Archiviata l'era delle convenzioni locali a macchia di leopardo e delle attese agli sportelli comunali, i notai possono ora interrogare in tempo reale l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Secondo la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23), la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che una decisione vincolante del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD, in inglese European Data Protection Board, EDPB) è un “atto impugnabile dinanzi ai giudici dell'Unione”: si tratta infatti di una decisione emanata da un organo dell'Unione destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in quanto risolve una controversia tra diverse autorità nazionali di controllo sulla questione se un titolare del trattamento abbia violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e se, eventualmente, sia necessario modificare le misure correttive previste nei suoi confronti. Per tale motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato contro la decisione 1/2021 dell’EDPB da parte di WhatsApp Ireland (IE): tale decisione era stata impugnata dinanzi al Tribunale europeo chiedendone l’annullamento ma, per l’appunto, il Tribunale, con ordinanza del 7 dicembre 2022, aveva respinto il ricorso della compagnia ritenendolo irricevibile, per il motivo che la decisione dell’EDPB non fosse un atto impugnabile. WhatsApp aveva allora impugnato l'ordinanza del Tribunale dell’Unione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale con la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23 P), osservando che il Tribunale dell'Unione europea non avesse ancora esaminato il merito della controversia, ha anche annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. I giudici di Lussemburgo hanno anche riconosciuto la sussistenza della condizione secondo cui il ricorrente (nella specie, WhatsApp Ireland) deve essere direttamente interessato dal provvedimento che costituisce l’oggetto del suo ricorso. Si potrà così ridiscutere la maxisanzione da 255 milioni di euro inflitta a Meta dall’EDPB.
Con sentenza del 5 gennaio 2026, n. 247, la Corte di cassazione civile si è occupata di un istituto che – di rado – viene sottoposto alla sua attenzione, ovvero del c.d. “livello”. Si è, così, venuta a configurare una ulteriore occasione per illustrarne la sua origine storica e il conseguente inquadramento nell’ordinamento moderno, così, poi, pervenendosi alla individuazione della sua disciplina speciale e ad evidenziarne l’assimilazione all’enfiteusi, rimarcandosi – in particolare - come debba essere provato il relativo diritto.
In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia, la transazione stipulata da uno dei coeredi (nonché concreditori solidali) aventi ad oggetto esclusivamente la propria quota è legittima, determinando lo scioglimento della solidarietà attiva solo per il soggetto che vi aderisce. Pertanto, i coeredi, in qualità di concreditori, possono agire in giudizio per l’intero credito o per la rispettiva quota: v’è la piena applicabilità dell’art. 1304 c.c. anche in ordine all’eventuale accordo transattivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1486.
Il Tribunale di Termini Imerese, Sez. lav., con la sentenza 4 dicembre 2025, n. 1571 afferma che la reiterazione abusiva degli incarichi annuali degli insegnanti di religione cattolica oltre i 36 mesi genera un diritto risarcitorio che si consolida al momento dell’abuso e che una procedura concorsuale successiva - ancorché straordinaria e riservata - non è in grado di neutralizzare: solo una stabilizzazione automatica o ragionevolmente certa ex ante può spiegare effetto sanante.
Il consumatore può liberamente scegliere le tutele previste dal Codice del consumo o i rimedi ordinari del Codice civile, non essendovi tra loro rapporti di gerarchia. Il Codice del consumo prevede una tutela speciale e aggiuntiva a quella già prevista dal Codice civile, e il consumatore è libero di scegliere anche direttamente la risoluzione del contratto, non potendogli imporre di scegliere di far eliminare i vizi da un appaltatore in cui non ripone più alcuna fiducia per via dell’errata esecuzione dell’opera. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Sassari dell’8 gennaio 2026, n. 4.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29.01.2026 ha approvato il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che si inserisce nel quadro degli interventi normativi finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR entro la scadenza del 31 dicembre 2026. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'obiettivo primario è il rafforzamento della capacità amministrativa e l'introduzione di misure di semplificazione di carattere generale e settoriale per accelerare la realizzazione degli investimenti e delle riforme. In questo contesto, l'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto, interviene direttamente sulla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuta nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione della responsabilità del socio accomandante, la Sezione Tributaria della Cassazione civile con l’ordinanza n. 2470/2026 ha affermato che nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. Una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 c.c.
Nei procedimenti di adottabilità in cui venga riconosciuto l’esistenza di un legame affettivo autentico tra genitore biologico e minore, la decisione di escludere totalmente ogni forma di contatto non può fondarsi su difficoltà temporanee, episodi contingenti o segnali di disagio non adeguatamente approfonditi. Il giudice deve fornire una motivazione concreta e non apparente che spieghi perché tali elementi giustifichino la recisione totale di relazioni e affetti accertati come esistenti, tenendo in debito conto il legame affettivo in precedenza riconosciuto e le modalità concrete in cui si svolge il rapporto tra genitore e minore. La motivazione apparente su questo punto costituisce vizio di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integra violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1984.
Il Tribunale di Napoli Nord, sentenza 26/01/2026, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – un decreto ingiuntivo di cui gli opponenti lamentavano l’irregolarità, ritenuta non sanabile, della notificazione, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. – proposta dai soggetti intimati contestualmente all’avvenuta proposizione di opposizione a precetto ex art. 615, 1° co., c.p.c.: qualificando il vizio della notificazione nei termini di mera invalidità – e non di radicale inesistenza – il giudice adito conclude per l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta, dal momento che eventuali vizi della notifica andavano fatti valere con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
La politica daziaria della II Presidenza Trump ha scombussolato accordi internazionali tanto commerciali quanto giuridici, rendendo di fatto superato il WTO, annichilito dalla strategia trumpiana di utilizzare i dazi doganali come arma di “pressione” per ottenere i risultati di politica estera e commerciale desiderati dall’inquilino della Casa Bianca. Tuttavia, dalla Corte Suprema federale pone un freno significativo all’iperattività presidenziale. Vediamo come.
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 9994/2025, afferma che un giudicato amministrativo di condanna al risarcimento del danno può essere ridefinito nella fase di ottemperanza alla luce di una sentenza sopravvenuta che riforma la decisione presupposta, in virtù del principio del giudicato a formazione progressiva. In particolare, il richiamo in motivazione ad una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato va inteso come rinvio “mobile” alla risultanza finale del relativo giudizio, sì che la successiva pronuncia d’appello che attesti la legittimità dell’azione amministrativa elimina il fondamento dell’obbligo risarcitorio. Ne consegue che, nel giudizio di ottemperanza, è corretto per il commissario ad acta – previa interlocuzione con il giudice – prendere atto del venir meno del presupposto del risarcimento e astenersi dall’eseguire la condanna, conformando così il risultato esecutivo alla giustizia sostanziale. La decisione in commento chiarisce inoltre i rapporti tra giudicati potenzialmente contrastanti, valorizzando gli ampi poteri del giudice dell’ottemperanza nell’assicurare un’esecuzione conforme al diritto sostanziale e al principio di effettività della tutela.
Nel caso in cui dall’attività dell’avvocato, pur esorbitante dai limiti del mandato professionale, non emergano conseguenze pregiudizievoli in danno del cliente, occorre verificare se sia o meno ravvisabile una ratifica da parte del cliente mandante. La ratifica consiste, infatti, in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, ma non richiede formule sacramentali, occorrendo, però, che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal rappresentante), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio. È quanto stabilito dalla Cassazione civile con sentenza 16 febbraio 2026, n. 3440.
La sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano, Sez. I, 7 gennaio 2026, n. 26 procede da un accurato scandaglio delle prove a disposizione in un processo di enorme impatto mediatico in cui la condanna all’ergastolo dell’imputata, comminata in primo grado, era apparsa come l’esito ineluttabile di una violenta riprovazione mediatica che aveva condizionato l’attendibilità dei testi e della stessa imputata. Secondo la Corte d’assise d’appello tutti i protagonisti del processo erano stati potentemente condizionati dalla necessità di assecondare le pulsioni mediatiche e di compiere un progressivo adattamento alle aspettative di trasmissione televisive e articoli di stampa. In fondo il caso in esame è il primo in cui, così puntualmente, si punta l’indice sull’inquinamento delle prove che è derivato da un’ossessiva e pervasiva campagna di stampa e, giudiziariamente, si affronta il tema della decostruzione del pregiudizio mediaticamente indotto.
Le obbligazioni “step up” e “step down” sono strutturate con “cedole crescenti” o con “cedole decrescenti”. Gli interessi attivi ovvero gli interessi passivi sono imputati al conto economico in base al principio della “competenza economica”, cioè in modo costante nel tempo, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento di tali cedole di interessi.
Perché sussista l'illecito di cui all'art. 147legge n. 89 del 1913, nella forma dell'utilizzo di procacciatori di clienti, sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo siffatta situazione idonea a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica, in quanto altera il momento della libera scelta del notaio da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivo subito dagli altri notai. Nessuna rilevanza assume, invece, a questi fini il fatto che il procacciatore sia parte del contratto stipulato dal notaio, atteso che il termine “terzo”, utilizzato dalla norma, non va inteso in senso contrattuale, ma attiene alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso, essendo l’illecito integrato esclusivamente allorquando un soggetto indirizzi un certo numero di clienti al notaio e questo assuma un atteggiamento attivo al riguardo, servendosi di quella intermediazione. Così ha stabilito la sentenza n. 1239/2026 della Cassazione civile.
In tema di diffamazione, l’invio di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati che formuli dubbi e censure sull’operato professionale del legale integra esercizio del diritto di critica, scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p., quando le espressioni - pur severe - siano funzionali alla sollecitazione del controllo disciplinare, restino nel perimetro della pertinenza al fatto, siano sorrette da sufficiente riscontro fattuale e non si traducano in gratuite invettive ad hominem (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 febbraio 2026, n. 5925).
In G.U. la Determina ACN sulla nuova tassonomia per gli incidenti cyber e il Decreto PNRR. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Niscemi per le emergenze nel Sud e il Decreto bollette. Primo ok al D.Lgs. sul testo unico delle imposte sui redditi. La Camera ha dato il primo via libera al ddl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da soggetti esteri. In Commissione il Milleproroghe 2026 a breve riceverà il primo ok. Riforma dei mercati dei capitali: il punto della situazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 gennaio 2026 n. 1367, torna sulla vexata quaestio dei limiti della responsabilità professionale del notaio, escludendola in assenza di uno specifico incarico di consulenza fiscale.
Il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 gennaio 2026, n. 637 ha rigettato l’appello proposto avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in un sottotetto. La pronuncia ribadisce che interventi comportanti un sensibile aumento volumetrico o il mutamento della destinazione d’uso da superficie non residenziale ad area abitabile costituiscono variazioni essenziali ai sensi del Testo Unico Edilizia, non sanabili tramite SCIA. Vengono richiamati importanti principi di diritto: la sanzione edilizia ha carattere reale (oggettivo) ed è indipendente dal dolo o dalla responsabilità del proprietario, l’ordine di demolizione è atto dovuto (provvedimento vincolato) e, in quanto tale, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento al destinatario.