La Corte costituzionale con la sentenza n. 172 depositata il 27 novembre 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, c. 3, c.p., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 la L. 2 dicembre 2025, n. 182 sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il provvedimento introduce un pacchetto organico di interventi, con effetti immediati su programmazione occupazionale, gestione degli adempimenti e assetti di compliance. Le misure si muovono lungo tre direttrici: fluidificazione dei canali di ingresso dei lavoratori stranieri, accelerazione dei tempi autorizzativi per profili altamente qualificati, obbligo di comunicazione della CIG percepita, oltre alla proroga del regime sperimentale per il lavoro agricolo occasionale.
La manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 deve specificamente riferirsi all’atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l’oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell’imposizione fiscale. Questo è il decisum dell’ordinanza n. 30925/2025 della Cassazione civile.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 la L. 2 dicembre 2025, n. 181 che introduce il reato di femminicidio nel nostro codice penale quale figura autonoma di reato che, nella giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2025, la Camera, all’unanimità, aveva approvato definitivamente. Il provvedimento aveva già ricevuto lo scorso luglio l'approvazione da parte del Senato. Ed anche stavolta il voto è stato bipartisan; come peraltro già avvenuto solo pochi giorni prima, il 19 novembre, per il libero consenso che appunto sancisce che ogni atto sessuale senza consenso è da considerarsi una violenza. La novella normativa si innesta in un panorama socio politico, all'interno del quale il tema della violenza di genere è stato oggetto di numerosi dibattiti tra coloro i quali invocavano una netta presa di posizione in materia da parte delle istituzioni e, in particolare, del legislatore e chi, soprattutto tra dottrina e avvocatura, continuava ad affermare che di una nuova legge per contrastare un odioso fenomeno, già ben individuato seppur non ancora definito all'interno del nostro codice penale, proprio non se ne sentiva il bisogno.
La progressiva diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto impatto richiede meccanismi efficaci di controllo, trasparenza e responsabilità. La Commissione europea ha istituito un nuovo strumento di whistleblowing dedicato all’AI Act, progettato per consentire la segnalazione anonima e sicura di potenziali violazioni della normativa da parte dei fornitori di modelli e sistemi di IA. Lo strumento, che sarà pienamente attivo a partire da agosto 2026, consentirà di segnalare pratiche interne, irregolarità tecniche e comportamenti organizzativi che possano indicare una violazione degli obblighi di documentazione, trasparenza o mitigazione del rischio previsti dall’AI Act, nonché ogni condotta idonea a compromettere i diritti fondamentali, la sicurezza dei prodotti o la fiducia pubblica nelle tecnologie di IA.
La Corte di Appello di Genova sentenza 20 ottobre 2025, n. 1107, aderendo all’indirizzo ormai dominante, ha ribadito che, all’apertura della successione, i crediti del defunto non si ripartono automaticamente, ma cadono in comunione, per cui ogni coerede può agire da solo per l’intero o per la quota, senza litisconsorzio necessario tra lo stesso e gli altri (almeno potenziali) coeredi.
Il Tribunale di Milano, Sez. lav., con la sentenza 11 novembre 2025, n. 4632 rigetta il ricorso di una lavoratrice che impugnava la cessazione del rapporto di lavoro, qualificata dal datore come dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata. La decisione rappresenta una delle prime applicazioni della normativa di riferimento. Il Giudice stabilisce la prevalenza del termine di assenza previsto dal CCNL applicabile rispetto a quello legale (e sussidiario) di quindici giorni, chiarendo che la nuova norma introduce una presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore, finalizzata a contrastare l’uso strumentale dell’assenza per ottenere l’indennità di disoccupazione.
La Corte di cassazione penale, Sez. Un., con la sentenza 26 novembre 2025, n. 38306 ha dato risposta ai seguenti quesiti: «Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana; se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l'imputato della decorrenza del termine per l'impugnazione.
La Corte Costituzionale sentenza n. 174 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all’art. 20 del D.lgs. n. 118 del 2011 – dell’art. 22, commi 1, lett. a), e 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui consentono, nell’esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale ARPAC, poiché le regioni devono garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario.
In caso di appello infondato - perché proposto avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, mediante la semplice reiterazione delle medesime doglianze avanzate con il ricorso in primo grado, senza articolare censure alla specifica statuizione di inammissibilità contenuta nella suddetta sentenza (fondata sulla violazione del termine per proporre il ricorso e, quindi, argomentata sul computo dei giorni intercorsi tra la notifica della cartella esattoriale impugnata e la notifica del ricorso introduttivo), l’avvocato tiene una condotta in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che va accolta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale e il convenuto va condannato a restituire il compenso percepito per la prestazione professionale.
In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'art. 175 c.p.c. Nel caso di specie tali prove erano necessarie per giustificare l’emanazione di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale. Pertanto, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 novembre 2025, n. 30767.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 27 novembre 2025 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il Tar Toscana, sez. II, sentenza 5 novembre 2025, n. 1797 ha affermato che la scadenza formale del rating di legalità nel corso di una gara non determina la perdita del relativo requisito se l’impresa ottiene il rinnovo entro un termine ragionevole e, soprattutto, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali. La decisione valorizza la natura sostanziale e reputazionale del rating, espressione di assetti di legalità, organizzazione e trasparenza che non vengono meno per effetto della sola scadenza documentale. La sentenza affronta anche la questione della veridicità delle migliorie tecniche, confermando la legittimità di prodotti “customizzati” purché tecnicamente realizzabili, e richiama i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione.
Spetta al debitore l’onere della prova dell’estinzione per pagamento della prestazione professionale, non essendo sufficiente, in caso di pluralità di incarichi, fornire la dimostrazione di un pagamento privo dell’imputazione causale al singolo rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 6 novembre 2025, n. 29428.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2584/2025, affronta nuovamente il tema della delega per la partecipazione alla mediazione, riformando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per asserita carenza di procura “notarile” in capo al difensore della banca. La Corte valorizza il combinato disposto dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 8d.lgs. 28/2010 (come novellato), nonché i più recenti arresti della Cassazione, per affermare che la procura sostanziale per la mediazione non richiede l’autentica del notaio o di altro pubblico ufficiale, purché contenga poteri effettivamente dispositivi sui diritti controversi e sia rilasciata da un soggetto a conoscenza dei fatti.
In Germania e nel Regno Unito le corti di merito hanno adottato due decisioni dissonanti sulla tutela del copyright di testi e immagini utilizzate per l’addestramento dei software di intelligenza artificiale generativa. Seppure la sentenza tedesca riguardasse i testi e quella britannica le immagini, sembrerebbe possibile effettuare una fruttuosa comparazione tra le due decisioni.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, n. 15, interviene sul delicato tema del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le gravi patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni NATO, che hanno operato in teatri di guerra internazionali caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e di nanoparticelle di metalli pesanti generate dall’esplosione degli ordigni utilizzati nei conflitti. L’Adunanza Plenaria si discosta dall’impostazione tradizionale seguita nell’applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, fondata sull’onere, gravante sul militare, di dimostrare in modo positivo l’esistenza di un nesso causale tra l’infermità sofferta e l’attività prestata nei predetti scenari bellici, per approdare a una diversa prospettiva ermeneutica in base all’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare. Secondo tale “lettura”, infatti, il legislatore avrebbe introdotto una presunzione relativa di sussistenza del nesso eziologico, superabile solo mediante prova contraria fornita dall’Amministrazione. Più nello specifico, infatti, la pronuncia rileva l’avvenuta tipizzazione legislativa di uno specifico rischio professionale connesso con lo svolgimento del servizio in quelle “particolari condizioni ambientali od operative” e afferma l’esistenza, in favore del militare, di una presunzione iuris tantum di sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e la patologia insorta, con un conseguente onere della prova contraria a carico dell’amministrazione, tenuta a dimostrare l’esistenza di una concreta diversa eziopatogenesi extra-lavorativa.
La disamina delle clausole che possono lecitamente essere inserite all'interno di un regolamento di condominio è tema di particolare interesse e rilevanza, data l'elevata conflittualità che spesso esiste nei condominii e la complessità della normativa in materia, che si intreccia con le numerose interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali susseguitesi negli anni.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 18 novembre 2025, n. 37629 in esame si occupa delle figure di dichiarante: la persona informata sui fatti/testimone, l’indagato/imputato, il testimone assistito. La sentenza si occupa della variabilità nel corso del procedimento della qualifica soggettiva, affermando che il giudice può e anzi deve verificare che alla qualifica formale attribuita dal PM corrisponda quella sostanziale, dalla quale deriva l’obbligo delle garanzie, incidendo sul dovere di dire il vero e sul diritto al silenzio, con le derivabili conseguenze in tema di valutazione della funzione narrativa, in termini di libero convincimento del giudice o con il parametro dell’art. 192, c. 2, c.p.p.