La Corte di Cassazione civile con la sentenza 28 novembre 2024, n. 30657 si è pronunciata in merito ad un caso in cui una persona, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, era stata licenziata per inidoneità alla mansione. La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di qualsivoglia obbligo di repechage (pur riconosciuto nel secondo grado di giudizio) da parte del datore di lavoro, data la causa mista dell’apprendistato professionalizzante, che esclude l’adibizione a mansioni diverse da quelle del percorso professionale intrapreso.
Non incorre nel relativo divieto il notaio che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un numero di atti, pari, nell’arco di diciotto mesi, soltanto all’8,42 % del totale degli atti rogati (147 su 1.675) e, dunque, molto meno del limite individuato perché possa dirsi integrata la condotta contestata; limite che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi superato allorchè l’attività sia svolta «normalmente, tendenzialmente, sistematicamente» fuori dalla sede istituzionale. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 30799/2024.
E’ stato confermato il provvedimento col quale la corte territoriale, nel confermare l’affido condiviso, aveva assegnato le decisioni di ordinaria amministrazione al genitore collocatario, confermandone la compatibilità. Inoltre, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime dell'affidamento condiviso. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31571.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 41220/2024, delinea uno schema pratico-operativo per approcciare la fattispecie di cui all’art. 31, co. 3 TUF Il giudice deve compiere due passaggi valutativo-decisionali, il primo prodromico al secondo: i) anzitutto, verificare il nesso di occasionalità necessaria (cioè, il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario e le funzioni lavorative allo stesso affidate); ii) dopodiché, solamente se siffatto apprezzamento dà esito positivo, valutare se l’investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti gravemente ‘anomali’, tali da elidere il rapporto causale appena accertato.
La pronuncia in esame, Cassazione civile a Sezioni Unite sentenza 19 novembre 2024, n. 29812, regola la questione relativa agli effetti che derivano dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese, ma anche più in generale dalla perdita della capacità processuale della parte ricorrente avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia stato proposto ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale.
Con riferimento al delitto di rapina, l’attenuante della lieve entità, introdotta a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 86/2014 può essere riconosciuta indipendentemente dalla sussistenza dell’applicazione della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p.- Con riferimento a quest’ultima, infatti, il giudice deve considerare il solo profilo del danno (o del pericolo) all'interesse o agli interessi contestualmente tutelati dalla norma incriminatrice, ma non è escluso che l'attenuante "costituzionale" della "lieve entità del fatto" possa essere, comunque, riconosciuta se, oltre agli aspetti già considerati ai fini della attenuante comune, anche quelli concernenti "... la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione..." consentano di apprezzare il fatto, nel suo complesso (ovvero a prescindere dal danno o dal pericolo cagionato) come "di lieve entità"; viceversa, la attenuante "costituzionale" potrà essere esclusa, anche in caso di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., qualora gli ulteriori profili sopra richiamati non consentano una valutazione complessiva di "lieve entità" del fatto (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 5 dicembre 2024, n. 44704).
Lo IAP (l’Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) ha emanato già nel 2016 una prima versione del Digital Chart che contiene una serie di obblighi cui devono attenersi gli influencer. Il 30 ottobre 2024 è stata emanata l’ultima versione del Digital Chart, che tratteremo in questo contributo.
La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha abrogato la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, ha riscritto il corpus di norme sulla responsabilità nella duplice ottica di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, impedendo che la concorrenza sia falsata da prodotti difettosi aventi effetti distorsivi sulle dinamiche del libero mercato e, quindi, di assicurare piena tutela al cittadino consumatore, lasciando immutato il criterio della responsabilità oggettiva degli operatori economici. Essa troverà applicazione solo con riguardo ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 (art. 2, n.1).
Deve escludersi l’applicabilità della sanzione della nullità, per difetto di causa, della donazione di cosa parzialmente altrui, a fronte della consapevolezza in capo alle parti, risultante dal corpo dell’atto, dell’appartenenza del bene a comunione ereditaria, con quote indivise. Deve, parimenti, escludersi che l’omessa comunicazione, ad opera del donatario, di un appuntamento fissato per svolgere un esame diagnostico, necessario per valutare l’esigenza di un intervento chirurgico “salvavita” per il donante, integri i presupposti per la revoca della donazione, per tentato omicidio. Deve, infine, escludersi che, l’utilizzo di toni poco lusinghieri nei confronti del donante, in un contesto di separazione personale tra coniugi, integri i presupposti per la revoca della donazione, per ingiuria grave. Lo stabilisce il Tribunale di Palermo, sentenza 6 novembre 2024.
La gestione del rischio nell’Intelligenza Artificiale è la chiave per garantire sistemi affidabili, sicuri e rispettosi dei diritti fondamentali. Ma la sfida si amplifica quando entrano in gioco sistemi sviluppati al di fuori dell’Unione Europea, dove normative rigorose come l’AI Act dettano standard elevati. Strumenti come i sistemi di gestione del rischio e le valutazioni d’impatto diventano imprescindibili per identificare e mitigare le criticità legate all’uso dell’IA. Questi approcci non solo assicurano la conformità normativa, ma rafforzano anche la fiducia verso l’IA in un mondo sempre più globale e interconnesso, aprendo la strada a un futuro tecnologico più sicuro e trasparente.
Con la sentenza 28 novembre 2024, n. 188 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque la mancata erogazione di un assegno alimentare, poiché la vaccinazione rappresentava per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro, mentre, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza nonché degli obblighi di prevenzione e controllo.
Le nuove norme in tema di codice della strada introducono nuovi limiti per i soggetti neopatentati. I nuovi limiti saranno validi, sin da subito, non più per un solo anno ma per la durata di tre anni. Viene rivisto anche lo schema delle potenze delle auto che non potranno essere guidate dai neopatentati. Dunque, non sarà consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettriche o ibride plug-in, si applicherà un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.
Il 20 novembre 2024 segna una tappa decisiva per il panorama normativo della cybersicurezza europea: nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza, noto come Cyber Resilience Act (CRA) che entra in vigore oggi 10 dicembre 2024. Questo nuovo regolamento non solo rappresenta un tassello aggiunto, ma una pietra angolare nel grande mosaico che l’Unione sta costruendo per rafforzare la cybersicurezza.
Con la sentenza n. 189 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato nonché nella parte in cui prevede che la dichiarazione di estinzione opera immediatamente, prima ed in pendenza del termine fissato all’amministrazione impositrice per decidere in ordine all’eventuale diniego alla domanda di definizione agevolata, poiché la declaratoria di estinzione del processo, correlata al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, non è irragionevole ed è volta a favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo.
Con il D.L. 29 novembre 2024, n. 178 (pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2024 e vigente dal giorno successivo), il Ministro Nordio ha firmato un ulteriore provvedimento in materia di giustizia penale: con la forma della decretazione d’urgenza, il Ministro è intervenuto nuovamente a disciplinare alcuni aspetti del processo penale e della fase esecutiva, solo in apparenza marginali, ma che a ben vedere potrebbero avere dei risvolti applicativi significativi. Vengono inserite anche una serie di disposizioni di modifica della parte relativa alla formazione, alla composizione dei consigli elettivi e per l’esercizio delle funzioni direttive da parte della magistratura.
Con la sentenza in questione il Tribunale di Avellino ha avuto modo di occuparsi di una delle questioni maggiormente ricorrenti nell’ambito del contenzioso condominiale, ovvero quella delle modalità di convocazione dell’assemblea condominiale, chiarendo quale sia la portata della disciplina a tal proposito prevista nell’art. 66 disp. att. c.c. (come novellato dalla legge n. 220/2012) e interrogandosi, in particolare, sul se possano ritenersi comunque idonee allo scopo forme alternative. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale Avellino con sentenza 8 ottobre 2024, n. 1705.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione ai sensi dell’art. 2668, comma 2, c.c., considerato che siffatta pronunzia è, sostanzialmente, assimilabile all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione espressamente regolata dall’anzidetta disposizione. È quanto statuito dal Tribunale di Napoli IV Sezione Civile con la sentenza n. 9410/2024.
Un’occasione mancata per rimettere la questione alla Consulta (Consiglio di Stato, decreto n. 4165/2024)
Il Tribunale di Vicenza, sentenza 21 novembre 2024, n. 1951 ha condannato un dentista, che aveva eseguito un erroneo intervento di sostituzione di due denti ad una paziente, a risarcire i danni da quest’ultima subiti, anche se detti danni avrebbero potuto essere rimediati successivamente da altri medici della struttura sanitaria, in quanto il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta del primo sanitario è interrotto solo quando la condotta di quest’ultimo non sia ancora in atto e non sia quindi in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dalla sua condotta.
L’imprenditore può avanzare una proposta di accordo che prevede il pagamento parziale o rateizzato sia del capitale che di interessi e sanzioni. Con delle eccezioni.
In Gazzetta Ufficiale pubblicata sia la Riforma del Codice della strada (L. 177/2024) sia il Decreto Giustizia (D.L. 176/2024). Convertiti in legge sia il Decreto Flussi che quello fiscale. Primo ok alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 e al Decreto ambiente. Separazione delle carriere dei magistrati e ddl Lavoro: le commissioni concludono l’esame.