La sentenza 23 maggio 2026, n. 18643 della Cassazione penale offre l’occasione per ribadire che, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell’ente non può essere costruita come automatico riflesso della responsabilità del datore di lavoro. La Quarta Sezione, infatti, ha annullato con rinvio la sentenza d’appello che aveva inflitto all’ente la sanzione “231” senza aver esaminato tutti i presupposti su cui tale responsabilità si fonda.
Le sezioni unite della Corte di cassazione con tre sentenze gemelle (Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13506; Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13507 e Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13510) – hanno risolto un contrasto interpretativo sui limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa geometri, nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con specifico riguardo alla prova contraria dello svolgimento di un’attività di lavoro subordinato in enti pubblici, aziende o società, in contrasto con un’attività libero professionale svolta dal professionista iscritto all’albo.
La Sentenza n. 8640 del 25.05.2026 del Tribunale di Napoli afferma la valenza di piena prova delle immagini “Google Maps/Street View”, ove non siano oggetto di specifico e circostanziato disconoscimento.
Un'analisi pratica per comprendere come l'applicazione mirata degli strumenti civilistici consenta di garantire una transizione inattaccabile per i grandi patrimoni aziendali e immobiliari.
La Cassazione civile, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13865, ritorna sulla liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall’uccisione di un congiunto adottando per la sua determinazione non il sistema basato sulle tabelle milanesi ma quello fondato sul sistema “a punti” in tale modo rielaborando i concetti posti a fondamento della propria decisione a tale fine, rispolverando un precedente orientamento giurisprudenziale formatosi su tale materia.
La Cassazione Civile, sez. II, sentenza del 22 maggio 2026 n. 15833 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c., sollevata per l'asserita disparità di trattamento tra i figli che abbiano acquisito lo status filiationis e i soggetti che, pur legati al de cuius da un rapporto biologico, ne siano privi. Secondo la Corte, la disciplina censurata non preclude il conseguimento dei pieni diritti successori, che restano subordinati all'acquisizione dello status di figlio secondo gli strumenti ordinariamente previsti dall'ordinamento. L'assegno vitalizio previsto dall'art. 580 c.c. costituisce, invece, una forma di tutela successoria eccezionale, riconosciuta al soggetto privo di titolo di stato nei confronti del genitore biologico. La disposizione attribuisce un diritto di credito nei confronti dell'eredità del de cuius, senza conferire la qualità di erede né determinare l'acquisizione dello status filiationis, risultando pertanto compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali invocati dal ricorrente. La pronuncia chiarisce, inoltre, che il rapporto di filiazione può essere accertato incidentalmente nel giudizio volto ad ottenere il beneficio economico, con la conseguenza che il diritto è esercitabile sin dall'apertura della successione e che da tale momento decorre la prescrizione dei singoli ratei ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Con la sentenza n. 89 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, relativo all’imposta di successione – nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024 – nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento, nonché, in via consequenziale, di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio (l’art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; gli artt. 50 e 102, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2025), poiché la determinazione di detta base imponibile “distrugge” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale.
La sentenza del Tribunale di Latina n. 736/2026 affronta il rapporto tra mediazione obbligatoria già esperita ante causam e mediazione demandata disposta nel corso del giudizio di divisione ereditaria, statuendo che i due istituti operano su presupposti distinti e non alternativi. Il provvedimento analizzato dichiara l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione demandata, richiamando i dettami della giurisprudenza di legittimità sul punto e offrendo inoltre spunti sul tema della divisione giudiziale di immobili con difformità edilizie e sulla funzione deflattiva della mediazione in tali contesti.
La Cassazione penale, Sezioni Unite, ordinanza 29 maggio 2026, n. 19652 ha dato risposta al seguente quesito: «Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura».
Tre documenti di prassi pubblicati nel 2026 forniscono utili indicazioni sull’interpretazione della normativa fiscale in tema di “patti di famiglia”. La risposta ad interpello n. 109 del 26 maggio 2026 definisce i rapporti tra controllo della società, partecipazioni in comproprietà e/o frazionate. Quella n. 11 del 20 gennaio 2026 sancisce che l’impegno assunto dai beneficiari di detenere il controllo societario acquisito per un periodo non inferiore a cinque anni non è violato, di per sé, dalla scissione societaria, da cui consegue il conferimento delle partecipazioni in una newco, detenute dagli stessi soci nelle medesime percentuali. La più recente (risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026) riguarda i limiti di applicabilità dell’esenzione in parola ai trasferimenti della nuda proprietà delle quote di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa.
La Corte di cassazione civile, con ordinanza del 24 maggio 2026 n. 15973, si pronuncia su due questioni di rilievo assicurativo che hanno visto interventi da parte della legge Gelli e successive norme di attuazione: la responsabilità solidale e la clausola di copertura parziale; la retroattività decennale della clausola claims made.
La Cassazione civile con ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731 torna a pronunziarsi sulla distinzione tra forma scritta del licenziamento e sue modalità di comunicazione.
L’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, non può essere applicato al personale dipendente di una società in house che svolga compiti tecnici in “affiancamento” al personale dell’Amministrazione partecipante o controllante. Il personale della società in house, infatti, non rientra nel concetto di “proprio personale” dell’ente ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici. Lo ha stabilito la Corte dei conti, deliberazione 29 maggio 2026, n. 14/SSRRCO/QMIG/2026.
L'assegno di mantenimento a favore dei figli ha una natura sostanzialmente alimentare e funzione istituzionale di tutela delle loro esigenze di vita. Di conseguenza, per effetto degli art. 447 co. 2 e art. 1246 n. 3 e n. 5 c.c., tali crediti sono indisponibili, irrinunciabili ed assolutamente non compensabili con altri debiti. Lo ha stabilito il Tribunale Catanzaro, sez. I, sentenza 21 aprile 2026, n. 1417.
Il mobbing si presenta come uno schema aperto in grado di accogliere al suo interno le più disparate condotte, purché tutte connesse dai requisiti della sistematicità, del nesso causale rispetto a eventi lesivi della salute o della personalità del lavoratore e dell'intenzionalità persecutoria. L’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato dal lavoratore. A chiarirlo è il Tribunale di Bari con sentenza 26 marzo 2026, n. 1410.
Prendendo spunto dall’ordinanza n. 11431/2026 della Cassazione penale, gli autori, nel chiarire la distinzione tra fattispecie che si possono presentare a seguito dell’utilizzazione di strumenti di IA, propongono che esse vengano diversamente considerate a seconda del loro contenuto.
La Cassazione civile, con la sentenza 29 maggio 2026 n. 16835, nell’affrontare la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione esercitata dal condebitore adempiente – volta al recupero, nei confronti degli altri debitori solidali, delle somme versate eccedente la propria quota dovuta, nell’ambito di un’obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo – e, in particolare, se essa debba decorrere dal momento del pagamento ovvero dal successivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, anche in ragione dell’estensione agli altri condebitori dell’effetto interruttivo permanente della domanda proposta dal creditore originario disciplinato dal comb. disp. artt. 1310- 2945 cod. civ., di cui il debitore adempiente potrebbe avvalersi una volta subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e azione di regresso, chiarendone le differenze strutturali e funzionali. Si tratta, infatti, di una pronuncia che si distingue per la linearità del ragionamento giuridico e che fornisce agli operatori giuridici un chiaro approdo ermeneutico alla luce del quale discriminare quando il debitore adempiente possa agire contro gli altri debitori in regresso o in surrogazione e le conseguenze annesse a tale qualificazione giuridica.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 970 del 15 aprile 2026, si pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un data breach in ambito sanitario e approfondisce l’evoluzione della giurisprudenza in materia.
Il ricorso per l’ammissione allo stato passivo deve individuare in modo preciso il credito fatto valere (petitum), nonché i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (causa petendi). L’esposizione fornita dal creditore può essere sintetica, sempre che sia chiara ed intelligibile. Laddove manchi l’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione che assiste il credito, questo è considerato chirografario. Dopo la presentazione della domanda di insinuazione al passivo non è ammissibile né la modifica della causa petendi, né tantomeno l’ampliamento del petitum; pertanto, qualora il creditore abbia chiesto l’ammissione in via chirografaria, gli è precluso, anche in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, chiedere il riconoscimento della prededuzione Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13693 dell’11 maggio 2026.
L’art. 36 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede un rito speciale per le decisioni della stazione appaltante sull’oscuramento delle parti delle offerte contenenti segreti tecnici e commerciali, è una norma eccezionale, di stretta interpretazione che, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non è applicabile in ipotesi diverse da quelle scolpite dallo ius scriptum, ossia nei casi in cui la stazione appaltante, in sede di aggiudicazione, non abbia deliberato alcunché in merito alle richieste di oscuramento avanzate dagli operatori economici. Il suddetto rito speciale si applica anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia osteso la documentazione oscurata senza motivare in modo puntuale in ordine alle ragioni dell’accoglimento della richiesta di oscuramento, in quanto in quest’ultimo caso l’amministrazione ha comunque assunto una decisione sull’oscuramento pur se lacunosa dal punto di vista motivazionale. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21 marzo 2026, n. 4105.