Con la sentenza n. 5357/2026, la Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ente avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia. Quest’ultima aveva parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cremona, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septiesd.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose gravi di cui all’art. 590, comma 3, c.p. La vicenda traeva origine da un incidente sul lavoro, nel quale un operaio addetto alle operazioni di rettifica aveva riportato gravi lesioni. In particolare, nell’impianto in cui il lavoratore operava erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche al fine di intervenire con maggiore rapidità in caso di problemi di riavvolgimento del nastro. La Suprema Corte nella pronuncia in commento ha ribadito i principi relativi alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente e alla loro alternatività, nonché la non necessità di accertare tale rapporto per ciascun imputato, essendo sufficiente la connessione rispetto ad almeno uno degli autori del reato presupposto.
In caso di accertamento giudiziale di illegittimità del licenziamento disciplinare per mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova su di lui incombente con riferimento alla rilevanza disciplinare ed alla proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito, laddove la contrattazione collettiva di riferimento abbia tipizzato al negativo il fatto contestato prevedendo che sia passibile di sanzione conservativa (e, dunque, non possa integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento), trova applicazione la tutela reintegratoria al pari della fattispecie dell’“insussistenza del fatto materiale” (cui è ricondotta) e della “mancanza di rilievo disciplinare” (Tribunale Modena, Sez. lav., sentenza 9 gennaio 2026, n. 56).
Il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 gennaio 2026, n. 637 ha rigettato l’appello proposto avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in un sottotetto. La pronuncia ribadisce che interventi comportanti un sensibile aumento volumetrico o il mutamento della destinazione d’uso da superficie non residenziale ad area abitabile costituiscono variazioni essenziali ai sensi del Testo Unico Edilizia, non sanabili tramite SCIA. Vengono richiamati importanti principi di diritto: la sanzione edilizia ha carattere reale (oggettivo) ed è indipendente dal dolo o dalla responsabilità del proprietario, l’ordine di demolizione è atto dovuto (provvedimento vincolato) e, in quanto tale, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento al destinatario.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 5252 afferma – come principio di diritto – che, a decorrere dalle date considerate dall’art. 3, c. 1 e 4 D.M. n. 217/2023 (i.e. rispettivamente: 1° gennaio 2025 e 31 marzo 2025) e fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis c.p.p. (i.e. malfunzionamento dei sistemi informatici), l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis c.p.p. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, c. 1, lett. c) c.p.p., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere sulla stessa.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 13 gennaio 2026, n. 19 ha risolto una controversia avente ad oggetto contratti derivati finanziari. Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche principali degli strumenti derivati, il Tribunale ha escluso la necessità per l’intermediario di esplicitare un modello probabilistico in presenza di un plain vanilla tenuto conto della sua struttura e dunque dell’assenza di opzioni durante la sua esecuzione, nonché del fatto che è il Mercato stesso a fornire le informazioni necessarie al cliente.
In questo contributo si ricostruiscono sommariamente le contraddizioni contenute nella strategia di espulsione dei richiedenti asilo nello Stato del Minnesota impugnata di fronte alla Corte Federale del distretto del Texas in una decisione giudiziaria al contempo originalista e sarcastica.
La Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza del 4 febbraio 2026, n. 2281, ha confermato come ogni attività configurabile come lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso in ragione della natura e dei rapporti in essere tra le parti, il quale è stato costituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Tuttavia, la presunzione di non subordinazione di tali attività – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione.
La Corte costituzionale n. 7 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, poiché la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, è ravvisabile non solo nei rapporti tra coniugi ma anche in quelli tra conviventi di fatto, in quanto parimenti suscettibili di essere inficiati dall’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, non potendosi – anche nel rapporto di convivenza – imporre l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro.
Il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo è il risultato di un articolato processo normativo e politico pluriennale, avviato per rispondere alle criticità strutturali emerse nell’attuazione del precedente Sistema europeo comune di asilo, in particolare del modello fondato sul Regolamento Dublino III. Nel suo complesso, il Patto segna un cambio di paradigma strutturale del CEAS, determinando il passaggio da un assetto incentrato prevalentemente su direttive e ampi margini di discrezionalità nazionale a un sistema dominato da regolamenti direttamente applicabili, tra loro strettamente interconnessi. Tale configurazione è orientata al rafforzamento del controllo preventivo, alla standardizzazione delle procedure e a una gestione più centralizzata dei flussi migratori, nella prospettiva di preservare e rendere funzionale un sistema europeo comune di asilo tra gli Stati effettivamente uniforme.
La permanenza nella casa familiare dei figli chiamati all’eredità, conviventi con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., non costituisce possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., e conseguentemente non fa sorgere l’obbligo di compiere l’inventario nel termine ivi previsto, né determina l’acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mancato adempimento di tale obbligo. Lo stabilisce Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 gennaio 2026, n. 1551.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente alla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, discutendosi se si sia in presenza di una sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall'imputato nei casi previsti dall'art. 593, c. 3, c.p.p. ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell'imputato (Cassazione penale, Sez. V, ordinanza 5 febbraio 2026, n. 4839).
La Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza n. 2055 del 30 gennaio 2026, ha ribadito che il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
Nel caso in cui il notaio si renda inadempiente per mancata adeguata disamina della documentazione ipotecaria, non è risarcibile il danno prodottosi a causa della mancanza di idonee iniziative recuperatorie giudiziali e stragiudiziali della banca, che aveva concesso un’apertura di credito, nei confronti dei garanti della società finanziata. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 33541/2025.
In tema di tutela dei diritti fondamentali del minore disabile, costituisce un “accomodamento ragionevole” la scelta, effettuata da una scuola paritaria, di fornire immediatamente all’alunno un insegnante di sostegno, ancorché privo sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, sia della specializzazione al sostegno dell’infanzia, anziché attendere, anche mesi, per l’assunzione di una figura specializzata. Lo stabilisce il Tribunale di Vallo della Lucania, sez. unica, sentenza 7 gennaio 2026.
In G.U. il D.Lgs. 17/2026 sui requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. Il Consiglio dei ministri ha approvato un ddl organico su immigrazione e attuazione del Patto UE 2024. Convertito il Decreto Referendum e primo ok al Decreto Ucraina. In Commissione, inizia l’esame del provvedimento sulla tutela dell’identità personale nell’uso dell’AI.
Con la risposta a interpello n. 30 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di indicazioni sulle agevolazioni da “sismabonus” e “sismabonus acquisti”, anche in rapporto alla loro fruibilità da parte dell’impresa che ha realizzato l’intervento e/o del soggetto acquirente. Le pagine che seguono provano a ricostruire il quadro normativo ed a schematizzare l’interpretazione del fisco.
Quando un avvocato ometta di effettuare un tentativo di composizione stragiudiziale con il creditore procedente per il quale abbia ricevuto espresso mandato, al fine di accogliere la domanda risarcitoria occorre la dimostrazione che tale tentativo, se correttamente attuato, avrebbe evitato la vendita forzata o, comunque che la relativa omissione abbia fatto perdere all’attore elevate probabilità di evitare tale vendita. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 novembre 2025, n. 1780.
In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, la Corte di cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 28 gennaio 2026, n. 3350 afferma che l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.
Le operazioni dolose menzionate dall’art. 329d.lgs. n. 14 del 2019 quali produttive del dissesto dell’impresa possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 3660/2026.