I fattori ESG e la loro integrazione nella finanza sostenibile sempre di più sono considerati strategici dalle aziende quotate sia in Borsa che nel mercato Euronext Growth Milan. A dirlo l'ultimo Rapporto Consob sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate sul principale mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana (Euronext Milan – EXM) e il Rapporto 2024 dell'Osservatorio ECM ESG di Irtop Consulting sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate su Euronext Growth Milan, entrambi relativi all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022.
Viola il dovere di dignità e decoro previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che viene condannato penalmente anche se con riferimento a condotte tenute al di fuori dell’attività professionale. La sentenza della Cassazione n. 26369 del 10 ottobre 2024, qui esaminata, riguarda un procedimento disciplinare contro un avvocato a seguito della sua condanna penale per un reato non direttamente attinente allo svolgimento dell’attività professionale. In particolare, la decisione annotata ribadisce il principio per cui l’illecito disciplinare può essere integrato anche dalla violazione di doveri generali, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza, con l'obiettivo di preservare la dignità della professione forense.
L’art. 97D.lgs. n. 36/2023 ha confermato gli orientamenti ai quali era pervenuta la giurisprudenza formatisi nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento cosiddetto “per riduzione”. Al tempo stesso, tale articolo amplia le possibilità di modifica dei concorrenti a struttura plurisoggettiva, laddove, nell’introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”. Il legislatore ha, infatti, consentito ai raggruppamenti, afflitti da vicende inerenti a uno dei suoi componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali non abbiano potere di controllo, di prevedere, oltre alla misura dell’estromissione del componente inciso dalla causa di esclusione, anche quella della sua sostituzione con un nuovo soggetto. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. I, sentenza 4 ottobre 2024, n. 5211.
Con la sentenza 17 ottobre 2024, n. 164, la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato.
È entrato in vigore l’11 ottobre scorso il D.L. n. 145/2024 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Il decreto-legge si propone di integrare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023, recante i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025, nonché il relativo numero.
Il contributo esamina le modifiche che il nuovo correttivo apporta alle disposizioni in materia di accertamento dello stato passivo, in particolare con riferimento alle modalità di comunicazione tra curatore e creditori, al contenuto e all’oggetto dei ricorsi, agli effetti dei provvedimenti di accertamento dei diritti dei creditori e dei terzi e ai diritti di difesa del debitore.
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.L. 145/2024, il c.d. Decreto flussi, già all’esame della Camera. Il CdM vara il D.L. in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, collegato alla Manovra 2025. Il reato di maternità surrogata diventa universale: il Senato approva definitivamente il tanto discusso ddl. Procede veloce l’esame dello schema sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: arriva già l’ok (con osservazioni) della Camera e si attende a breve quello del Senato.
La disciplina relativa alla valutazione del merito creditizio, sebbene finalizzata anche alla tutela di interessi generali, non è assistita da norme attinenti alla validità del contratto. Essa, infatti, non incide né si riferisce agli elementi strutturali del contratto di finanziamento con l'impresa. La violazione delle regole di diligenza e prudenza imposte all'ente finanziatore non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può comportare esclusivamente conseguenze di natura risarcitoria, laddove ne ricorrano i presupposti. Così ha stabilito il Tribunale di Padova con il decreto del 30 luglio 2024.
La sentenza Mirin della Corte di giustizia dell’UE, sentenza 4 ottobre 2024, caso C-4/23, riconosce il diritto delle persone trans* (l’asterisco è d’obbligo per includere le diverse identità di genere esistenti nella relativa comunità) di vedersi riconosciuti il genere e il nome di elezione di cui ha già ottenuto la rettifica in un altro Stato Membro. Al centro del caso vi è non solo il principio di libera circolazione dei cittadini europei, ma anche l’effetto della Brexit sul riconoscimento degli status personali nell’UE.
Le modifiche alla composizione negoziata della crisi sono contenute nell’art. 5 del decreto correttivo (D. lgs.13 settembre 2024, n. 136), che in 4 commi riporta varie rettifiche agli articoli che vanno da 12 a 25 quinquies. Coerentemente con il carattere e le finalità propri del decreto correttivo, si tratta di interventi di vario genere, a volte semplici limature di refusi, a volte di carattere meramente chiarificatorio su aspetti che avevano generato dubbi interpretativi, ma a volte con interventi importanti, diretti a modificare aspetti procedurali o sostanziali o ad introdurre nella procedura novità o istituti innovativi.
Nel commento si analizza la recente sentenza n. 302 del 12 settembre 2024 del Tribunale di Ravenna Sezione lavoro: essa si occupa del tema della nullità del licenziamento per mancanza di un valido patto di prova, e dopo un'attenta analisi, conclude per la rilevabilità d'ufficio e la tutela reintegratoria. La sentenza si discosta dagli orientamenti maggioritari ma sulla scia di un'interpretazione costituzionalmente orientata e dei principi generali dell'ordinamento, e si inserisce nel filone della recente giurisprudenza sui licenziamenti che sta modificando lo stato dell'arte.
Con la ordinanza n. 161 del 2024 la Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi: a) se la direttiva servizi 2006/123/CE debba ritenersi applicabile anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; b) ove tale applicabilità sia riconosciuta, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro, che si avvalga, quale criterio per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al second quesito, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della concessione, motivata dall’esigenza di consentire l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il limite dei trent’anni che sin dall’inizio può essere assegnato a una concessione per piccola derivazione idroelettrica.
Con sentenza 24 settembre 2024, n. 35808, la Prima Sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi della nozione di pericolo di ripristino dei rapporti con la criminalità organizzata e delle condizioni obiettive e pregnanti, in presenza delle quali si possa fare ricorso a tale nozione per l’analisi dell’esistenza o meno del parametro legale del graduale reinserimento nella società del detenuto in caso di semilibertà. In particolare, la categoria concettuale del pericolo di ripristino dei collegamenti non può basarsi su forme presuntive ma su dati probatori capaci di illuminare negativamente la personalità attuale del condannato.
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24731.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 30 settembre 2024, n. 36432 ribadisce che la “motivazione rafforzata” (i.e. quel metodo decisorio-giustificativo caratterizzato da una struttura logica a “passaggi obbligati”) è lo schema argomentativo da applicare ogniqualvolta si operi un mutamento decisionale tra primo e secondo grado. L’obbligo di motivare rinforzatamente il decisum sussiste sia nell’ipotesi in cui dall’assoluzione si addivenga alla condanna sia nell’ipotesi in cui dalla condanna si passi all’assoluzione: in entrambi i casi, la struttura del ragionamento è la medesima (e impone un “confronto serrato” con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che s’intende superare); quel che cambia è lo standard probatorio di riferimento (più gravoso se la condanna segue una previa assoluzione; più tenue se l’assoluzione supera una precedente condanna).
Anche nel caso in cui venga superato il termine di conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio assenso non si perfeziona in presenza della comunicazione del preavviso di rigetto, in quanto ciò risulterebbe in contrato con i principi generali di collaborazione e di buona fede. L’operatività del dispositivo del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire richiede che la domanda sia quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore pena l’inconfigurabilità giuridica della stessa, il che significa che la domanda deve essere completa degli elementi essenziali. Ai fini della formazione del silenzio assenso la domanda di rilascio del permesso di costruire deve considerarsi completa qualora contenga gli elementi previsti dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25 settembre 2024, n. 7768.
Con una recente risposta ad interpello l'Agenzia delle Entrate asserisce la decadenza dalle agevolazioni prima casa in un'ipotesi fino a questo momento ritenuta dagli operatori del settore pacificamente di non decadenza. Si tratta di un'interpretazione inaspettata, destinata a creare difficoltà in fattispecie fino ad ora ritenute non problematiche.