Il debitore non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche o di fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo invece fornire la prova puntuale e circostanziata dell’impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità. Dimostrazione, quest’ultima, che deve essere tanto più rigorosa quando, come nella specie, il debitore sia un soggetto professionale che opera stabilmente nel settore della vendita di autoveicoli nuovi, per il quale l’art. 1176, comma 2, c.c. impone l’adozione di un livello di diligenza qualificata. A confermarlo è il Tribunale di Matera, sentenza 17.11.2025, n. 555.
Aperta la liquidazione giudiziale di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese, la stessa non perde, benché estinta, la propria capacità processuale nella procedura concorsuale. Questo è quanto deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. I, con la sentenza del 20 novembre 2025, n. 1026.
La Corte Costituzionale n. 184 del 2025 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, primo periodo, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e commi 8 e 9, nonché dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, e – in via consequenziale – comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, affermando il principio secondo cui la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER e sostenendo, inoltre, che la legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico.
L’articolo esamina la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bergamo 9 ottobre 2025, n. 837 che si discosta da precedenti pronunce di merito sul tema delle dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro 2024. La decisione chiarisce che il termine rilevante per l’operatività della fattispecie non è quello previsto dal CCNL per l’assenza ingiustificata a fini disciplinari, bensì, in linea con l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2025, il termine legale di quindici giorni, ovvero quello di maggiore durata eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, specificando altresì che si tratta di giorni lavorativi.
Per la Corte di cassazione penale Sez. V, sentenza 10 dicembre 2025, n. 39792 lo screenshot è sempre probatoriamente utilizzabile come documento, non essendovi alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un supporto informatico. Ma la soluzione lascia perplessi non distingue a seconda del suo contenuto, che potrebbe essere anche comunicativo e quindi rispettare la riserva di legge e di giurisdizione posti dall’art. 15 Cost.
La corte di Appello di Milano, sentenza 28 novembre 2025, n. 3259, si è pronunciata sulla richiesta di indennizzo di un terzo danneggiato vantato direttamente verso la compagnia confermando la pronuncia del Tribunale. Viene ribadito il principio che nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato. La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo non costituisce un diritto diretto di quest’ultimo. Pertanto, il terzo, non sussistendo un suo rapporto immediato e diretto con l’assicuratore, in mancanza di una normativa specifica (quale è – come visto – la disciplina eccezionale prevista dall’art. 942, comma 2, cod. nav.) non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Il Tribunale di Brindisi sentenza del 28 novembre 2025 n. 1579, dichiarava il padre dell’attrice responsabile delle lesioni subite da quest’ultima per la mancanza dei rapporti parentali e, per l’effetto, lo condannava al risarcimento del danno nella misura complessiva di 78.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. il padre, infatti, non solo non aveva mai voluto instaurare alcuna relazione con la figlia, ma non aveva neppure adempiuto agli obblighi economici di mantenimento stabiliti in via giudiziale già in data 28 febbraio 2000. L'assenza paterna era stata, quindi, completa e protratta nel tempo: il genitore non aveva mai incontrato la figlia e non l'ha mai voluta conoscere, neppure fisicamente, tanto che, affermava la madre, se i due si incontrassero per strada non si riconoscerebbero nemmeno. La totale privazione affettiva e materiale attuata dal padre era foriera di un pregiudizio permanente della figlia, che il Tribunale qualifica come, illecito civile, in quanto la condotta tenuta dal padre integra la violazione dei principi fondamentali e dei rapporti etico-sociali in materia di famiglia. Il Tribunale ritiene che nella specie sia stato violato il diritto fondamentale della figlia ad una relazione affettiva equilibrata con entrambi i genitori, ciò che risulta evidente dalle dichiarazioni del convenuto, rimasto contumace, che in sede di interrogatorio formale aveva reso dichiarazioni tali da rivelare una sostanziale inconsapevolezza del ruolo genitoriale. Il Tribunale di Brindisi, per la quantificazione del danno biologico, riteneva congruo utilizzare le tabelle di Milano, ed in particolare il valore massimo di risarcimento previsto per l’ipotesi di perdita parentale, pur ridotto del 50% in quanto trattasi di abbandono, a cui aggiungeva la liquidazione equitativa del danno morale – esistenziale.
La Corte d'Appello di Roma, con la Sentenza n. 7051 del 26 novembre 2025, confermando la sentenza di primo grado, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio afferente alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio incombenti sui professionisti. La sentenza ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha confermato l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata ad un notaio a fronte della contestazione di una incompleta redazione del modulo di adeguata verifica della clientela in occasione della stipula di un atto di compravendita immobiliare.
Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 186/2025 su Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA. La Camera ha approvato definitivamente il ddl di conversione del D.L. 159/2025 su sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre il Senato ha convertito il Decreto materia economia. In Commissione, prosegue l’esame della legge annuale per le PMI e della delega edilizia; a Palazzo Madama, presentati gli emendamenti governativi alla Legge di bilancio 2026.
In materia di separazione e divorzio, i patti patrimoniali “autonomi”, non legati direttamente agli effetti della separazione dei coniugi, conservano una natura autonoma e, pertanto, non sono modificabili né in sede di revisione della separazione né in sede di divorzio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I., ordinanza 3 dicembre 2025 n. 31486.
Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” di cui all’art. 1, c. 1, L. n. 117/1988. Di talché, per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. il predetto professionista risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa grave, restando esclusa la responsabilità per colpa lieve, consistita in imperizia, nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Ciò posto, secondo quanto statuito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 31423/2025, l’omessa indicazione nell’avviso di vendita di eventuali formalità, gravanti sul bene e che rimangono a carico dell’acquirente, non è ascrivibile a colpa del delegato il quale non è tenuto a inserire nell’avviso dati diversi da quelli di cui all’art. 570 c.p.c., nonché dall’ordinanza di vendita.
Il legislatore ha riscritto le regole del gioco eliminando quella "spada di Damocle" che pendeva su ogni immobile donato.
In tema di assegno divorzile, la rinuncia del coniuge a optare per scelte professionali più appaganti, a causa della dedizione alla vita familiare, giustifica, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa, mentre la disponibilità, in capo alla parte che richiedente l’assegno, di un reddito mensile non gravato da oneri locativi (ove la medesima parte risulti proprietaria dell’immobile di residenza), esclude la sussistenza delle condizioni che giustificano il riconoscimento anche della componente assistenziale dell’assegno. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 novembre 2025, n. 31085.
Con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 8913 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulle domande proposte da un condominio che chiedeva la condanna del Comune, quale proprietario e custode del tratto di strada antistante lo stabile condominiale, all’eliminazione di alcuni rallentatori ivi installati, i quali causavano vibrazioni avvertibili all’interno dell’edificio, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai singoli occupanti delle unità immobiliari ubicate nel fabbricato stesso. Da un lato, il venir meno in corso di causa dei fattori che avevano determinato le vibrazioni ha comportato che sul punto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; d’altro canto, la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile a causa del riscontrato difetto di legittimazione attiva del condominio.
Con la sentenza n. 180 del 2025 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, nella parte in cui non prevede che il contributo straordinario sia deducibile dall’IRES, poiché tale non deducibilità si presenta non incoerente con la natura del contributo e rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari.
Il Tribunale di Catania; Sezione lavoro, con la sentenza n. 3687 del 15 ottobre 2025 affronta il tema della distinzione tra tirocinio formativo e rapporto di lavoro subordinato. La pronuncia ribadisce che la legittimità del tirocinio è subordinata alla effettività, continuità e prevalenza della formazione rispetto all’attività lavorativa, chiarendo che l’esaurimento precoce della funzione formativa e l’inserimento stabile del tirocinante nell’organizzazione aziendale determinano la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato, con conseguenze retributive e contributive integrali a carico del datore di lavoro.
Dopo una pregressa separazione consensuale, i coniugi chiedono congiuntamente il divorzio, dettando uniformi e articolate conclusioni, che il Tribunale di Siena, 17 novembre 2025, n. 330 accoglie. Nella parte motiva della conseguente sentenza il Tribunale, rilevato che per il rilascio del passaporto a ciascun genitore, anche in presenza di figli minori, non è più necessario l’assenso del partner, si limita, in ordine a questa parte delle condizioni pattuite, a prenderne atto. In sostanza, il Tribunale non respinge la condizione, né nega a essa ratifica, ma ne rileva e sottolinea la pleonasticità, considerata la disciplina attualmente vigente. Non ci troviamo di fronte ad alcuna forma di contenzioso, che il giudice debba risolvere, bensì a una specificazione, avente lo scopo di evitare che, per effetto di un’automatica approvazione della condizione, si possa dubitare della sua sopravvenuta inutilità.
Le nuove Linee Guida CAD adottate da ACN il 30 ottobre 2025 segnano l’avvio di una nuova fase della cybersicurezza pubblica e superano la logica delle “misure minime” introdotte con la Circolare AgID 2/2017. Con il Decreto del Direttore generale n. 344695, è stato approvato il documento “Linee Guida CAD - Definizione dei processi e delle procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica”, uno dei primi interventi regolatori organici attraverso cui ACN esercita pienamente le funzioni attribuite dagli artt. 51 e 71 del CAD. Il risultato è un cambio di passo rilevante: il modello definito da ACN ridefinisce l’intero sistema di gestione degli incidenti informatici nella PA e introduce obblighi e responsabilità che riguardano tutte le amministrazioni, indipendentemente da dimensione e complessità organizzativa.
Nei contratti pubblici la forma digitale non rappresenta un aspetto marginale, ma un elemento essenziale per garantire la regolarità dell’offerta e prevenire contestazioni o possibili esclusioni. La sentenza del Tar precisa che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l’alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l’operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. Lo stabilisce il Tar Calabria, sentenza 1 dicembre 2025, n. 2039.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 28 novembre 2025, n. 38670 procede a una complessiva disamina della giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e ne traccia le differenze rispetto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per confermare l’orientamento secondo cui l’istituto è applicabile per tutti i reati di cui all’art. 550, c. 2, p.p. tra cui il furto punito dall’art. 624-bis c.p.
A seguito dell’analisi di alcuni recenti casi giudiziari internazionali, gli autori sottolineano l’importanza dell’effettività del controllo umano successivo all’utilizzazione degli strumenti di IA nella “revisione linguistica e stilistica” degli atti giudiziari in generale e delle sentenze in particolare, suggerendo alcuni possibili rimedi agli errori causati dai tools di intelligenza artificiale.