La sentenza in disamina ripercorre struttura e natura della confisca di cui all’art. 240 bis c.p. e ribadisce che il criterio della ragionevolezza temporale tra acquisito dei beni/accumulo di ricchezza e la commissione dei reati spia costituisce elemento ineludibile ai fini dell’operatività dell’ablazione, poiché la sua assenza rende ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 aprile 2026, n. 14565.
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Primo Maggio (D.L. 62/2026) e il Piano casa (D.L. 66/2026). Il CdM approva il ddl sfratti e il D.Lgs. sulle parità retributiva. Convertito in legge il Decreto commissari straordinari e ok definitivo per la legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Primo placet per Roma Capitale. Riforma ordinamento forense: concluso l’esame della Commissione Giustizia, a breve in Assemblea.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata del Tribunale, assolveva un imputato dal reato di cui resistenza a pubblico ufficiale, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all' imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 341-bis e 595, c.p., la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 23 aprile 2026, n. 14741- nell’accogliere la tesi difensiva che denunciava l’illegittimità (anche costituzionale, per contrasto con artt. 3, 24, 111 Cost.) del divieto che preclude l’applicazione dell’art. 131-bis per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale - ha affermato il principio secondo cui il divieto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, co. 3, n. 2, c.p.) con riferimento all’art. 341-bis c.p. non opera “tout court”, ma solo quando l’oltraggio sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, non è sufficiente che la persona offesa appartenga alla polizia municipale, occorrendo la verifica in concreto: (a) dello svolgimento, al momento del fatto, di attività di p.g. nei limiti di legge; oppure (b) dell’esistenza di un formale provvedimento prefettizio che conferisca la qualifica di agente di p.s. ai sensi della L. n. 65/1986.
Secondo la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.2489 del 25 marzo 2026, le circostanze che assumono rilievo al fine di decidere se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta (SOS) sono solo quelle che il soggetto obbligato - professionista conosceva (o meglio poteva e doveva conoscere nell’adempimento dell’incarico professionale) al momento dell’operazione contestata. Questa affermazione può apparire di poco rilievo, ma si tratta, invece, di una puntualizzazione destinata ad avere conseguenze importanti sull’approccio dell’esame delle fattispecie concrete sotto il profilo delle norme antiriciclaggio.
La Cassazione civile, con l’Ordinanza n. 9608/2026, introduce un significativo irrigidimento sistematico nella lettura dei rapporti tra partecipazione personale, rappresentanza sostanziale e assistenza di-fensiva, escludendo che la presenza del solo difensore, seppur munito di procura sostanziale, possa soddisfare la condizione di procedibilità. Superando l'orientamento precedente, che ammetteva la sostituzione della parte da parte del legale munito di procura sostanziale, la Corte, allineandosi al-lo spirito della Riforma Cartabia, introduce il principio di "distinzione strutturale" tra la parte e il suo difensore, in virtù del quale il difensore non può cumulare in sé i distinti ruoli di assistente e di partecipante, rendendo di fatto imprescindibile la presenza di un soggetto diverso dal legale che assiste la parte e relegando la delega a un'eccezione motivata.
Il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 1634 del 13 aprile 2026.
La Corte costituzionale n. 59/2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stata costretto, per effetto della opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal querelante, a costituirsi nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito.
La Cassazione civile 13 aprile 2026, n. 9350 afferma che l’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui riserva ai soli docenti a tempo indeterminato la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro - direttiva 1999/70/CE - e va disapplicato. La medesima clausola di salvaguardia deve essere estesa al docente a termine poi immesso in ruolo.
In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. Se tale responsabilità non è configurabile in capo all’amministratore, a maggior ragione non può essere estesa all’ente di gestione condominiale nel suo complesso, per il solo fatto di essere l’assegnatario del contenitore, soprattutto quando, come nel caso di specie, il trasgressore non solo non è stato identificato, ma non vi è neppure la prova che si tratti di un condomino, essendo il mastello collocato sulla pubblica via e, quindi, accessibile a chiunque. È quanto stabilito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 7 aprile 2026, n. 329.
La L. 24 aprile 2026, n. 54 ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale». Il lavoro analizza le innovazioni in materia di armi e strumenti da taglio, evidenziando i profili applicativi più rilevanti e le possibili criticità dell’intervento normativo.
Per procedere all’annullamento della delibera assunta con il voto determinante del socio in conflitto di interessi con la società, sono necessarie sia la decisività del voto espresso dal socio, sia la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 9492/2026.
Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2026, il legislatore ha scelto, ancora una volta, di non introdurre un salario minimo legale inderogabile, disattendendo le aspettative di quanti auspicavano un intervento strutturale sul fronte della retribuzione minima. In luogo di una soglia retributiva fissata per legge, il provvedimento formalizza il primato della contrattazione collettiva in materia salariale, codificando la nozione di "salario giusto" quale parametro retributivo ancorato ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il decreto interviene inoltre su altre due direttrici: la ridefinizione del sistema degli incentivi contributivi all'occupazione stabile, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di donne, giovani e lavoratori delle aree ZES (zona economica speciale), e l'introduzione di un quadro regolatorio per il contrasto al c.d. caporalato digitale e per la tutela dei lavoratori intermediati da piattaforme digitali. Il presente contributo esamina le principali novità normative e le criticità che ne emergono.
La Cassazione, sez. III civ., con sentenza del 7 aprile 2026, n. 8630, ha enunciato il seguente principio di diritto:« la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
La Cassazione penale, con la sentenza n. 10236/2026, ha confermato che gli emblemi e i loghi di società calcistiche apposti su magliette poste in vendita costituiscano marchi o comunque segni distintivi che trovano tutela penale nell’art. 474 c.p. Ha infatti condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui al predetto art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e loghi di società di calcio contraffatti, in quanto l’apposizione dei marchi registrati sull’abbigliamento sportivo ufficiale risponde all’esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti, proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.
Con il professor Marco Ventoruzzo analizziamo i rischi operativi e legali, l'evoluzione normativa e l'importanza vitale di un utilizzo consapevole di queste tecnologie nel settore bancario e finance. L’intervista in occasione del Forum legale 2026.
La Corte Costituzionale, sentenza, 27 aprile 2026, n. 58 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 554-ter cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Il bene giuridico protetto dall’art. 570-bis c.p. si individua nella corretta ottemperanza agli obblighi economici stabiliti dal giudice civile, con la conseguenza che le condizioni patrimoniali del beneficiario — ivi inclusa la disponibilità di redditi propri o di aiuti di terzi — sono del tutto irrilevanti ai fini della configurazione del reato. La stessa logica vale per la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge: si tratta di circostanza che rileva esclusivamente in sede civile, ai fini dell’eventuale modifica o revoca dell’assegno ai sensi della giurisprudenza di legittimità civile a sezioni unite, e non può essere dedotta in sede penale per escludere la responsabilità dell’obbligato. Conseguentemente, finché il giudice civile non abbia modificato o revocato l’assegno, l’omissione è penalmente rilevante, indipendentemente da ogni valutazione sulla situazione del beneficiario. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 aprile 2026, n. 13351.
Ai fini della configurabilità del reato dell’art. 603-bis cod. pen., cosiddetto di sfruttamento della manodopera, non è sufficiente il mero riconoscimento di retribuzioni inferiori ai minimi previsti nel nostro ordinamento, in particolare ai sensi dell’art. 36, primo comma, cost., quindi del contratto collettivo della categoria merceologica identificato dal giudice ai fini della determinazione della retribuzione sufficiente. Occorre che ci si approfitti dello stato di bisogno, il quale non può consistere nella mera necessità di svolgere una attività remunerata per il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita familiare. Non bisogna identificare “uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta”, ma una “grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni” di particolare svantaggio. È quanto stabilito dalla Cassazione penale del 7 aprile 2026, n. 12685.
Il sindacato del G.A. sull’attestato di libera circolazione di un bene culturale mobile è consentito limitatamente all’accertamento del rispetto, da parte dell’Autorità procedente, del principio di ragionevolezza tecnica da apprezzarsi mediante verifica della complessiva coerenza fra i fatti accertati e gli elementi istruttori e le regole tecniche e procedimentali predeterminate, restando esclusa ogni possibilità di sostituirsi alla P.A. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 aprile 2026, n. 3108.