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.c. per la gestione dei beni in comunione o di un amministratore giudiziario. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25890.
La Sezione Tributaria della Corte Suprema di cassazione, con l’ordinanza n. 25761/2025 del 22 settembre 2025 ha affermato che l’agevolazione “prima casa” di cui all’art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis del d.lgs. 131/1986 in materia di imposta di registro ricomprende anche l’ipotesi degli immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso, ivi comprese le ipotesi in cui vengano in rilievo operazioni atipiche (nella fattispecie permute e do ut facias) inerenti ad immobili ancora da costruire, laddove realizzano la finalità di assicurare una prima casa all’acquirente, risultando coerenti con la finalità della norma, che consiste nel favorire l’acquisto dell’abitazione principale, ed assumendo in ogni cado rilievo, a tal fine, l’effettiva destinazione dell’immobile a residenza, da realizzarsi entro i termini di legge.
Ennesima bocciatura da parte della Corte costituzionale, con la sentenza 16 ottobre 2025, n. 151, dell’art. 69, c. 4, c.p., che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 30 settembre 2025, offre il destro per svolgere alcune considerazioni in tema di locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari, segnatamente circa la posizione del comproprietario non locatore in relazione alla sua facoltà di opporsi alla pattuita locazione o viceversa di ratificare ex post la stessa, oltre che riguardo alle azioni dal medesimo esperibili in data antecedente alla detta ratifica.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio 2026-2028 e un D.L. con misure urgenti per innovazione, infrastrutture e Giochi Milano-Cortina 2026. La Camera ha approvato il ddl sui servizi per cittadini all’estero, mentre il Senato ha dato il primo ok alla riforma dell’esame di Stato. La Commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del ddl sulla tutela dei minori in affidamento.
La Cassazione penale, Sez. VI, nella sentenza n. 32786 del 3 ottobre 2025, rigettando il ricorso della Procura, ritiene che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, c. 2, c.p.p., deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse; risultando priva di fondamento legale la distinzione tra lo stesso e l’interrogatorio di garanzia.
Il mondo evolve a una velocità straordinaria e il Notariato, unito, come sempre ha fatto, molto spesso anticipando i cambiamenti, saprà, intercettando i bisogni della collettività, affrontare il domani senza mai perdere di vista i principi fondanti della nostra professione e la nostra etica.