In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18005.
Con l’ordinanza 6 giugno 2026, n. 18326 la Cassazione civile torna sul regime di imposta di registro applicabile agli apporti di immobili ai fondi comuni di investimento chiusi, ribadendo i principi fissati dalla sentenza Cass. Civ. n. 3218/2024: la disciplina dell’art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 — che estende ai fondi immobiliari l’art. 7, Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — non è un’agevolazione soppressa dall’art. 10, comma 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, bensì il regime ordinario di un compendio impositivo autonomo e l’apporto contro sottoscrizione di quote non è assimilabile agli atti traslativi onerosi tassati in misura proporzionale. La pronuncia si segnala soprattutto per il dato processuale: la Corte respinge l’istanza erariale di rimessione della causa in pubblica udienza, trattando la questione come ormai assestata nonostante la persistente non acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria, e definisce il giudizio in camera di consiglio con decisione nel merito, disponendo il rimborso.
La Corte costituzionale n. 103/2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis, D.L. n. 133/2014, come convertito, nella parte in cui prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26, D.L. n. 91/2014, come convertito, senza includere, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, poiché tali società hanno natura privatistica e, di conseguenza, sono eterogenee e non comparabili rispetto alla categoria degli enti locali.
Partendo dall’analisi di alcuni recenti casi giudiziari internazionali, gli autori mettono in guardia dal pericolo che, senza adeguato e tempestivo controllo umano, i precedenti frutto di ‘allucinazioni’ dell’IA possano via via diventare, a loro volta, influenti precedenti ed innescare un processo di precedent laundering; suggeriscono pertanto alcuni possibili rimedi.
La sentenza che accerti la natura vile del canone locatizio, ex art. 2923, comma 3, c.c., ha natura dichiarativa, dato che l’acquirente - salva diversa sua determinazione - ha facoltà di far accertare l’inefficacia del contratto nei suoi confronti, sicché gli effetti della sentenza dichiarativa non possono che retroagire alla data dell’acquisto del bene in sede di vendita forzata, perché è proprio in quel momento che si concreta la inopponibilità verso lo stesso acquirente e, dunque, l’eventuale occupazione sine titulo da parte del conduttore, stante l’inoperatività del principio emptio non tollit locatum, derivante dal disposto dell’art. 2923, comma 3, c.c. Pertanto, il dies a quo ai fini del calcolo del risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere correttamente individuato dall’acquisto del bene e non dalla data di notifica dell’atto giudiziario. A stabilirlo è la Cassazione civile, sentenza 11 giugno 2026, n. 19354.
Negli ultimi anni il fenomeno definito "sharenting" ha assunto una rilevanza crescente sia sul piano sociale sia sul piano giuridico. Il termine, nato dalla fusione delle parole inglesi sharing e parenting, viene utilizzato per descrivere la prassi, sempre più diffusa, dei genitori che condividono online fotografie, video e informazioni riguardanti i propri figli attraverso social network, piattaforme di messaggistica e altri strumenti digitali, la cui diffusione ha portato alla luce i molteplici rischi derivanti dalla costruzione di un'identità digitale del minore ad opera di soggetti diversi dal diretto interessato. La pubblicazione di immagini e informazioni relative ai figli minori comporta infatti conseguenze che travalicano la dimensione strettamente familiare. I contenuti immessi online possono essere copiati, archiviati, condivisi, rielaborati e utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente perseguite dal genitore che li ha pubblicati. Essi contribuiscono inoltre alla creazione di una traccia digitale permanente che accompagnerà il minore nel corso della sua crescita e che potrebbe incidere sulla sua futura autodeterminazione. In tale contesto si inserisce il provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2026, n. 314, pubblicato con doc. web n. 10251841, il quale affronta tali problematiche con riferimento al quadro normativo europeo delineato dal regolamento (UE) n. 2016/679, il quale attribuisce ai minori una protezione rafforzata in considerazione della loro minore consapevolezza dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie connesse al trattamento dei dati personali. Emblematico, sotto questo profilo, è il considerando n. 38, GDPR, secondo cui i minori meritano una specifica protezione relativamente ai propri dati personali poiché possono essere meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze derivanti dal trattamento.
La Cassazione civile, ordinanza n. 17754/2026, conferma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro che abbia sottoposto il dipendente – autista di linea – a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere e all’impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani, contribuendo in modo determinante alla genesi di un infarto miocardico. Le concause naturali preesistenti (obesità, diabete, ipertensione) non giustificano la riduzione del risarcimento, trattandosi di fattori naturali e non di condotte umane colpevoli del danneggiato ex art. 1227 c.c.
L’Executive Order 14160, firmato da Trump durante il giorno del suo secondo giuramento come Presidente degli Stati Uniti, disponeva che le agenzie federali cessassero di riconoscere la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti da madri presenti illegalmente nel Paese oppure legalmente ma soltanto in via temporanea. Con una maggioranza di 6-3 (sorprendente nella sua composizione), la Supreme Court of the United States, Trump v. Barbara, 30.6.2026 ha cancellato tale Order perché contrario al XIV Emendamento della Costituzione statunitense.
E’ configurabile il concorso, e non il bis in idem, tra il reato di cui all’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi economici di assistenza verso i figli minori) e quello di cui all'art. 570, primo comma, c.p. (violazione dell'obbligo di assistenza morale e di cura verso i figli minori), trattandosi di fattispecie che tutelano interessi giuridici diversi e disomogenei, l'una di natura patrimoniale e l'altra di natura affettivo-relazionale, sicché la condanna definitiva per la prima non preclude l'azione penale per la seconda, anche quando i fatti si collochino nel medesimo arco temporale e riguardino gli stessi soggetti. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 giugno 2026, n. 21624.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 3 febbraio 2026, affrontando un caso di mancata restituzione di un finanziamento soci, ricostruisce il sistema normativo in tema di redazione del bilancio di esercizio partendo dai principi di correttezza, verità e chiarezza e dalla natura giuridica dei principi contabili. La pronuncia in commento offre, inoltre, un completo e puntuale excursus giurisprudenziale ripercorrendo le pronunce che distinguono le diverse disciplini dei conferimenti, dei finanziamenti dei soci, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e dei versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale.
Un documento programmatico che traccia una linea di demarcazione netta tra potenzialità dello strumento tecnologico e le prerogative insostituibili del giurista
Il Tribunale di Milano, sentenza 5 giugno 2026 pronuncia su materia divenuta ormai costante componente della giurisprudenza di merito e al momento affidata ad ondivaghi orientamenti: le "allucinazioni" informatiche rinvenute negli atti processuali di parte.
L’art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21, D.Lgs. n. 136/2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio (nella specie, la Cassazione civile, ordinanza n. 19790/2026 ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, confermando il decreto di omologa del Tribunale di Bari, aveva rigettato il reclamo presentato dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto della applicabilità al concordato preventivo in continuità dell’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore al c.d. Correttivo ter).
Continua l’iter di adozione del D.Lgs. inerente all’ “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/1689 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”, il cui schema è stato approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026.
Si sta diffondendo una nuova prassi criminosa in ambito informatico, ovvero la rimozione del chip contenente i dati biometrici dalla carta d’identità elettronica e la loro commercializzazione. La decisione del Tribunale di Prato, ordinanza 9 giugno 2026, in sede di riesame, affronta il tema della qualificazione giuridica del fatto. Muovendo dalle caratteristiche tecnico-funzionali della CIE, l’ordinanza esclude la contraffazione ex art. 497-bis c.p., valorizzando invece l’alterazione del documento autentico e prospettando reati di falsità materiale o soppressione di documento informatico, con rilevanti implicazioni sistematiche.
Con la sentenza n. 109/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 6 e 13CEDU – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c., nella versione precedente alla riforma Cartabia di cui all’art. 3, comma 44, D.Lgs. n. 149/2022, nella parte in cui, non contenendo la previsione – aggiunta dalla richiamata novella – della possibilità, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura, avrebbe precluso al giudice dell’opposizione avverso il precetto intimato sulla base di essa la fissazione ex post, anche d’ufficio, di un termine finale o di un ammontare massimo, consentendo così di porre a carico dell’obbligato un vincolo perpetuo, poiché, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice dell’opposizione all’esecuzione può rilevare che la misura coercitiva indiretta, dopo un certo tempo, non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia.
L’obbligo del notaio di procedere alle visure ipotecarie e catastali, pur rientrando nel contenuto della prestazione professionale, è suscettibile di deroga mediante espressa clausola di dispensa per concorde volontà delle parti, purché giustificata da esigenze concrete, individuate in ragioni di urgenza della stipula o in una consapevole e specifica assunzione del rischio da parte dell’acquirente. Tuttavia, la meritevolezza della suddetta clausola, secondo quanto statuito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 14561/2026, deve essere verificata in concreto avuto riguardo alla necessità che tale rinuncia non risponda a interessi estranei alle parti o riconducibili al notaio.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, D.Lgs. n. 150/2022, nella parte in cui dispone che continui a procedersi d'ufficio per il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e connesso al delitto di violenza privata ex art. 610 c.p., successivamente divenuto procedibile a querela (In motivazione la Corte ha individuato nell'art. 3 Cost. il parametro costituzionale di riferimento, osservando come le motivazioni sviluppate dalla Consulta in materia di stalking risultino suscettibili di applicazione anche al delitto di violenza sessuale, pur tenendo conto delle peculiarità rappresentate dall'irretrattabilità della querela prevista dall'art. 609-septies c.p.). Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, ordinanza 19 giugno 2026, n. 22740.
L’equilibrio tra la difesa del valore della professione e la propensione all’innovazione è al centro della chiacchierata con il VP & General Manager LR Wolters Kluwer, in occasione del lancio di NotaioNext Expert AI
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno (come in questo caso) ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o della causa a lui non imputabile. (In applicazione di tale principio, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda dell’attrice che chiedeva la condanna di un ingegnere per inadempimento di un contratto d’opera professionale asseritamente concluso sulla base dello screenshot di un generico messaggio WhatsApp).
La Corte costituzionale, sentenza n. 114/2026, la ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis, L. n. 354/1975, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, la competenza a decidere su un’istanza di liberazione anticipata avanzata da un condannato nei cui confronti la pena detentiva sia stata sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 56-bis, L. n. 689/1981, con la misura del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione.
L'equiparabilità tra un ente straniero e uno interno — nello specifico, tra un charitable trust e una fondazione italiana — non richiede l'identità formale della struttura, dell'organizzazione o dei meccanismi di controllo ma si fonda su un criterio di analogia funzionale. Questo è quanto stabilito da Cassazione civile, sentenza n. 16281/2026.
L’art. 3 del D.L. n. 100/2026 interviene con una serie di proroghe strategiche su tre nodi cruciali del sistema giustizia italiano: la collegialità del GIP per le custodie cautelari, la messa in sicurezza delle sale server per le intercettazioni e l’istituzione del Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia. Attraverso il differimento dei rispettivi regimi transitori al 2027, il decreto d’urgenza fotografa lo scostamento tra le ambizioni riformatrici della legislazione recente (Riforme Nordio e Cartabia) e la realtà materiale degli uffici giudiziari. Il rinvio, indispensabile per evitare il collasso organizzativo dovuto a carenze di organico e ritardi tecnologici, evidenzia il ricorso patologico alla legislazione di proroga.
La Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026 n. 17988 ha disposto che “l’attribuzione di un bene indivisibile richiede, quale imprescindibile presupposto, l’istanza dell’interessato”.