La Cassazione civile, ordinanza 1 luglio 2026, n. 22597 si occupa di una questione piuttosto particolare ma non del tutto inedita. L'aggiudicatario di un immobile staggito e venduto all'asta, infatti, lamenta che il perito nominato dal Giudice dell'esecuzione avesse dato una valutazione troppo elevata e fuori mercato, e chiede il risarcimento del danno subito, identificato con la perdita della chance di aggiudicarsi il bene ad un prezzo più basso.
Ai fini della tutela del diritto di autore il concetto giuridico di “creatività” non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi. Un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività. Così ha disposto il Tribunale di Napoli sentenza 8 maggio 2026, n. 7599.
L’art. 40, comma 10, CCII disciplina i tempi e i modi per la presentazione da parte del debitore di un’istanza di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo negoziale, in pendenza di uno o più domande di apertura della liquidazione giudiziale; la norma prevede uno sbarramento temporale oltre il quale non è più possibile presentare la domanda. Il termine decadenziale trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui nella prima udienza sia avvenuta l’effettiva trattazione del procedimento, ma anche nell’ipotesi in cui l’udienza sia stata rinviata. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789.
La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare. Lo stabilisce il TAR Sicilia, sentenza n. 1916/2026.
Con la sentenza n. 16218/2026 la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce che il controllo affidato ad agenzie investigative – al pari del controllo a distanza tramite GPS – non può avere ad oggetto l'adempimento o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, ma soltanto il compimento di atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Ove il datore di lavoro attivi tale controllo per verificare l'effettività della prestazione, le relative risultanze sono inutilizzabili.
Con sentenza n. 2397 del 23 giugno 2026, il Tribunale di Lecce si conforma all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, reiterando l’indirizzo secondo cui – in tema di violazione relative al superamento dei limiti di velocità – gli apparecchi elettronici di rilevazione devono essere necessariamente omologati, non essendo sufficiente la loro mera approvazione. Tale necessità è stata recepita, da ultimo, anche con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2026.
L’assegno divorzile assolve a una funzione composita, assistenziale e compensativo-perequativa, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018: il suo riconoscimento presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli, da valutarsi comparativamente alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della durata del matrimonio, dell’età dell'avente diritto, del contributo dato alla formazione del patrimonio comune ed eventuali rinunce a opportunità professionali. L’assegno non mira a ricostituire il tenore di vita matrimoniale, ma a garantire un riequilibrio e un sostegno proporzionato alle condizioni concrete. Lo stabilisce il Tribunale di Cassino, 1° giugno 2026, n. 987.
Un modello bilaterale in cui l'obbligo contributivo diventa garanzia di tutele uniformi, continuità operativa e qualità del lavoro professionale
In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18005.
Partendo dall’analisi di alcuni recenti casi giudiziari internazionali, gli autori mettono in guardia dal pericolo che, senza adeguato e tempestivo controllo umano, i precedenti frutto di ‘allucinazioni’ dell’IA possano via via diventare, a loro volta, influenti precedenti ed innescare un processo di precedent laundering; suggeriscono pertanto alcuni possibili rimedi.
Con l’ordinanza 6 giugno 2026, n. 18326 la Cassazione civile torna sul regime di imposta di registro applicabile agli apporti di immobili ai fondi comuni di investimento chiusi, ribadendo i principi fissati dalla sentenza Cass. Civ. n. 3218/2024: la disciplina dell’art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 — che estende ai fondi immobiliari l’art. 7, Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — non è un’agevolazione soppressa dall’art. 10, comma 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, bensì il regime ordinario di un compendio impositivo autonomo e l’apporto contro sottoscrizione di quote non è assimilabile agli atti traslativi onerosi tassati in misura proporzionale. La pronuncia si segnala soprattutto per il dato processuale: la Corte respinge l’istanza erariale di rimessione della causa in pubblica udienza, trattando la questione come ormai assestata nonostante la persistente non acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria, e definisce il giudizio in camera di consiglio con decisione nel merito, disponendo il rimborso.
La Corte costituzionale n. 103/2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis, D.L. n. 133/2014, come convertito, nella parte in cui prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26, D.L. n. 91/2014, come convertito, senza includere, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, poiché tali società hanno natura privatistica e, di conseguenza, sono eterogenee e non comparabili rispetto alla categoria degli enti locali.
La sentenza che accerti la natura vile del canone locatizio, ex art. 2923, comma 3, c.c., ha natura dichiarativa, dato che l’acquirente - salva diversa sua determinazione - ha facoltà di far accertare l’inefficacia del contratto nei suoi confronti, sicché gli effetti della sentenza dichiarativa non possono che retroagire alla data dell’acquisto del bene in sede di vendita forzata, perché è proprio in quel momento che si concreta la inopponibilità verso lo stesso acquirente e, dunque, l’eventuale occupazione sine titulo da parte del conduttore, stante l’inoperatività del principio emptio non tollit locatum, derivante dal disposto dell’art. 2923, comma 3, c.c. Pertanto, il dies a quo ai fini del calcolo del risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere correttamente individuato dall’acquisto del bene e non dalla data di notifica dell’atto giudiziario. A stabilirlo è la Cassazione civile, sentenza 11 giugno 2026, n. 19354.
Negli ultimi anni il fenomeno definito "sharenting" ha assunto una rilevanza crescente sia sul piano sociale sia sul piano giuridico. Il termine, nato dalla fusione delle parole inglesi sharing e parenting, viene utilizzato per descrivere la prassi, sempre più diffusa, dei genitori che condividono online fotografie, video e informazioni riguardanti i propri figli attraverso social network, piattaforme di messaggistica e altri strumenti digitali, la cui diffusione ha portato alla luce i molteplici rischi derivanti dalla costruzione di un'identità digitale del minore ad opera di soggetti diversi dal diretto interessato. La pubblicazione di immagini e informazioni relative ai figli minori comporta infatti conseguenze che travalicano la dimensione strettamente familiare. I contenuti immessi online possono essere copiati, archiviati, condivisi, rielaborati e utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente perseguite dal genitore che li ha pubblicati. Essi contribuiscono inoltre alla creazione di una traccia digitale permanente che accompagnerà il minore nel corso della sua crescita e che potrebbe incidere sulla sua futura autodeterminazione. In tale contesto si inserisce il provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2026, n. 314, pubblicato con doc. web n. 10251841, il quale affronta tali problematiche con riferimento al quadro normativo europeo delineato dal regolamento (UE) n. 2016/679, il quale attribuisce ai minori una protezione rafforzata in considerazione della loro minore consapevolezza dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie connesse al trattamento dei dati personali. Emblematico, sotto questo profilo, è il considerando n. 38, GDPR, secondo cui i minori meritano una specifica protezione relativamente ai propri dati personali poiché possono essere meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze derivanti dal trattamento.
La Cassazione civile, ordinanza n. 17754/2026, conferma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro che abbia sottoposto il dipendente – autista di linea – a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere e all’impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani, contribuendo in modo determinante alla genesi di un infarto miocardico. Le concause naturali preesistenti (obesità, diabete, ipertensione) non giustificano la riduzione del risarcimento, trattandosi di fattori naturali e non di condotte umane colpevoli del danneggiato ex art. 1227 c.c.
E’ configurabile il concorso, e non il bis in idem, tra il reato di cui all’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi economici di assistenza verso i figli minori) e quello di cui all'art. 570, primo comma, c.p. (violazione dell'obbligo di assistenza morale e di cura verso i figli minori), trattandosi di fattispecie che tutelano interessi giuridici diversi e disomogenei, l'una di natura patrimoniale e l'altra di natura affettivo-relazionale, sicché la condanna definitiva per la prima non preclude l'azione penale per la seconda, anche quando i fatti si collochino nel medesimo arco temporale e riguardino gli stessi soggetti. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 giugno 2026, n. 21624.
L’Executive Order 14160, firmato da Trump durante il giorno del suo secondo giuramento come Presidente degli Stati Uniti, disponeva che le agenzie federali cessassero di riconoscere la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti da madri presenti illegalmente nel Paese oppure legalmente ma soltanto in via temporanea. Con una maggioranza di 6-3 (sorprendente nella sua composizione), la Supreme Court of the United States, Trump v. Barbara, 30.6.2026 ha cancellato tale Order perché contrario al XIV Emendamento della Costituzione statunitense.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 3 febbraio 2026, affrontando un caso di mancata restituzione di un finanziamento soci, ricostruisce il sistema normativo in tema di redazione del bilancio di esercizio partendo dai principi di correttezza, verità e chiarezza e dalla natura giuridica dei principi contabili. La pronuncia in commento offre, inoltre, un completo e puntuale excursus giurisprudenziale ripercorrendo le pronunce che distinguono le diverse disciplini dei conferimenti, dei finanziamenti dei soci, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e dei versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale.
Un documento programmatico che traccia una linea di demarcazione netta tra potenzialità dello strumento tecnologico e le prerogative insostituibili del giurista
Il Tribunale di Milano, sentenza 5 giugno 2026 pronuncia su materia divenuta ormai costante componente della giurisprudenza di merito e al momento affidata ad ondivaghi orientamenti: le "allucinazioni" informatiche rinvenute negli atti processuali di parte.
L’art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21, D.Lgs. n. 136/2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio (nella specie, la Cassazione civile, ordinanza n. 19790/2026 ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, confermando il decreto di omologa del Tribunale di Bari, aveva rigettato il reclamo presentato dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto della applicabilità al concordato preventivo in continuità dell’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore al c.d. Correttivo ter).
Continua l’iter di adozione del D.Lgs. inerente all’ “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/1689 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”, il cui schema è stato approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026.
Si sta diffondendo una nuova prassi criminosa in ambito informatico, ovvero la rimozione del chip contenente i dati biometrici dalla carta d’identità elettronica e la loro commercializzazione. La decisione del Tribunale di Prato, ordinanza 9 giugno 2026, in sede di riesame, affronta il tema della qualificazione giuridica del fatto. Muovendo dalle caratteristiche tecnico-funzionali della CIE, l’ordinanza esclude la contraffazione ex art. 497-bis c.p., valorizzando invece l’alterazione del documento autentico e prospettando reati di falsità materiale o soppressione di documento informatico, con rilevanti implicazioni sistematiche.