Amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno e' un istituto previsto a tutela di soggetti con patologie che li mettono, permanentemente o temporaneamente, nella situazione di non essere in grado di badare a se stessi e ai loro interessi: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo.

L’istituto, pertanto, mira a proteggere le persone che per infermita' o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno piena autonomia nel quotidiano.

Ai disabili sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo, in modo tale da permetter una protezione del soggetto debole, senza mai arrivare ad una completa esclusione della sua capacita' di agire.

L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale ove l’amministrato risiede ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo una valutazione di opportunita' effettuata dallo stesso Giudice.

Puo' essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purche' non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

Ove la scelta di tali soggetti risulti impossibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

La domanda puo' essere presentata, avanti l’ufficio del Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4* grado, dagli affini entro il 2* grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

Informazioni:
Per qualsiasi ulteriore informazione sulle modalità operative e sui costi della procedura è possibile utilizzare il form contatti o telefonare, in orari d'ufficio, ai numeri di telefono indicati.

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