La sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano, Sez. I, 7 gennaio 2026, n. 26 procede da un accurato scandaglio delle prove a disposizione in un processo di enorme impatto mediatico in cui la condanna all’ergastolo dell’imputata, comminata in primo grado, era apparsa come l’esito ineluttabile di una violenta riprovazione mediatica che aveva condizionato l’attendibilità dei testi e della stessa imputata. Secondo la Corte d’assise d’appello tutti i protagonisti del processo erano stati potentemente condizionati dalla necessità di assecondare le pulsioni mediatiche e di compiere un progressivo adattamento alle aspettative di trasmissione televisive e articoli di stampa. In fondo il caso in esame è il primo in cui, così puntualmente, si punta l’indice sull’inquinamento delle prove che è derivato da un’ossessiva e pervasiva campagna di stampa e, giudiziariamente, si affronta il tema della decostruzione del pregiudizio mediaticamente indotto.
Nel caso in cui dall’attività dell’avvocato, pur esorbitante dai limiti del mandato professionale, non emergano conseguenze pregiudizievoli in danno del cliente, occorre verificare se sia o meno ravvisabile una ratifica da parte del cliente mandante. La ratifica consiste, infatti, in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, ma non richiede formule sacramentali, occorrendo, però, che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal rappresentante), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio. È quanto stabilito dalla Cassazione civile con sentenza 16 febbraio 2026, n. 3440.
Perché sussista l'illecito di cui all'art. 147legge n. 89 del 1913, nella forma dell'utilizzo di procacciatori di clienti, sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo siffatta situazione idonea a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica, in quanto altera il momento della libera scelta del notaio da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivo subito dagli altri notai. Nessuna rilevanza assume, invece, a questi fini il fatto che il procacciatore sia parte del contratto stipulato dal notaio, atteso che il termine “terzo”, utilizzato dalla norma, non va inteso in senso contrattuale, ma attiene alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso, essendo l’illecito integrato esclusivamente allorquando un soggetto indirizzi un certo numero di clienti al notaio e questo assuma un atteggiamento attivo al riguardo, servendosi di quella intermediazione. Così ha stabilito la sentenza n. 1239/2026 della Cassazione civile.
Le obbligazioni “step up” e “step down” sono strutturate con “cedole crescenti” o con “cedole decrescenti”. Gli interessi attivi ovvero gli interessi passivi sono imputati al conto economico in base al principio della “competenza economica”, cioè in modo costante nel tempo, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento di tali cedole di interessi.
In tema di diffamazione, l’invio di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati che formuli dubbi e censure sull’operato professionale del legale integra esercizio del diritto di critica, scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p., quando le espressioni - pur severe - siano funzionali alla sollecitazione del controllo disciplinare, restino nel perimetro della pertinenza al fatto, siano sorrette da sufficiente riscontro fattuale e non si traducano in gratuite invettive ad hominem (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 febbraio 2026, n. 5925).
In G.U. la Determina ACN sulla nuova tassonomia per gli incidenti cyber e il Decreto PNRR. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Niscemi per le emergenze nel Sud e il Decreto bollette. Primo ok al D.Lgs. sul testo unico delle imposte sui redditi. La Camera ha dato il primo via libera al ddl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da soggetti esteri. In Commissione il Milleproroghe 2026 a breve riceverà il primo ok. Riforma dei mercati dei capitali: il punto della situazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 gennaio 2026 n. 1367, torna sulla vexata quaestio dei limiti della responsabilità professionale del notaio, escludendola in assenza di uno specifico incarico di consulenza fiscale.
Il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 gennaio 2026, n. 637 ha rigettato l’appello proposto avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in un sottotetto. La pronuncia ribadisce che interventi comportanti un sensibile aumento volumetrico o il mutamento della destinazione d’uso da superficie non residenziale ad area abitabile costituiscono variazioni essenziali ai sensi del Testo Unico Edilizia, non sanabili tramite SCIA. Vengono richiamati importanti principi di diritto: la sanzione edilizia ha carattere reale (oggettivo) ed è indipendente dal dolo o dalla responsabilità del proprietario, l’ordine di demolizione è atto dovuto (provvedimento vincolato) e, in quanto tale, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento al destinatario.
In caso di accertamento giudiziale di illegittimità del licenziamento disciplinare per mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova su di lui incombente con riferimento alla rilevanza disciplinare ed alla proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito, laddove la contrattazione collettiva di riferimento abbia tipizzato al negativo il fatto contestato prevedendo che sia passibile di sanzione conservativa (e, dunque, non possa integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento), trova applicazione la tutela reintegratoria al pari della fattispecie dell’“insussistenza del fatto materiale” (cui è ricondotta) e della “mancanza di rilievo disciplinare” (Tribunale Modena, Sez. lav., sentenza 9 gennaio 2026, n. 56).
Con la sentenza n. 5357/2026, la Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ente avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia. Quest’ultima aveva parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cremona, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septiesd.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose gravi di cui all’art. 590, comma 3, c.p. La vicenda traeva origine da un incidente sul lavoro, nel quale un operaio addetto alle operazioni di rettifica aveva riportato gravi lesioni. In particolare, nell’impianto in cui il lavoratore operava erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche al fine di intervenire con maggiore rapidità in caso di problemi di riavvolgimento del nastro. La Suprema Corte nella pronuncia in commento ha ribadito i principi relativi alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente e alla loro alternatività, nonché la non necessità di accertare tale rapporto per ciascun imputato, essendo sufficiente la connessione rispetto ad almeno uno degli autori del reato presupposto.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 5252 afferma – come principio di diritto – che, a decorrere dalle date considerate dall’art. 3, c. 1 e 4 D.M. n. 217/2023 (i.e. rispettivamente: 1° gennaio 2025 e 31 marzo 2025) e fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis c.p.p. (i.e. malfunzionamento dei sistemi informatici), l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis c.p.p. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, c. 1, lett. c) c.p.p., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere sulla stessa.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 13 gennaio 2026, n. 19 ha risolto una controversia avente ad oggetto contratti derivati finanziari. Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche principali degli strumenti derivati, il Tribunale ha escluso la necessità per l’intermediario di esplicitare un modello probabilistico in presenza di un plain vanilla tenuto conto della sua struttura e dunque dell’assenza di opzioni durante la sua esecuzione, nonché del fatto che è il Mercato stesso a fornire le informazioni necessarie al cliente.
In questo contributo si ricostruiscono sommariamente le contraddizioni contenute nella strategia di espulsione dei richiedenti asilo nello Stato del Minnesota impugnata di fronte alla Corte Federale del distretto del Texas in una decisione giudiziaria al contempo originalista e sarcastica.
La Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza del 4 febbraio 2026, n. 2281, ha confermato come ogni attività configurabile come lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso in ragione della natura e dei rapporti in essere tra le parti, il quale è stato costituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Tuttavia, la presunzione di non subordinazione di tali attività – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione.
La Corte costituzionale n. 7 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, poiché la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, è ravvisabile non solo nei rapporti tra coniugi ma anche in quelli tra conviventi di fatto, in quanto parimenti suscettibili di essere inficiati dall’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, non potendosi – anche nel rapporto di convivenza – imporre l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro.
Il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo è il risultato di un articolato processo normativo e politico pluriennale, avviato per rispondere alle criticità strutturali emerse nell’attuazione del precedente Sistema europeo comune di asilo, in particolare del modello fondato sul Regolamento Dublino III. Nel suo complesso, il Patto segna un cambio di paradigma strutturale del CEAS, determinando il passaggio da un assetto incentrato prevalentemente su direttive e ampi margini di discrezionalità nazionale a un sistema dominato da regolamenti direttamente applicabili, tra loro strettamente interconnessi. Tale configurazione è orientata al rafforzamento del controllo preventivo, alla standardizzazione delle procedure e a una gestione più centralizzata dei flussi migratori, nella prospettiva di preservare e rendere funzionale un sistema europeo comune di asilo tra gli Stati effettivamente uniforme.
La permanenza nella casa familiare dei figli chiamati all’eredità, conviventi con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., non costituisce possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., e conseguentemente non fa sorgere l’obbligo di compiere l’inventario nel termine ivi previsto, né determina l’acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mancato adempimento di tale obbligo. Lo stabilisce Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 gennaio 2026, n. 1551.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente alla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, discutendosi se si sia in presenza di una sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall'imputato nei casi previsti dall'art. 593, c. 3, c.p.p. ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell'imputato (Cassazione penale, Sez. V, ordinanza 5 febbraio 2026, n. 4839).