Il Tribunale di Siracusa (con la sentenza del 20 febbraio 2026, n. 338) ha rigettato la domanda risarcitoria di una società contro il rappresentante di un’associazione, dichiarando l’azione decaduta ex art. 1957 c.c. e rilevando l’assenza di nesso causale e prova del danno. La decisione censura soprattutto la grave condotta processuale dell’attrice, che ha utilizzato precedenti inesistenti, probabilmente generati da IA senza verifica. Per l’uso acritico di tali strumenti, ritenuto colpa grave, la società è stata condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a 2.000 euro.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 gennaio 2026, n. 1356 affronta la problematica, ricorrente nella prassi, se uno scambio di messaggi Whatsapp, pur se aventi per oggetto gli estremi delineanti il contenuto minimo del contratto di locazione, sia sufficiente a integrare il requisito della forma scritta richiesto ex art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998 per la valida stipula del contratto di locazione.
Non può essere addebitata una condotta negligente all’avvocato che, nonostante lo stato di menomazione fisica, abbia comunque dimostrato di aver cercato di assicurare l’assistenza in udienza alla sua cliente. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 26 febbraio 2026, n. 4357.
L’ordinanza della Cassazione civile n. 2342/2026 ribadisce che il notaio non risponde della falsità di documenti non identificativi prodotti dalle parti quando non sia incaricato di verificarne la genuinità. La responsabilità sorge solo rispetto agli adempimenti che rientrano nella sfera della diligenza professionale “governabile”, come controlli su ipoteche, titolarità o iscrizioni. La decisione richiama inoltre la necessità di accertare autonomamente il nesso causale tra condotta e danno, distinguendo tra danno evento e danno conseguenza ai fini del risarcimento.
Il dissenso tra comproprietari non è sufficiente a bloccare l’accertamento di conformità di opere eseguite senza titolo e impone all’amministrazione di valutare nel merito la sanabilità dell’intervento. Lo afferma la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 862 del 2 febbraio 2026.
Con un’importante e densa sentenza la n. 25 del 26 febbraio 2026, la Corte costituzione ha ritenuto non fondate una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 c.p.
Il debitore che si difende contestando l’entità del credito o la sua sussistenza ammette implicitamente di non aver adempiuto (Cassazione n. 27709/2025)
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (indicati come inderogabili); nonché dell' art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, sez. VIII, sentenza 14 gennaio 2026, n. 565.
La titolarità di partecipazioni sociali da parte del defunto non sempre viene gestita con facilità dagli eredi all’atto della compilazione della dichiarazione di successione. Di seguito, alcune riflessioni su due ipotesi “particolari”: a) attribuzione della sola quota societaria e sorte dei finanziamenti del socio; b) variazione del valore della partecipazione tra l’approvazione del bilancio ed il decesso del socio.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, c. 1-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, c. 3 e 4, della L. n. 401/1989.
Archiviata l'era delle convenzioni locali a macchia di leopardo e delle attese agli sportelli comunali, i notai possono ora interrogare in tempo reale l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Il Tribunale di Termini Imerese, Sez. lav., con la sentenza 4 dicembre 2025, n. 1571 afferma che la reiterazione abusiva degli incarichi annuali degli insegnanti di religione cattolica oltre i 36 mesi genera un diritto risarcitorio che si consolida al momento dell’abuso e che una procedura concorsuale successiva - ancorché straordinaria e riservata - non è in grado di neutralizzare: solo una stabilizzazione automatica o ragionevolmente certa ex ante può spiegare effetto sanante.
Con sentenza del 5 gennaio 2026, n. 247, la Corte di cassazione civile si è occupata di un istituto che – di rado – viene sottoposto alla sua attenzione, ovvero del c.d. “livello”. Si è, così, venuta a configurare una ulteriore occasione per illustrarne la sua origine storica e il conseguente inquadramento nell’ordinamento moderno, così, poi, pervenendosi alla individuazione della sua disciplina speciale e ad evidenziarne l’assimilazione all’enfiteusi, rimarcandosi – in particolare - come debba essere provato il relativo diritto.
In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia, la transazione stipulata da uno dei coeredi (nonché concreditori solidali) aventi ad oggetto esclusivamente la propria quota è legittima, determinando lo scioglimento della solidarietà attiva solo per il soggetto che vi aderisce. Pertanto, i coeredi, in qualità di concreditori, possono agire in giudizio per l’intero credito o per la rispettiva quota: v’è la piena applicabilità dell’art. 1304 c.c. anche in ordine all’eventuale accordo transattivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1486.
Secondo la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23), la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che una decisione vincolante del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD, in inglese European Data Protection Board, EDPB) è un “atto impugnabile dinanzi ai giudici dell'Unione”: si tratta infatti di una decisione emanata da un organo dell'Unione destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in quanto risolve una controversia tra diverse autorità nazionali di controllo sulla questione se un titolare del trattamento abbia violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e se, eventualmente, sia necessario modificare le misure correttive previste nei suoi confronti. Per tale motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato contro la decisione 1/2021 dell’EDPB da parte di WhatsApp Ireland (IE): tale decisione era stata impugnata dinanzi al Tribunale europeo chiedendone l’annullamento ma, per l’appunto, il Tribunale, con ordinanza del 7 dicembre 2022, aveva respinto il ricorso della compagnia ritenendolo irricevibile, per il motivo che la decisione dell’EDPB non fosse un atto impugnabile. WhatsApp aveva allora impugnato l'ordinanza del Tribunale dell’Unione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale con la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23 P), osservando che il Tribunale dell'Unione europea non avesse ancora esaminato il merito della controversia, ha anche annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. I giudici di Lussemburgo hanno anche riconosciuto la sussistenza della condizione secondo cui il ricorrente (nella specie, WhatsApp Ireland) deve essere direttamente interessato dal provvedimento che costituisce l’oggetto del suo ricorso. Si potrà così ridiscutere la maxisanzione da 255 milioni di euro inflitta a Meta dall’EDPB.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29.01.2026 ha approvato il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che si inserisce nel quadro degli interventi normativi finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR entro la scadenza del 31 dicembre 2026. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'obiettivo primario è il rafforzamento della capacità amministrativa e l'introduzione di misure di semplificazione di carattere generale e settoriale per accelerare la realizzazione degli investimenti e delle riforme. In questo contesto, l'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto, interviene direttamente sulla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuta nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il consumatore può liberamente scegliere le tutele previste dal Codice del consumo o i rimedi ordinari del Codice civile, non essendovi tra loro rapporti di gerarchia. Il Codice del consumo prevede una tutela speciale e aggiuntiva a quella già prevista dal Codice civile, e il consumatore è libero di scegliere anche direttamente la risoluzione del contratto, non potendogli imporre di scegliere di far eliminare i vizi da un appaltatore in cui non ripone più alcuna fiducia per via dell’errata esecuzione dell’opera. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Sassari dell’8 gennaio 2026, n. 4.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione della responsabilità del socio accomandante, la Sezione Tributaria della Cassazione civile con l’ordinanza n. 2470/2026 ha affermato che nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. Una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 c.c.
Nei procedimenti di adottabilità in cui venga riconosciuto l’esistenza di un legame affettivo autentico tra genitore biologico e minore, la decisione di escludere totalmente ogni forma di contatto non può fondarsi su difficoltà temporanee, episodi contingenti o segnali di disagio non adeguatamente approfonditi. Il giudice deve fornire una motivazione concreta e non apparente che spieghi perché tali elementi giustifichino la recisione totale di relazioni e affetti accertati come esistenti, tenendo in debito conto il legame affettivo in precedenza riconosciuto e le modalità concrete in cui si svolge il rapporto tra genitore e minore. La motivazione apparente su questo punto costituisce vizio di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integra violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1984.
Il Tribunale di Napoli Nord, sentenza 26/01/2026, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – un decreto ingiuntivo di cui gli opponenti lamentavano l’irregolarità, ritenuta non sanabile, della notificazione, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. – proposta dai soggetti intimati contestualmente all’avvenuta proposizione di opposizione a precetto ex art. 615, 1° co., c.p.c.: qualificando il vizio della notificazione nei termini di mera invalidità – e non di radicale inesistenza – il giudice adito conclude per l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta, dal momento che eventuali vizi della notifica andavano fatti valere con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
La politica daziaria della II Presidenza Trump ha scombussolato accordi internazionali tanto commerciali quanto giuridici, rendendo di fatto superato il WTO, annichilito dalla strategia trumpiana di utilizzare i dazi doganali come arma di “pressione” per ottenere i risultati di politica estera e commerciale desiderati dall’inquilino della Casa Bianca. Tuttavia, dalla Corte Suprema federale pone un freno significativo all’iperattività presidenziale. Vediamo come.