In un giudizio di responsabilità amministrativa per danno conseguente a malpractice medica, la condotta del sanitario che ritardi ingiustificatamente il parto cesareo nonostante i segnali di sofferenza fetale integra colpa grave secondo i tradizionali parametri di diligenza, prudenza e perizia. Il danno, tuttavia, deve essere rideterminato alla luce dell’art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, che impone la riduzione dell’addebito entro il c.d. doppio tetto del 30% del pregiudizio accertato e, comunque, del doppio della retribuzione lorda percepita: la disciplina sopravvenuta, in quanto generale e più favorevole, va applicata anche alla responsabilità del sanitario pubblico e prevale sul diverso limite previsto dall’art. 9 della legge Gelli-Bianco, pari al triplo della retribuzione annua lorda. Lo ha affermato la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza depositata il 13 aprile 2026, n. 64.
Con il provvedimento 12 febbraio 2026, n. 102 (doc. web n. 10227910, di seguito il “Provvedimento”), il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il “Garante”) ha sanzionato un Comune italiano (di seguito, il “Comune”) per l’illegittimo trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza utilizzati per l’accertamento di una violazione del Codice della strada (di seguito, “CdS”). Il Provvedimento, senza entrare nel merito della validità del verbale, si concentra sui presupposti di liceità e sulle finalità dei trattamenti effettuati tramite le telecamere comunali, sull’adeguatezza dell’informativa resa agli interessati e sulla coerenza tra la funzione originaria degli impianti di videosorveglianza e il loro utilizzo per la contestazione differita delle infrazioni stradali.
La Corte d’Appello di Roma, Sezione I Civile, con sentenza n.765 del 10 marzo 2026, ha posto alcuni paletti significativi che consentono, in una normativa come quella antiriciclaggio che spesso pecca di indeterminatezza, di meglio perimetrare quello che è, per usare le parole della stessa Corte, il contenuto dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta e il limite a cui si deve spingere la diligenza richiesta al professionista – soggetto obbligato – nella valutazione dei vari aspetti soggettivi e oggettivi che connotano l’operazione che si trova ad eseguire.
Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione reitera ancora una volta, in modo netto, il suo orientamento – inaugurato dall’ordinanza n. 10505/2024 - sulla necessità che gli apparecchi rilevatori della velocità, al fine di rendere legittimi i relativi accertamenti, devono essere omologati, non risultando sufficiente la loro mera approvazione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile dell’8 aprile 2026, n. 8797.
Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, I, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Lo stabilisce il Tribunale di Larino, sentenza 20 marzo 2026, n. 90.
La Corte di Cassazione civile, sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, richiamando consolidati principi in materia, ha confermato che il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni lorde riconosciute al lavoratore per licenziamento illegittimo, mentre per il versamento dei contributi previdenziali deve distinguersi tra nullità o inefficacia del licenziamento e annullabilità del recesso per giusta causa o giustificato motivo e solo in quest’ultimo caso corre l’obbligo di operare le trattenute.
Il concetto di “appartenenza”, ribadisce Cassazione penale, sez. IV, sentenza 8 aprile 2026, n. 12894, “è sinonimo di utilizzazione uti dominus della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri effettivi e concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario”; mentre “non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare l’illecito, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l‘intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene”.
La giurisprudenza ha evidenziato che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non è richiesta una conoscenza integrale e analitica di tutti gli atti del procedimento, ma è sufficiente la percezione degli elementi essenziali che integrano la presunta lesione. E ciò in quanto il principio generale è che il termine per la proposizione del ricorso deve essere legato a una data certa, non potendo essere rimesso a una valutazione del tutto soggettiva del ricorrente; nel caso esaminato dal Tar Lazio con la sentenza n. 5380 del 23 marzo 2026, in relazione all’affidamento diretto, il termine per presentare il ricorso decorre dai trenta giorni della pubblicazione, sul portale dell’ente, del provvedimento di aggiudicazione.
In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 13935/2026.
Importanti precisazioni della Corte costituzionale con la sentenza n. 50/2026: nel dichiarare infondata una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bisd.lgs. n. 74 del 2000, ha individuato alcune ipotesi in cui il giudice tributario non è vincolato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione.
Il provvedimento n. 193 del 12 marzo 2026 (doc. web. 10233368) del Garante esamina un caso in cui una società di recupero crediti (Sagitter S.p.A.) ha comunicato l'asserito stato di insolvenza di un soggetto ai suoi familiari e agli altri cointestatari di alcuni immobili, rivelatosi poi del tutto estraneo al debito a causa di un caso di omonimia e omocodia. Il Garante ha ritenuto la condotta illecita per violazione degli artt. 5 e 6GDPR, rigettando il tentativo di invocare il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) a tutela dei comproprietari: in una fase meramente pre-esecutiva, in cui non è ancora stato individuato né il bene da pignorare né i terzi concretamente coinvolti, tale interesse difetta dei requisiti di concretezza e attualità richiesti dalle Guidelines 01/2024 dell’EDPB. Il provvedimento consolida un orientamento del Garante risalente al 2005, aggiornandolo con un'analisi della normativa processuale sull'espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.) e con riflessioni sui rischi connessi alla cessione di portafogli crediti. L’articolo si propone di individuare alcune best practices che gli operatori del settore devono attuare per minimizzare i rischi derivanti da attività di trattamento intrinsecamente delicate, quali il recupero del credito.
Con la modifica approvata nel febbraio 2026, il diritto dell’Unione europea codifica un nuovo obiettivo climatico vincolante: la riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto al 1990. Tale target intermedio, integrato nel Regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima) in attuazione del Green Deal, rappresenta un passo determinante verso la neutralità climatica 2050 e rafforza l’architettura della governance climatica UE. In particolare, l’obbligatorietà giuridica di questo traguardo incide sulle competenze e responsabilità condivise tra Unione e Stati membri, richiedendo il contributo di questi ultimi mediante l’adozione di misure nazionali coerenti e un potenziamento degli strumenti regolatori, fiscali e di mercato già esistenti. Il commento evidenzia come il target 2040 si collochi nel quadro dei principi generali del diritto UE – in primis neutralità climatica, proporzionalità, transizione equa e neutralità tecnologica – e ne esamina l’impatto attuativo, prospettando riflessi sia sull’adeguamento delle normative interne sia sui procedimenti amministrativi ambientali, alla luce del principio per cui tutte le decisioni pubbliche dovranno ora contribuire al percorso di decarbonizzazione delineato a livello europeo.
In un procedimento esecutivo con pignoramento della quota di partecipazione detenuta dal debitore in una società, costui aveva esercitato il diritto di recesso e ottenuto l'ordinanza di estinzione della procedura – Ordinanza palesemente errata perché l'effetto del pignoramento è proprio quello di imporre un vincolo di indisponibilità sul bene ed il recesso operato dal debitore esecutato equivale ad un atto dispositivo, perseguendo la finalità preclusa dall'art. 2913 c.c. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Brescia del 17 febbraio 2026, n. 1970.
Può legittimamente un’azienda produttrice di software di intelligenza artificiale opporre le proprie linee guida etiche al Governo USA contro l’utilizzo di software di Intelligenza Artificiale nelle armi automatiche? La questione è sul tavolo dei giudici federali americani che in prime cure hanno risposto di sì. Vediamo con quali argomenti.
I codici Ateco non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dai bandi ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Lo stabilisce la CGA Sicilia, sez. giurisdizionale, sentenza 7 aprile 2026, n. 229.
La Corte costituzionale, sentenza n. 49/2026, ha respinto una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale due nuove determine, esaminate nell’ambito dell’ottava riunione del Tavolo NIS, che intervengono su profili centrali del sistema delineato dal decreto NIS. I provvedimenti riguardano, da un lato, la definizione dei termini per gli adempimenti dei soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco NIS nel 2026 e, dall’altro, l’aggiornamento delle modalità di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale ACN, con un focus specifico sul tema dei fornitori rilevanti.
La Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 13/3/2026, n. 737, riafferma il principio dell’ammissibilità del disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non ancora depositata in giudizio specificando le condizioni acché esso sia valido e idoneo a impedire il riconoscimento tacito.
È legittima la revoca dell’agevolazione usufruita dalla contribuente al momento dell’acquisto della prima casa di abitazione se il successivo accordo, concluso tra le parti con effetto risolutorio dell’acquisto (per mutuo dissenso), abbia comportato un "ritrasferimento" infraquinquennale dello stesso immobile già acquistato, trasferimento cui non abbia fatto seguito il riacquisto «di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 9143/2026.
La Corte costituzionale n. 51 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. – dell’art. 72, comma 1, del codice dei beni culturali, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda dell’interessato, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere antiche e delle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni di valore inferiore a 13.500 euro, poiché è irragionevole il trattamento differenziato delle cose d’arte antica importate temporaneamente, a seconda se abbiano valore superiore o inferiore al suddetto importo, oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, mentre sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina differenziata dell’acquisto coattivo ex art. 70 del codice dei beni culturali.
Al via la III edizione con i principali esperti del panorama giuridico italiano che interverranno sul tema della responsabilità da AI e sull’approccio al rischio nei principali settori industriali
La recentissima ordinanza della Cassazione civile n. 6803/2026, in tema di revoca tacita della rinuncia espressa in forma solenne all’eredità, consente una serie di riflessioni sull’istituto della rinuncia all’eredità.