La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile, secondo la chiara dizione dell’art. 168-bis c.p. ai delitti indicati nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 28 novembre 2025, n. 38670).
Il Giudice del Lavoro di Torino con sentenza n. 2435 del 26 novembre 2025, adito da una idonea ad un concorso pubblico, che lamentando la mancata sua assunzione, sosteneva la tesi secondo la quale l’Ente non avrebbe potuto indire un nuovo concorso, per il quale erano previsti diversi requisiti di accesso rispetto a quello a cui aveva preso parte, senza prima scorrere la graduatoria del precedente bando, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ritiene che debbano essere devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo le fattispecie nelle quali il privato non lamenta, nella sostanza, il mancato scorrimento tout court della graduatoria, quanto piuttosto l’agere e le scelte della P.A., che, invece di far luogo allo scorrimento della graduatoria, ha proceduto alle assunzioni per altra via: indizione di una nuova procedura destinata agli esterni, procedura destinata ai soli interni, ricorso a professionisti esterni, etc.
L’interpretazione autentica fornita dalla stazione appaltante attraverso i chiarimenti è suscettibile di ingenerare un rilevante affidamento negli operatori economici che partecipano ma non consente una modifica della legge di gara. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9835 del 12 dicembre 2025.
La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, il conguaglio divisionale deve essere determinato in base al valore economico del bene al momento della decisione giudiziale e non a quello esistente all’apertura della successione. Il credito del legittimario ha natura di debito di valore e deve garantire una reintegrazione effettiva e attuale della quota riservata, evitando che il ritardo del processo o le oscillazioni del mercato incidano in danno dell’avente diritto. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez II, ordinanza 9 dicembre 2025, n. 32056.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, c. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova poi revocata per rinuncia dello stesso imputato.
La Corte di cassazione penale, Sez. Un., con la sentenza 12 dicembre 2025, n. 40000 hanno dato risposta ai seguenti quesiti: «Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato; se sia configurabile in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti».
In tema di diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c. e tutelato dall’art. 8CEDU, nell’ambito del concetto di “vita familiare”, il mero rifiuto di un genitore di consentire ai nonni di “prendersi cura” del nipote neonato non integra di per sé un comportamento antigiuridico sanzionabile ex art. 2043 c.c., in assenza di una preventiva valutazione del giudice competente chiamato a regolamentare le modalità di esercizio di tale diritto ai sensi dell’art. 317-bis c.c. Lo stabilisce la Corte d'Appello di Firenze, sez. IV, sentenza 24 novembre 2025, n. 2070.
La subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro e che inerisce alle modalità di svolgimento della prestazione e non al solo risultato, costituisce l’elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato. Gli ulteriori indici – quali continuità, orario determinato e inserimento nell’organizzazione aziendale – hanno natura sussidiaria e valore indiziario. Muovendo da tali premesse, Il Tribunale di Grosseto con sentenza 19 novembre 2025, n. 400, ha annullato un avviso di addebito da euro 30.970,71 per il recupero di contributi previdenziali, ritenendo, a valle dell’attività istruttoria, non provata la subordinazione.
La Cassazione civile, ordinanza n. 31218/2025 si è pronunciata su una vicenda di revisione delle condizioni di divorzio avvalorando l’importanza del principio di proporzionalità basato sulla capacità economica aggiornata dei genitori. La decisione evidenzia che il contributo di mantenimento per i figli minori deve essere commisurato concretamente ai redditi attuali delle parti, anche in presenza di nuove attività imprenditoriali con utili provvisori modesti.
L’avvalimento non può essere utilizzato nelle procedure di affidamento di servizi alla persona, in quanto l’art. 128 del Codice dei contratti elenca gli articoli che trovano applicazione a questa specifica tipologia di appalti escludendo l’art. 104, che disciplina lo strumento dell’avvalimento. Lo afferma il Tar Emilia-Romagna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564.
Il licenziamento disciplinare può essere definito come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. Ciò alla luce di una serie di criteri interpretativi cui il Giudicante deve rifarsi nell’ottica di valutare la gravità oggettiva e soggettiva della condotta del dipendente tale da determinare una lesione del vincolo fiduciario e rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in via provvisoria. Il Tribunale di Bari, con la recente sentenza n. 3885/2025 è tornata a chiarire tali aspetti con riferimento al licenziamento disciplinare di un dipendente del settore bancario, nel quale la valutazione del Giudice deve avvenire con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.
Il debitore non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche o di fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo invece fornire la prova puntuale e circostanziata dell’impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità. Dimostrazione, quest’ultima, che deve essere tanto più rigorosa quando, come nella specie, il debitore sia un soggetto professionale che opera stabilmente nel settore della vendita di autoveicoli nuovi, per il quale l’art. 1176, comma 2, c.c. impone l’adozione di un livello di diligenza qualificata. A confermarlo è il Tribunale di Matera, sentenza 17.11.2025, n. 555.
L’articolo esamina la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bergamo 9 ottobre 2025, n. 837 che si discosta da precedenti pronunce di merito sul tema delle dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro 2024. La decisione chiarisce che il termine rilevante per l’operatività della fattispecie non è quello previsto dal CCNL per l’assenza ingiustificata a fini disciplinari, bensì, in linea con l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2025, il termine legale di quindici giorni, ovvero quello di maggiore durata eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, specificando altresì che si tratta di giorni lavorativi.
Aperta la liquidazione giudiziale di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese, la stessa non perde, benché estinta, la propria capacità processuale nella procedura concorsuale. Questo è quanto deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. I, con la sentenza del 20 novembre 2025, n. 1026.
La Corte Costituzionale n. 184 del 2025 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, primo periodo, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e commi 8 e 9, nonché dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, e – in via consequenziale – comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, affermando il principio secondo cui la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER e sostenendo, inoltre, che la legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico.
Il Tribunale di Brindisi sentenza del 28 novembre 2025 n. 1579, dichiarava il padre dell’attrice responsabile delle lesioni subite da quest’ultima per la mancanza dei rapporti parentali e, per l’effetto, lo condannava al risarcimento del danno nella misura complessiva di 78.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. il padre, infatti, non solo non aveva mai voluto instaurare alcuna relazione con la figlia, ma non aveva neppure adempiuto agli obblighi economici di mantenimento stabiliti in via giudiziale già in data 28 febbraio 2000. L'assenza paterna era stata, quindi, completa e protratta nel tempo: il genitore non aveva mai incontrato la figlia e non l'ha mai voluta conoscere, neppure fisicamente, tanto che, affermava la madre, se i due si incontrassero per strada non si riconoscerebbero nemmeno. La totale privazione affettiva e materiale attuata dal padre era foriera di un pregiudizio permanente della figlia, che il Tribunale qualifica come, illecito civile, in quanto la condotta tenuta dal padre integra la violazione dei principi fondamentali e dei rapporti etico-sociali in materia di famiglia. Il Tribunale ritiene che nella specie sia stato violato il diritto fondamentale della figlia ad una relazione affettiva equilibrata con entrambi i genitori, ciò che risulta evidente dalle dichiarazioni del convenuto, rimasto contumace, che in sede di interrogatorio formale aveva reso dichiarazioni tali da rivelare una sostanziale inconsapevolezza del ruolo genitoriale. Il Tribunale di Brindisi, per la quantificazione del danno biologico, riteneva congruo utilizzare le tabelle di Milano, ed in particolare il valore massimo di risarcimento previsto per l’ipotesi di perdita parentale, pur ridotto del 50% in quanto trattasi di abbandono, a cui aggiungeva la liquidazione equitativa del danno morale – esistenziale.
Per la Corte di cassazione penale Sez. V, sentenza 10 dicembre 2025, n. 39792 lo screenshot è sempre probatoriamente utilizzabile come documento, non essendovi alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un supporto informatico. Ma la soluzione lascia perplessi non distingue a seconda del suo contenuto, che potrebbe essere anche comunicativo e quindi rispettare la riserva di legge e di giurisdizione posti dall’art. 15 Cost.
La corte di Appello di Milano, sentenza 28 novembre 2025, n. 3259, si è pronunciata sulla richiesta di indennizzo di un terzo danneggiato vantato direttamente verso la compagnia confermando la pronuncia del Tribunale. Viene ribadito il principio che nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato. La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo non costituisce un diritto diretto di quest’ultimo. Pertanto, il terzo, non sussistendo un suo rapporto immediato e diretto con l’assicuratore, in mancanza di una normativa specifica (quale è – come visto – la disciplina eccezionale prevista dall’art. 942, comma 2, cod. nav.) non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
La Corte d'Appello di Roma, con la Sentenza n. 7051 del 26 novembre 2025, confermando la sentenza di primo grado, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio afferente alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio incombenti sui professionisti. La sentenza ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha confermato l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata ad un notaio a fronte della contestazione di una incompleta redazione del modulo di adeguata verifica della clientela in occasione della stipula di un atto di compravendita immobiliare.
Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 186/2025 su Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA. La Camera ha approvato definitivamente il ddl di conversione del D.L. 159/2025 su sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre il Senato ha convertito il Decreto materia economia. In Commissione, prosegue l’esame della legge annuale per le PMI e della delega edilizia; a Palazzo Madama, presentati gli emendamenti governativi alla Legge di bilancio 2026.