La citazione nella parte motiva della sentenza di riferimenti normativi o giurisprudenziali è soggetta all'obbligo di verifica sulla loro esistenza e correttezza. L'omissione configura un grave vizio di motivazione e costituisce significativo indice di fondatezza del gravame eventualmente proposto. Le allucinazioni non sono sempre e solo effetto dell’uso di sistemi AI. Ecco cosa ha stabilito la Corte d’Appello di Messina, con l’ordinanza 11 gennaio 2026.
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, il superamento dei termini ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 per la resa del parere da parte della Soprintendenza non determina il silenzio assenso ma la degradazione del parere a contributo non vincolante, imponendo al Comune una decisione autonoma e motivata. Lo afferma Tar Campania, sez. I, sentenza 29 maggio 2026, n. 1039.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 21540/2026, afferma che l’istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. può operare solo quando una parte è decaduta - per causa alla stessa non imputabile - dall’esercizio di una facoltà processuale prevista dall’ordinamento. Ne consegue che il rimedio non è utilizzabile per fronteggiare la mancata considerazione di istanze difensive laddove queste non trovino uno specifico fondamento normativo nel sistema processuale. Avuto riguardo alla vicenda in esame, non essendo l’indagato titolare di un generale potere di interlocuzione con il giudice in materia di archiviazione, se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dal codice di rito (artt. artt. 409, co. 2 e art. 410, co. 3 c.p.p.), egli non può pretendere che qualunque sua richiesta incida sul percorso decisionale culminante nel provvedimento archiviativo.
Posto che l’art. 151 della Legge Notarile prevede che i collegi giudicanti della Co.Re.Di. debbano essere formati, “in quanto possibile”, da notai che devono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante, secondo quanto ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 7105/2026 deve ritenersi che il mancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizione di tali collegi non determini alcuna invalidità sulla decisione alla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell’astensione.
Con sentenza n. 1896/2026 del 12 maggio 2026 la Corte d’Appello di Firenze ha avuto modo di occuparsi di una delle tematiche più ricorrenti nella materia dei diritti reali, ovvero sulla individuazione del requisito fondamentale stabilito dall’art. 1061 c.c. per l’acquisto del diritto di servitù (oltre che per destinazione del padre di famiglia) a titolo di usucapione, ossia quello dell’apparenza, specificando come in concreto esso debba necessariamente manifestarsi attraverso l’esecuzione di opere visibili e permanenti.
Con sentenza dell'8 aprile 2026, n. 457, il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, ha condannato l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del TFR in favore di un lavoratore di una società in liquidazione coatta amministrativa. La pronuncia conferma un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento, ovvero che il diritto a ottenere il TFR dal Fondo di garanzia costituisce un autonomo diritto di credito di natura previdenziale, diverso rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro insolvente. Diritto autonomo che si perfeziona al verificarsi delle condizioni di legge.
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 20129/2026.
La sentenza n. 20689/2026 della Cassazione penale ha il pregio di svolgere una importante ricognizione del principio sulla prova logica del reato presupposto del delitto di ricettazione, ma soprattutto ha il merito di estendere la portata applicativa del reato sussidiario di ricettazione a fattispecie criminose di pirateria audiovisiva, facendo rientrare nell’alveo semantico della nozione penalistica di “profitto” anche la nozione di mero “risparmio di spesa”, senza con ciò determinare critiche smagliature etimologiche.
È legittimo il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto di trattamento rifiuti in quanto la modifica degli strumenti di pianificazione ambientale richiede una variante e non una mera rettifica materiale quando incide su perimetrazioni e vincoli sostanziali. Lo afferma il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15 maggio 2026, n. 3850.
La sentenza 23 maggio 2026, n. 18643 della Cassazione penale offre l’occasione per ribadire che, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell’ente non può essere costruita come automatico riflesso della responsabilità del datore di lavoro. La Quarta Sezione, infatti, ha annullato con rinvio la sentenza d’appello che aveva inflitto all’ente la sanzione “231” senza aver esaminato tutti i presupposti su cui tale responsabilità si fonda.
La Sentenza n. 8640 del 25.05.2026 del Tribunale di Napoli afferma la valenza di piena prova delle immagini “Google Maps/Street View”, ove non siano oggetto di specifico e circostanziato disconoscimento.
Le sezioni unite della Corte di cassazione con tre sentenze gemelle (Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13506; Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13507 e Cass. civ. sez. Unite 9 maggio 2026, n. 13510) – hanno risolto un contrasto interpretativo sui limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa geometri, nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con specifico riguardo alla prova contraria dello svolgimento di un’attività di lavoro subordinato in enti pubblici, aziende o società, in contrasto con un’attività libero professionale svolta dal professionista iscritto all’albo.
Un'analisi pratica per comprendere come l'applicazione mirata degli strumenti civilistici consenta di garantire una transizione inattaccabile per i grandi patrimoni aziendali e immobiliari.
La Cassazione civile, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13865, ritorna sulla liquidazione del danno non patrimoniale derivante dall’uccisione di un congiunto adottando per la sua determinazione non il sistema basato sulle tabelle milanesi ma quello fondato sul sistema “a punti” in tale modo rielaborando i concetti posti a fondamento della propria decisione a tale fine, rispolverando un precedente orientamento giurisprudenziale formatosi su tale materia.
La Cassazione Civile, sez. II, sentenza del 22 maggio 2026 n. 15833 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c., sollevata per l'asserita disparità di trattamento tra i figli che abbiano acquisito lo status filiationis e i soggetti che, pur legati al de cuius da un rapporto biologico, ne siano privi. Secondo la Corte, la disciplina censurata non preclude il conseguimento dei pieni diritti successori, che restano subordinati all'acquisizione dello status di figlio secondo gli strumenti ordinariamente previsti dall'ordinamento. L'assegno vitalizio previsto dall'art. 580 c.c. costituisce, invece, una forma di tutela successoria eccezionale, riconosciuta al soggetto privo di titolo di stato nei confronti del genitore biologico. La disposizione attribuisce un diritto di credito nei confronti dell'eredità del de cuius, senza conferire la qualità di erede né determinare l'acquisizione dello status filiationis, risultando pertanto compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali invocati dal ricorrente. La pronuncia chiarisce, inoltre, che il rapporto di filiazione può essere accertato incidentalmente nel giudizio volto ad ottenere il beneficio economico, con la conseguenza che il diritto è esercitabile sin dall'apertura della successione e che da tale momento decorre la prescrizione dei singoli ratei ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Con la sentenza n. 89 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, relativo all’imposta di successione – nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024 – nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento, nonché, in via consequenziale, di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio (l’art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; gli artt. 50 e 102, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2025), poiché la determinazione di detta base imponibile “distrugge” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale.
La sentenza del Tribunale di Latina n. 736/2026 affronta il rapporto tra mediazione obbligatoria già esperita ante causam e mediazione demandata disposta nel corso del giudizio di divisione ereditaria, statuendo che i due istituti operano su presupposti distinti e non alternativi. Il provvedimento analizzato dichiara l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione demandata, richiamando i dettami della giurisprudenza di legittimità sul punto e offrendo inoltre spunti sul tema della divisione giudiziale di immobili con difformità edilizie e sulla funzione deflattiva della mediazione in tali contesti.
La Cassazione penale, Sezioni Unite, ordinanza 29 maggio 2026, n. 19652 ha dato risposta al seguente quesito: «Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura».
Tre documenti di prassi pubblicati nel 2026 forniscono utili indicazioni sull’interpretazione della normativa fiscale in tema di “patti di famiglia”. La risposta ad interpello n. 109 del 26 maggio 2026 definisce i rapporti tra controllo della società, partecipazioni in comproprietà e/o frazionate. Quella n. 11 del 20 gennaio 2026 sancisce che l’impegno assunto dai beneficiari di detenere il controllo societario acquisito per un periodo non inferiore a cinque anni non è violato, di per sé, dalla scissione societaria, da cui consegue il conferimento delle partecipazioni in una newco, detenute dagli stessi soci nelle medesime percentuali. La più recente (risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026) riguarda i limiti di applicabilità dell’esenzione in parola ai trasferimenti della nuda proprietà delle quote di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa.
La Corte di cassazione civile, con ordinanza del 24 maggio 2026 n. 15973, si pronuncia su due questioni di rilievo assicurativo che hanno visto interventi da parte della legge Gelli e successive norme di attuazione: la responsabilità solidale e la clausola di copertura parziale; la retroattività decennale della clausola claims made.
La Cassazione civile con ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731 torna a pronunziarsi sulla distinzione tra forma scritta del licenziamento e sue modalità di comunicazione.