In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, la Corte di cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 28 gennaio 2026, n. 3350 afferma che l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.
Le operazioni dolose menzionate dall’art. 329d.lgs. n. 14 del 2019 quali produttive del dissesto dell’impresa possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 3660/2026.
Quando un avvocato ometta di effettuare un tentativo di composizione stragiudiziale con il creditore procedente per il quale abbia ricevuto espresso mandato, al fine di accogliere la domanda risarcitoria occorre la dimostrazione che tale tentativo, se correttamente attuato, avrebbe evitato la vendita forzata o, comunque che la relativa omissione abbia fatto perdere all’attore elevate probabilità di evitare tale vendita. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 novembre 2025, n. 1780.
L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui scopo è quello di far dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con cui il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore. Il fondo patrimoniale è lo strumento attraverso il quale i coniugi possono separare un complesso di beni dal proprio patrimonio, sottoponendolo ad un particolare vincolo di destinazione previsto dalla legge; l’atto di costituzione del fondo patrimoniale si configura come atto a titolo gratuito che incide in modo riduttivo sulla garanzia legislativamente prevista dei creditori. Tale atto di disposizione lede le ragioni dei creditori quando il debitore era consapevole che il proprio patrimonio non era in grado di soddisfarle; pertanto, è revocabile. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Vicenza con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 1731.
La sentenza del Tribunale di Padova 21 luglio 2025, n. 1143 (Giud. Longhi), nel rigettare una domanda risarcitoria in opposizione a decreto ingiuntivo, esclude l’utilizzabilità della perizia resa in mediazione in assenza di un accordo sulla sua producibilità, richiamando l’art. 8, co. 7, D.lgs. 28/2010 e la conseguente operatività dell’obbligo di riservatezza ex art. 9. Il provvedimento offre lo spunto per chiarire presupposti, forma e ricadute operative della CTM dopo la riforma Cartabia.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 214 depositata il 30 dicembre 2025 ha dichiarato inammissibili una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, c. 4, del D.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, la pena fissa di 24 anni di reclusione.
Il Tribunale di Palermo, sentenza 25 novembre 2025, si occupa di una situazione piuttosto comune in molti centri storici, in cui i campetti degli oratori si trovano ormai “incastrati” tra numerose abitazioni. Cosa fare, dunque, se il baccano prodotto diventa eccessivo?
Un'invenzione deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto ed apportare un progresso rispetto alla tecnica preesistente che non sia una semplice applicazione di principi già noti. In ogni caso, la declaratoria di nullità della privativa ha effetti ex tunc (retroattivi), a differenza della rinuncia che opera ex nunc. La pronuncia di nullità, ai sensi dell'art. 77 c.p.i., permette infatti di rimuovere gli effetti della privativa sin dalla sua origine, accertando l'insussistenza del diritto anche per il periodo anteriore alla rinuncia. Questo è in sostanza quanto deciso dal Tribunale di Ancona con la sentenza 16 dicembre 2026, n. 2106.
La Corte costituzionale n. 1 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’All. B, lett. c-1), alla legge della Regione Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della stessa legge, nella parte in cui attribuisce punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP, in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio, poiché l’attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità.
Il testo analizza la neo introdotta trascrizione dell’accettazione tacita di eredità sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, in seguito alla modifica dell’art. 2648 c.c., che consente di evitare la procedura di accertamento giudiziale della qualità di erede, difficilmente compatibile con i tempi della pubblicità immobiliare. Vengono prese in considerazione le principali questioni applicative che si pongono all’interprete e, soprattutto, all’operatore del diritto, chiamato ad applicare la nuova modalità di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
I limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci, introdotti dalla l. n. 35/2025, possono essere applicati alle condotte poste in essere dai sindaci anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma, perché l’accertamento e la liquidazione del danno non può che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il testo riformato dell’art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Bari con una sentenza del 23 gennaio 2026 (di cui alleghiamo un estratto).
Il 20 gennaio 2026, l’European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato, unitamente all’European Data Protection Supervisor (EDPS), il Parere n. 1/2026 ai sensi dell’art. 42, paragrafo 2), del Regolamento UE n. 2018/1725 riguardante il cd. Digital Omnibus sull’IA, ovverosia la proposta, presentata il 19.11.2025 dalla Commissione UE, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dei Regolamenti UE n. 2024/1689 e UE n. 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione delle norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale.
La Corte di Appello di Milano, Sez. lav., con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 921 ha confermato l’applicabilità di un CCNL diverso rispetto a quello formalmente applicato al rapporto di lavoro (CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi) nei confronti di un socio-lavoratore di cooperativa in quanto ritenuto – non solo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale rispetto a quello applicato, ma soprattutto - maggiormente aderente all’attività della cooperativa datrice di lavoro, disponendo altresì il pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla luce dell’applicazione del diverso CCNL.
La Corte costituzionale sentenza n. 215 del 2025 ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8CEDU – dell’art. 291, comma 1, c.c., nella parte in cui, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, poiché, a fronte dell’automatismo preclusivo del divieto, la questione presenta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore.
Non esiste alcun obbligo di annotazione del mancato esercizio della prelazione legale, per le stesse caratteristiche della condicio juris.
La Corte costituzionale con la sentenza 29 dicembre 2025, n. 207, ha dichiarato infondate una serie di questioni incentrare sull’obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena a condotte riparatorie ovvero a prestazioni di attività non retribuita.
La Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 212, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, c. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di GUP del giudice che, come componente del tribunale dell’appello ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta, nonché del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato.