Il Tribunale di Messina, sentenza 4 maggio 2026, n. 940, ha dichiarato nulla una deliberazione dell’assemblea di condominio, avente ad oggetto l'introduzione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei condomini morosi o per violazione non meglio precisate norme “comportamentali".
In tema di impugnazioni, la limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall'art. 593, comma 2, c.p.p., nel testo modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 c.p.p. È quanto si legge nell’ordinanza Cassazione penale, 6 luglio 2026, n. 25385.
La Cassazione penale, sentenza n. 25588/2026, in riferimento alla categoria delle operazioni inesistenti, ha ribadito come la detta qualificazione si estenda alle ipotesi in cui l'operazione dissimulata è sottoposta ad un trattamento fiscale diverso da quello riservato all'operazione formalmente documentata. Ciò in quanto – considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede che per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi" - la disposizione normativa individua come fatture per operazioni inesistenti anche quelle relative ad operazioni che indicano l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.
Ok al ddl Sicurezza da parte del CdM, con misure contro violenza giovanile, occupazioni abusive e reati ai danni dei giornalisti, oltre al rafforzamento delle Forze di polizia. Approvati definitivamente sia il ddl c.d. “Liberi di scegliere” sia il provvedimento sulla insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o istituzioni culturali straniere. Primo ok tra le polemiche alla Legge elettorale. Detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti: concluso favorevolmente l’esame in Commissione e a breve l’approvazione definitiva.
L’addebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede la prova rigorosa, a carico di chi la invoca, sia della violazione dell'obbligo matrimoniale sia del nesso causale tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, secondo la regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Tale nesso causale deve essere valutato in modo rigoroso attraverso un esame complessivo del comportamento di entrambi i coniugi ed è escluso quando risulti provata l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali: l'infedeltà, per fondare l'addebito, deve infatti precedere e causare la crisi, non seguirla. Lo stabilisce la Corte d’appello Roma, sez. I, sentenza 19 maggio 2026, n. 4167.
Il Tribunale di Lecce 17 giugno 2026, n. 2251 con una pronuncia condivisibile, esclude l’operatività del meccanismo di estinzione del processo esecutivo disciplinato dall’art. 624, 3° c., c.p.c., in caso di intervenuta sospensione dell’esecuzione disposta ex art. 623 c.p.c. e successiva mancata instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615, 2° c., c.p.c.
Tornando sul D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115, concernete l’attuazione della Direttiva UE n. 2024/1712, la cui entrata in vigore è fissata per il 16 luglio 2026, passiamo ad analizzare le significative novità sulla formazione e sul coordinamento anti-tratta essere umani. Ciò assume rilievo per individuare da parte degli operatori gli indici oggettivi di tratta, violenza o grave sfruttamento e garantire, oltre all’introdotto il permesso di soggiorno per protezione sociale, che sia concesso anche alle vittime di tratta, un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, durante il quale non può essere eseguito il rimpatrio e sono garantite misure transitorie di assistenza.
Un quadro sintetico dei divari di genere nel mercato del lavoro e degli strumenti contrattuali e bilaterali che ne favoriscono il superamento nel comparto delle libere professioni
La Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21881 conferma il proprio orientamento ormai consolidato in tema di rapporti patrimoniali nell’ambito familiare, che oggi comprende anche la convivenza di fatto. È stato infatti ribadito che è irripetibile ex art. 2034 c.c. il pagamento - da parte di un convivente - delle rate del mutuo contratto per l’abitazione destinata alla famiglia - intestata all’altro convivente - purché siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Il Tribunale di Napoli (XI Sezione civile, Giudice dott.ssa Margherita Cardona Albini) in data 26 maggio 2026 ha pubblicato la sentenza n. 8816/2026, che si segnala per la articolata disamina degli effetti, sostanziali e processuali, del termine essenziale apposto al contratto preliminare, e delle conseguenze della risoluzione del rapporto in relazione alla facoltà della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di richiederne il doppio).
La Cassazione civile, sentenza n. 18156/2026, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiarisce il funzionamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e afferma che la mancata indicazione di alcune sedi non può comportare l’esclusione del docente dalle successive assegnazioni relative alle sedi prescelte. La decisione valorizza i principi di ragionevolezza, buon andamento e merito, individuando i limiti costituzionali delle procedure integralmente informatizzate.
La Cassazione civile, ordinanza 1 luglio 2026, n. 22597 si occupa di una questione piuttosto particolare ma non del tutto inedita. L'aggiudicatario di un immobile staggito e venduto all'asta, infatti, lamenta che il perito nominato dal Giudice dell'esecuzione avesse dato una valutazione troppo elevata e fuori mercato, e chiede il risarcimento del danno subito, identificato con la perdita della chance di aggiudicarsi il bene ad un prezzo più basso.
Ai fini della tutela del diritto di autore il concetto giuridico di “creatività” non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi. Un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività. Così ha disposto il Tribunale di Napoli sentenza 8 maggio 2026, n. 7599.
L’art. 40, comma 10, CCII disciplina i tempi e i modi per la presentazione da parte del debitore di un’istanza di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo negoziale, in pendenza di uno o più domande di apertura della liquidazione giudiziale; la norma prevede uno sbarramento temporale oltre il quale non è più possibile presentare la domanda. Il termine decadenziale trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui nella prima udienza sia avvenuta l’effettiva trattazione del procedimento, ma anche nell’ipotesi in cui l’udienza sia stata rinviata. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789.
La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare. Lo stabilisce il TAR Sicilia, sentenza n. 1916/2026.
Con la sentenza n. 16218/2026 la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce che il controllo affidato ad agenzie investigative – al pari del controllo a distanza tramite GPS – non può avere ad oggetto l'adempimento o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, ma soltanto il compimento di atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Ove il datore di lavoro attivi tale controllo per verificare l'effettività della prestazione, le relative risultanze sono inutilizzabili.
Con sentenza n. 2397 del 23 giugno 2026, il Tribunale di Lecce si conforma all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, reiterando l’indirizzo secondo cui – in tema di violazione relative al superamento dei limiti di velocità – gli apparecchi elettronici di rilevazione devono essere necessariamente omologati, non essendo sufficiente la loro mera approvazione. Tale necessità è stata recepita, da ultimo, anche con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2026.
L’assegno divorzile assolve a una funzione composita, assistenziale e compensativo-perequativa, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018: il suo riconoscimento presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli, da valutarsi comparativamente alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della durata del matrimonio, dell’età dell'avente diritto, del contributo dato alla formazione del patrimonio comune ed eventuali rinunce a opportunità professionali. L’assegno non mira a ricostituire il tenore di vita matrimoniale, ma a garantire un riequilibrio e un sostegno proporzionato alle condizioni concrete. Lo stabilisce il Tribunale di Cassino, 1° giugno 2026, n. 987.
Un modello bilaterale in cui l'obbligo contributivo diventa garanzia di tutele uniformi, continuità operativa e qualità del lavoro professionale
In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18005.
Partendo dall’analisi di alcuni recenti casi giudiziari internazionali, gli autori mettono in guardia dal pericolo che, senza adeguato e tempestivo controllo umano, i precedenti frutto di ‘allucinazioni’ dell’IA possano via via diventare, a loro volta, influenti precedenti ed innescare un processo di precedent laundering; suggeriscono pertanto alcuni possibili rimedi.
La Corte costituzionale n. 103/2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis, D.L. n. 133/2014, come convertito, nella parte in cui prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26, D.L. n. 91/2014, come convertito, senza includere, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, poiché tali società hanno natura privatistica e, di conseguenza, sono eterogenee e non comparabili rispetto alla categoria degli enti locali.
Con l’ordinanza 6 giugno 2026, n. 18326 la Cassazione civile torna sul regime di imposta di registro applicabile agli apporti di immobili ai fondi comuni di investimento chiusi, ribadendo i principi fissati dalla sentenza Cass. Civ. n. 3218/2024: la disciplina dell’art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 — che estende ai fondi immobiliari l’art. 7, Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — non è un’agevolazione soppressa dall’art. 10, comma 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, bensì il regime ordinario di un compendio impositivo autonomo e l’apporto contro sottoscrizione di quote non è assimilabile agli atti traslativi onerosi tassati in misura proporzionale. La pronuncia si segnala soprattutto per il dato processuale: la Corte respinge l’istanza erariale di rimessione della causa in pubblica udienza, trattando la questione come ormai assestata nonostante la persistente non acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria, e definisce il giudizio in camera di consiglio con decisione nel merito, disponendo il rimborso.