A seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l’istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna, 14 febbraio 2026, n. 653.
Una recente decisione del giudice amministrativo francese, intervenuta in sede cautelare, offre un’occasione significativa per analizzare l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa nella redazione di elaborati accademici, evidenziando le criticità derivanti dall’assenza di un quadro normativo chiaro, che incide significativamente sulla configurabilità di illeciti disciplinari e, più in generale, sui limiti del potere sanzionatorio degli atenei.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 202 marzo 2026 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, n. 8), L. n. 75/1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione da due a sei anni, anziché fino a sei anni, o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.
Con Delibera ANAC 3 febbraio 2026, n. 41 ha modificato la precedente delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, disponendo la revisione del proprio regolamento per l’accesso ai dati e ai documenti amministrativi in relazione all’esclusione del diritto di accesso e all’adeguamento alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica riepilogativa della gestione, che compongono ex art. 1130 bis c.c. il rendiconto condominiale, perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le incertezze, le insufficienze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato; allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2026, n. 2940.
Ancora al vaglio della Corte costituzionale la legittimità della norma che riserva ai soli coniugi l'accesso all'adozione internazionale, una valutazione fortemente condizionata da quanto già deciso dalla Corte che ha dichiarato nel 2025 l'illegittimità dell'art. 29 bis, 1 comma, Legge adoz., là dove riserva ai soli coniugi l'adozione d'un minore straniero, negando alle persone singole un'identica possibilità d'accesso. Principi costituzionali e l'evoluzione del diritto di famiglia inducono a ritenere fondata la censura di incostituzionalità della medesima norma, dato che la sua formulazione restrittiva impedisce in modo irragionevole alle parti di un'unione civile di adottare minori stranieri. Lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni di Venezia, ordinanza 11 marzo 2026.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 19 marzo 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, c. 2, n. 1), c.p., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, c. 4, c.p.
Costituisce patto di famiglia, ai sensi degli artt. 768-bis ss. c.c., il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, anche solo parzialmente, le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e con previsione di conguagli in denaro o in natura a favore dei non assegnatari. La circostanza che i discendenti destinatari del trasferimento siano già titolari di quote nelle medesime società non esclude la qualificazione del negozio come patto di famiglia, atteso che la legge espressamente contempla anche la cessione parziale delle partecipazioni. Così ha deciso la Cassazione civile con la sentenza n. 4376/2026.
Il Parlamento europeo, con risoluzione (P-10_TA(2026)0064) del 10 marzo 2026, ha formulato proposte per affrontare la crisi degli alloggi che si riscontra nell’Unione europea, con l’obiettivo di proporre soluzioni per alloggi dignitosi, sostenibili e a prezzi accessibili.
L’ordinanza n. 3703/2026 della Cassazione civile offre lo spunto per una serie di considerazioni sulla divisione, consensuale o giudiziale che sia, e sulle modalità di tassazione, anche con riferimento ai conguagli divisionali.
Due procedure di riassegnazione promosse dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ed aventi ad oggetto i nomi a dominio barolo.online e barolo.store, concluse con due provvedimenti di rigetto. In entrambi i procedimenti, i collegi arbitrali, pur riconoscendo l’identità tra il marchio BAROLO e i domini contestati, hanno respinto il reclamo per mancata prova della malafede ai sensi dell’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).
Nel dichiarare inammissibili talune questioni relative all’isolamento disciplinare, la Corte costituzionale, con la sentenza 17 marzo 2026, n. 31 in una vicenda in cui un detenuto aveva dato fuoco al materasso della cella, ha escluso la configurabilità sia della legittima difesa, che della particolare tenuità del fatto.
Il presente contributo analizza le problematiche giuridiche sollevate dal caso del chatbot Grok, integrato nella piattaforma X, che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha permesso la generazione e diffusione massiva di deepfake pornografici e immagini sessualizzate non consensuali. L’analisi si focalizza inizialmente sull'ordinamento italiano, approfondendo il recente L. 132/2025 che ha introdotto il reato di diffusione di contenuti intimi falsificati tramite IA (Art. 612-quater c.p.) per tutelare la dignità e la reputazione delle persone offese. A livello europeo, lo studio esamina le disposizioni dell’AI Act relative agli obblighi di trasparenza, marcatura dei contenuti e gestione dei rischi per i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale. Particolare attenzione è rivolta al Digital Services Act (DSA), che impone alle grandi piattaforme online (VLOPs) procedure rigorose di segnalazione e rimozione (notice and action), la cooperazione con i trusted flaggers e valutazioni sistemiche dei rischi per mitigare la diffusione di contenuti illeciti. Infine, l'indagine si estende agli Stati Uniti, dove la reazione giudiziaria ha assunto la forma di indagini ufficiali da parte del Procuratore Generale della California e di una rilevante class action contro xAI.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c), 65, comma 1, e 268, comma 1, CCII, il debitore “consumatore” è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Ecco cosa dispone il Tribunale di Marsala con la sentenza del 17 febbraio 2026, n. 4.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 17 marzo 2026, ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, c. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento, ovvero dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.
Il Tribunale di Venezia, sentenza 17 febbraio 2026, n. 1483, ha accolto la domanda risarcitoria formulata da una paziente nei confronti della struttura sanitaria ed ha condannato il medico, che aveva causato l’evento di malpractice, a manlevare la struttura medesima (risarcendo alla paziente i danni subiti), in quanto ha accertato l’esclusiva responsabilità del medico nella causazione dell’evento nonché che la sua condotta è stata totalmente dissonante rispetto alla prestazione sanitaria che avrebbe dovuto eseguire ed altresì che la struttura sanitaria ha adempiuto correttamente le proprie obbligazioni nei confronti della paziente.
Viola il diritto Ue la normativa di uno Stato membro (nella specie, la Bulgaria) che non consente di modificare i dati anagrafici (sesso, nome e proprio numero di identificazione) relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro (nella specie l’Italia). Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue 12 marzo 2026, causa C-43/24 rispondendo a una domanda pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra “K.M.H. e il comune di Stara Zagora (Bulgaria) in merito ad una istanza di un richiedente transgender che chiedeva di far dichiarare che essa è una persona di sesso femminile, ordinando il cambiamento del suo prenome, del suo patronimico e del suo cognome, nonché a far figurare tale cambiamento nel suo atto di nascita. La Corte Ue ha altresì dichiarato che un giudice di uno Stato Ue non può essere vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte Costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di Giustizia.
La Corte costituzionale con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026 ha rinviato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento all’art. 36 Cost. – dell’art. 3, c. 2, del D.L. n. 79/1997, come convertito, e dell’art. 12, c. 7, del D.L n. 78/2010, come convertito, nella parte in cui prevedono la corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, per dare modo al legislatore di programmare la rimozione del differimento e della rateizzazione, poiché, nonostante i moniti espressi in precedenza, non è stato ancora avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze, come sollecitato.
L’ordinanza 3 marzo 2026 della Corte d’Appello di Milano, Sez. I Penale, insegna che nel procedimento di riparazione dell’errore giudiziario le condizioni concausali sono irrilevanti, essendo ostativa all'indennizzo soltanto una condotta che, valutata ex ante risulti connotata da dolo o colpa grave e che, valutata ex post, si configuri come causa esclusiva dell'errore giudiziario.