L’art. 36 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede un rito speciale per le decisioni della stazione appaltante sull’oscuramento delle parti delle offerte contenenti segreti tecnici e commerciali, è una norma eccezionale, di stretta interpretazione che, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non è applicabile in ipotesi diverse da quelle scolpite dallo ius scriptum, ossia nei casi in cui la stazione appaltante, in sede di aggiudicazione, non abbia deliberato alcunché in merito alle richieste di oscuramento avanzate dagli operatori economici. Il suddetto rito speciale si applica anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia osteso la documentazione oscurata senza motivare in modo puntuale in ordine alle ragioni dell’accoglimento della richiesta di oscuramento, in quanto in quest’ultimo caso l’amministrazione ha comunque assunto una decisione sull’oscuramento pur se lacunosa dal punto di vista motivazionale. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21 marzo 2026, n. 4105.
Il ricorso per l’ammissione allo stato passivo deve individuare in modo preciso il credito fatto valere (petitum), nonché i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (causa petendi). L’esposizione fornita dal creditore può essere sintetica, sempre che sia chiara ed intelligibile. Laddove manchi l’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione che assiste il credito, questo è considerato chirografario. Dopo la presentazione della domanda di insinuazione al passivo non è ammissibile né la modifica della causa petendi, né tantomeno l’ampliamento del petitum; pertanto, qualora il creditore abbia chiesto l’ammissione in via chirografaria, gli è precluso, anche in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, chiedere il riconoscimento della prededuzione Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13693 dell’11 maggio 2026.
La Cassazione civile, con la sentenza 29 maggio 2026 n. 16835, nell’affrontare la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione esercitata dal condebitore adempiente – volta al recupero, nei confronti degli altri debitori solidali, delle somme versate eccedente la propria quota dovuta, nell’ambito di un’obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo – e, in particolare, se essa debba decorrere dal momento del pagamento ovvero dal successivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, anche in ragione dell’estensione agli altri condebitori dell’effetto interruttivo permanente della domanda proposta dal creditore originario disciplinato dal comb. disp. artt. 1310- 2945 cod. civ., di cui il debitore adempiente potrebbe avvalersi una volta subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e azione di regresso, chiarendone le differenze strutturali e funzionali. Si tratta, infatti, di una pronuncia che si distingue per la linearità del ragionamento giuridico e che fornisce agli operatori giuridici un chiaro approdo ermeneutico alla luce del quale discriminare quando il debitore adempiente possa agire contro gli altri debitori in regresso o in surrogazione e le conseguenze annesse a tale qualificazione giuridica.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 970 del 15 aprile 2026, si pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un data breach in ambito sanitario e approfondisce l’evoluzione della giurisprudenza in materia.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 91/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, in legge n. 1272 del 1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, poiché l’esclusione del trattamento pensionistico, in tal caso, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, a fronte della scelta legislativa volta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente.
La brevitas e la chiarezza sono valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. Tanto ha affermato, oltre al resto, il Tar Lazio, sez. I, sentenza 19 maggio 2026, n. 9289 nel confermare la legittimità degli artt. 3, 6 e 7 del D.M. n. 110/2023, respingendo il ricorso che ne aveva ravvisato la portata lesiva del diritto di difesa e profili di supposta disparità di trattamento fra gli attori del processo.
L’Executive Order “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”, firmato dalla Casa Bianca il 2 giugno 2026, offre un’indicazione politico-giuridica molto chiara su come Washington intenda governare nel prossimo futuro il tema dell’intelligenza artificiale avanzata. Il testo, infatti, non si limita a collegare innovazione e sicurezza nazionale, ma prova a definire un equilibrio specifico tra sviluppo tecnologico, protezione dei sistemi e contenimento del rischio, secondo una logica sensibilmente diversa da quella seguita dall’Unione europea.
Il settore notarile vive, come altri, una fase di transizione, anche per una complessa dinamica demografica e generazionale, rispetto alla quale il tema deontologico ha un ruolo strategico in quanto strettamente legato non solo agli aspetti etici dell’attività notarile ma anche di mercato. Se pensiamo al percorso di ciascun Notaio, individuiamo tre fasi: - la pratica notarile ed il concorso: la prima è lo strumento attraverso cui far crescere il vivaio della categoria notarile; dura 18 mesi con possibilità di anticipare 6 mesi già nell’ultimo anno di università. Per rendere un vivaio florido occorre sicuramente favorire la conoscenza del Notariato a tutti i giovani, sia delle scuole superiori che delle università; ma soprattutto fornire al singolo praticante Notaio una conoscenza adeguata della attività, anche in termini etici e deontologici. Questa conoscenza potrà essere acquisita con l’effettiva frequentazione dello studio. Il concorso è gestito dal Ministero della Giustizia; si può partecipare al concorso fino a un massimo di cinque volte (il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunica che l’82.5% dei Notai non è figlio d’arte); - l'esercizio della professione: questa fase, nel corso della quale si alimenta il sistema di previdenza notarile, pone almeno due questioni: il rispetto delle regole deontologiche ed il compenso dell'attività notarile. - pensionamento: le pensioni si reggono sull'attività dei Notai in esercizio. Lo stretto legame delle citate tre fasi è intuitivo; ad esempio, l'aumento dei prepensionamenti ha un inevitabile impatto sulla previdenza.
Il silenzio assenso su un’istanza di permesso di costruire si forma anche nel caso di difformità urbanistica o, in generale, anche se la domanda non è conforme a legge; ciò può giustificare l'eventuale esercizio dei poteri di autotutela e l'impugnazione giudiziale. Il silenzio assenso non si forma nel caso di inconfigurabilità strutturale dell’istanza del privato, che sussiste nel caso in cui la stessa sia priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Tali ipotesi riguardano la documentazione ritenuta essenziale dalla legge per la presentazione dell’istanza e, in particolare, quella prevista all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. Deve considerarsi, al contrario, solo “incompleta” (e non "inconfigurabile") la domanda nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, come ad esempio nel caso di documenti richiesti dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, e quest’ultima evenienza non impedisce la formazione del silenzio assenso. Si profila l’ipotesi di inconfigurabilità giuridica, che impedisce anch’essa il provvedimento tacito, nel caso in cui l'istanza non rientri nel modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, in quanto la parte istante ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie e invoca il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 marzo 2026, n. 1878.
Pur in presenza di un inadempimento da parte del difensore agli obblighi informativi - e nel caso presente non era stato dimostrato che il difensore avesse fornito al cliente “un’adeguata informativa” dei rischi di soccombenza e del tentativo di dissuaderlo dall’intraprendere il giudizio - tuttavia quell’inadempimento, per produrre obbligo di risarcimento, deve aver dato causa al danno, altrimenti non è rilevante. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 29 maggio 2026, n. 16852.
In G.U. il D.Lgs. 96/2026 sulla trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne. Il CdM vara il nuovo Decreto giustizia con molte novità: esame avvocato, modifiche al c.p.p. e in tema di proprietà industriale. Ok definitivo al Decreto sulla lotta alla tratta degli esseri umani e a quello in tema di antiriciclaggio. Consenso informato in ambito scolastico: ok definitivo al ddl. Primo placet alla delega sull’energia nucleare.
A norma dell'art. 1585, comma 2 c.c., il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 28/04/2026, n. 881.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente in materia di reati tributari, il Tribunale del riesame, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 321 c.p.p., deve limitarsi a verificare l'astratta riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie incriminatrice, senza poter svolgere un accertamento sulla concreta fondatezza dell'imputazione né un giudizio anticipato sulla responsabilità dell'indagato. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 26 maggio 2026, n. 18922.
Con la sentenza n. 71 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 47, paragrafo 1, CFDUE – dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 (come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a, della legge n. 234 del 2021), nella parte in cui fa conseguire al superamento delle procedure di “stabilizzazione” riservate ai magistrati onorari in servizio all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo la rinuncia – in relazione ai rapporti antecedenti alla stabilizzazione medesima – ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza, con il conseguente necessario intervento del legislatore ai fini di dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico di tali diritti, tutelabili, nelle more, davanti al giudice comune.
La Cassazione civile, con sentenza n. 6474 resa a Sezioni Unite, il 18 marzo 2026 ha enunciato il principio di diritto per cui la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2025, n. 1276, si è pronunciato in materia di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione sul web, in assenza di autorizzazione, di materiale fotografico tutelato dal diritto d’autore. In particolare, i Giudici hanno rigettato l’eccezione di prescrizione, chiarendo che, nell’ipotesi di illecito permanente, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. non coincide con il momento iniziale della condotta illecita, bensì con la cessazione della stessa.
Secondo il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 maggio 2026, il notaio non è legittimato a proporre il ricorso ex articolo 745 c.p.c., avverso il rifiuto di trascrizione di un atto di rettifica unilaterale opposto dal Conservatore dei Registri Immobiliari, risultando tale rimedio riservato alla “parte”, anche alla luce del principio espresso dall’articolo 1 della legge notarile. E ciò, quando, in realtà, gli indici normativi vigenti riconoscono al notaio rogante una propria legittimazione a ricorrere, in via autonoma, avverso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari.
Non solo gli importi. Ad orientare il RUP anche i principi del risultato e del ‘’non aggravamento del procedimento’’
La Corte di Cassazione, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12525 ha affermato che l'art. 814, co. 1, c.p.c. esprime un principio di applicazione generale, anche con riferimento agli arbitrati irrituali in materia disciplinare ex art. 7, l. n. 300/1970. Secondo la Corte, infatti, qualora il lodo non provveda alla liquidazione dei compensi arbitrali, l'arbitro può comunque agire in via ordinaria invocando la solidarietà passiva delle parti.