La fusione societaria non integra una vicenda meramente modificativa, ma determina l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a quest'ultima, nella titolarità di tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi, dell'incorporante, non diversamente da quanto avviene nella successione mortis causa. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Velletri con lka sentenza n. 363/2026 del 9 febbraio 2026.
L’utilizzazione da parte del singolo condomino del muro perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze, è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, e non impedisca ad altri di farne un uso analogo e non arrechi danno alla proprietà individuale di altri condomini, atteso che il condomino di un edificio può apportare al muro perimetrale comune, senza il bisogno del consenso degli altri condomini, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva, purché non impedisca agli altri condomini di farne un uso analogo. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27 febbraio 2026, n. 1579.
L’avvocato che proponga tardivamente un’impugnazione viola il dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., quando l’errore riguarda l’individuazione del termine perentorio per proporre l’appello, trattandosi di attività che rientra nella normale competenza professionale. È quanto stabilito dal Tribunale Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026, n. 1946.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 gennaio 2026, n. 1790 afferma che ove si applichi la c.d. “sospensione Orlando”, ossia nel caso di reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la prescrizione decorre regolarmente nel lasso temporale che va dalla pronuncia del dispositivo al deposito della motivazione del provvedimento. Ne segue che se il reato si prescrive in tale finestra di tempo, allora in sede di impugnazione se ne può far valere l’estinzione, la quale può altresì essere riconosciuta ex officio dal giudice d’appello o di cassazione.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’esito del giudizio ipotetico controfattuale - volto ad accertare, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, se, nell’ipotesi in cui i professionisti avessero tenuto la condotta reputata doverosa, l’assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni - traducendosi in una valutazione di fatto debitamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7649.
Il Giudice del Lavoro di Treviso ha emesso una interessante sentenza in materia di divieto di licenziamento di lavoratrice in stato di gravidanza e molestie sul luogo di lavoro, decidendo un caso in cui la vittima era una dirigente operante in una grande azienda familiare, arrivando a sancire la nullità del licenziamento ex art. 18, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori e la reintegrazione della stessa sul posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento del danno per le molestie subite. In questo modo si è espresso il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 173.
Il lavoro analizza le implicazioni dell’incompatibilità del giudice in caso di misura cautelari applicate dall’organo collegiale.
Il Tribunale di Enna, sentenza 21/01/2026, n. 56, ha pubblicato la sentenza in commento, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio avente ad oggetto le domande proposte in sede in intimazione di sfratto per morosità, in ragione della mancata attivazione, da parte del locatore, della procedura di mediazione obbligatoria.
Il potere riduttivo dell’addebito introdotto dalla Riforma della responsabilità amministrativa del 2026 non ha carattere automatico né obbligatorio, ma resta rimesso alla valutazione discrezionale del giudice contabile alla luce delle specificità del caso concreto. Lo ha affermato la Corte dei Conti, sentenza 20 febbraio 2026, n. 82.
Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’art. 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6176.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 27 marzo 2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l, 3, 51, comma 1, 97, 2, 19 e 21 Cost. nonché all’art. 17 dello stato speciale – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della legge della Regione siciliana n. 23/2025, nella parte in cui consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’IVG, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza, poiché – all’esito di un’interpretazione costituzionalmente orientata – è escluso che tale disposizione introduca concorsi riservati, dovendo piuttosto essere intesa nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati presuppone l’esercizio abituale della professione, da accertarsi in concreto. Il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire indizio per escludere l’abitualità, ma non opera quale soglia automatica di esenzione.
L’art. 63CCII prevede che il tribunale procede all’omologa degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione del creditore pubblico. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di superare le posizioni intransigenti della P.A., che molto spesso esprime il proprio voto negativo anche quando le alternative praticabili sono meno convenienti. Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è che vi siano altri creditori che abbiano prestato il loro consenso, così che la decisività dell’adesione forzosa sia misurata quale fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 5918/2026.
I temi trattati nel Massimario di febbraio-marzo 2026 riguardano: la responsabilità dell’hosting provider; il risarcimento del danno nella contraffazione di brevetto; i provvedimenti cautelari nel diritto industriale; lo storno dei dipendenti; la tutela del diritto d’autore e la competenza giurisdizionale ed infine l’uso come marchio del nome altrui.
Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza; il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7078/2026.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23 marzo 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, c. 1, lett. a), L. n. 134/2021 e 1, c. 2, L. n. 3/2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione enucleata dalle Sezioni Unite con la sentenza Cass. pen. n. 20989/2025, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, c. 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Il decreto dà attuazione all’articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e si compone di tre articoli: il primo dedicato alle modifiche legislative di recepimento della direttiva (UE) 2024/927, il secondo alla clausola di invarianza finanziaria e il terzo all’entrata in vigore.
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa resa nei giudizi amministrativi non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. A confermarlo è la Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 marzo 2026, n. 6897.