Le attribuzioni patrimoniali eseguite da un coniuge a favore dell’altro, in assenza di un titolo negoziale o di un accordo riconducibile ai doveri di contribuzione familiare ex artt. 143 e 144 c.c., e che risultino sproporzionate rispetto alle sostanze e alle esigenze familiari, non sono qualificabili come adempimento dei doveri matrimoniali (né, in mancanza di spontaneità, come obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.). Esclusa la fonte legale e quella negoziale, tali attribuzioni - se prive di consenso del coniuge che le ha materialmente rese possibili (nel caso di specie, tramite la disponibilità dei codici di accesso al conto) - sono soggette all’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., trattandosi dell'unico rimedio residuale esperibile. Lo stabilisce il Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20386.
La responsabilità dell’avvocato non si presume dal mero esito sfavorevole della lite; occorre la prova del danno e del nesso causale, da accertarsi con giudizio prognostico sul probabile esito dell’attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile n. 21279 del 23 giugno 2026.
La trasformazione delle associazioni professionali in società tra professionisti assume sempre più le sembianze di un mostro giuridico, benvoluto dal legislatore tributario, ma avversato da una parte della p.a. e della giurisprudenza. Basterebbe, invece, applicare i più tradizionali canoni interpretativi per superare i contrasti riscontrati nella pratica.
In Germania, la giurisprudenza di merito ha stabilito che Google è direttamente responsabile dei risultati prodotti da AI Overview (in tedesco: Übersicht mit KI), specificando che la disciplina relativa alla neutralità gli operatori dei motori di ricerca dalla responsabilità per i contenuti pubblicati online non si applica ai risultati prodotti dall’AI. Vediamo perché.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 18458/2026 dell’8 giugno, ha stabilito che la clausola c.d. “side B” di una polizza D&O, nella parte in cui obbliga l’assicuratore a indennizzare la società contraente per le somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia corrisposto al suo amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, è nulla per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 c.c. Com’è noto, la norma in parola prevede che “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo sulla prassi del mercato assicurativo italiano.
Con l’ordinanza del 9 maggio 2026 il Tribunale di Palermo, Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali, G.D. Alessia Giampietro, affronta il tema dell’ammissibilità e della portata delle misure protettive atipiche nell’ambito della composizione negoziata della crisi, riconoscendo che l’inibizione della prosecuzione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo all’immobile ove il debitore esercita la propria attività d’impresa costituisce misura protettiva ex art. 2, comma 1, lett. p) e art. 18 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019 – “CCII”), e non già misura cautelare ex art. 19, comma 1, CCII, con ciò confermando una concezione dinamica e funzionale della protezione del patrimonio imprenditoriale.
La Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 4 maggio 2026, n. 16114 ha dato risposta al seguente quesito: «Se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.».
Nella G.U del 22/06/2026 è stata pubblicata la L. n. 104/2026 del 9 giugno 2026, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico». La legge introduce una procedura amministrativa destinata a inserirsi nella programmazione ordinaria delle scuole, al fine di subordinare l'esposizione degli studenti a contenuti attinenti alla sessualità al consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti stessi, se maggiorenni.
Il Governo, con il D.L. n. 100/2026 (GU n.134 del 12-6-2026), ad onta della riduttiva rubrica limitata a “Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”, ormai divenuta legge dell’U.E., ha inciso sui diversi fronti della giustizia e dell’immigrazione.
Non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la qualità di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (Cass. pen., sez. VI, sentenza 11 giugno 2026, n. 21620).
La Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 5, del D.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del D.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non garantiscono al trattenuto il c.d. diritto al silenzio e gli appositi preventivi avvisi, in analogia con la disciplina penalistica, poiché il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura cautelare, non una sanzione, essendo quindi improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni auto-indizianti, viceversa necessaria a tutela di chi è esposto a sanzioni – formalmente o sostanzialmente – penali.
Con una densa decisione, la Corte costituzionale n. 108/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nella versione introdotta dalla L. n. 69 del 2015, nonché, in via consequenziale, nella versione attualmente in vigore, e dell’art. 165, quarto comma, cod. pen.
Il Tribunale di Palermo, sez. II, sentenza 15 maggio 2026, n. 3296 emessa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., accoglie la domanda proposta dal portiere di un condominio nei confronti della moglie separata, ordinando il rilascio dell'alloggio di servizio condominiale occupato da quest'ultima in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare. La decisione chiarisce la distinzione tra azione di rivendicazione e azione personale di restituzione, precisando che il portiere, pur non essendo proprietario dell'immobile, è legittimato ad agire in restituzione quale titolare di un diritto personale di godimento funzionalmente collegato al rapporto di lavoro. Il Tribunale afferma che (i) la moglie separata che abbia detenuto l'alloggio di servizio iure coniugii, senza acquisire un autonomo titolo giuridico, perde il fondamento della propria detenzione una volta cessata la convivenza coniugale e in assenza di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c.; (ii) il portiere-lavoratore vanta un diritto personale di godimento sull'immobile, derivante dal rapporto di lavoro con il condominio proprietario, che lo legittima a chiederne la restituzione in proprio favore.
Pronunciandosi su un caso “spagnolo” in cui si discuteva della legittimità del provvedimento giudiziario che disponeva il ricovero ospedaliero coatto di una donna per partorire, nonostante la sua volontà di parto domiciliare, la Corte EDU ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sei voti ad uno), che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita pri-vata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il silenzio sui social che frustra un’aspettativa eticamente riconosciuta costituisce fatto ingiusto che esclude la punibilità. Così si è espressa la quinta sezione della Cassazione penale con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 18227.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 5 giugno 2026, n. 4726, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da un amministratore condominiale nei confronti di una banca, ritenuta responsabile dell’inosservanza degli obblighi di “autenticazione forte” e di monitoraggio per le disposizioni impartite da remoto sul conto corrente del condominio.
Con l’ordinanza n. 15181 del 20 maggio 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione interviene in materia di imposta di registro e di agevolazioni per la valorizzazione edilizia previste dall’art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. «Decreto Crescita»). La Corte afferma che le agevolazioni concesse alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare per i trasferimenti di interi fabbricati destinati a interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione qualificata si estendono anche alle aree pertinenziali — cortili, giardini, parcheggi, aiuole, viabilità — in forza del rinvio del diritto tributario alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e 818 c.c., e ciò pure quando l’acquisto del bene principale e di quello accessorio sia stato perfezionato con atti separati, purché entrambi siano funzionalmente preordinati all’unitario scopo di rigenerazione urbana presupposto dalla norma agevolativa.
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, il superamento dei termini ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 per la resa del parere da parte della Soprintendenza non determina il silenzio assenso ma la degradazione del parere a contributo non vincolante, imponendo al Comune una decisione autonoma e motivata. Lo afferma Tar Campania, sez. I, sentenza 29 maggio 2026, n. 1039.
La citazione nella parte motiva della sentenza di riferimenti normativi o giurisprudenziali è soggetta all'obbligo di verifica sulla loro esistenza e correttezza. L'omissione configura un grave vizio di motivazione e costituisce significativo indice di fondatezza del gravame eventualmente proposto. Le allucinazioni non sono sempre e solo effetto dell’uso di sistemi AI. Ecco cosa ha stabilito la Corte d’Appello di Messina, con l’ordinanza 11 gennaio 2026.
La Cassazione penale, sentenza n. 21540/2026, afferma che l’istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. può operare solo quando una parte è decaduta - per causa alla stessa non imputabile - dall’esercizio di una facoltà processuale prevista dall’ordinamento. Ne consegue che il rimedio non è utilizzabile per fronteggiare la mancata considerazione di istanze difensive laddove queste non trovino uno specifico fondamento normativo nel sistema processuale. Avuto riguardo alla vicenda in esame, non essendo l’indagato titolare di un generale potere di interlocuzione con il giudice in materia di archiviazione, se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dal codice di rito (artt. artt. 409, c. 2 e art. 410, c. 3 c.p.p.), egli non può pretendere che qualunque sua richiesta incida sul percorso decisionale culminante nel provvedimento archiviativo.
Posto che l’art. 151 della Legge Notarile prevede che i collegi giudicanti della Co.Re.Di. debbano essere formati, “in quanto possibile”, da notai che devono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante, secondo quanto ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 7105/2026 deve ritenersi che il mancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizione di tali collegi non determini alcuna invalidità sulla decisione alla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell’astensione.