La Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 27 marzo 2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l, 3, 51, comma 1, 97, 2, 19 e 21 Cost. nonché all’art. 17 dello stato speciale – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della legge della Regione siciliana n. 23/2025, nella parte in cui consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’IVG, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza, poiché – all’esito di un’interpretazione costituzionalmente orientata – è escluso che tale disposizione introduca concorsi riservati, dovendo piuttosto essere intesa nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.
Il Tribunale di Enna, sentenza 21/01/2026, n. 56, ha pubblicato la sentenza in commento, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio avente ad oggetto le domande proposte in sede in intimazione di sfratto per morosità, in ragione della mancata attivazione, da parte del locatore, della procedura di mediazione obbligatoria.
Il potere riduttivo dell’addebito introdotto dalla Riforma della responsabilità amministrativa del 2026 non ha carattere automatico né obbligatorio, ma resta rimesso alla valutazione discrezionale del giudice contabile alla luce delle specificità del caso concreto. Lo ha affermato la Corte dei Conti, sentenza 20 febbraio 2026, n. 82.
Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’art. 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6176.
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati presuppone l’esercizio abituale della professione, da accertarsi in concreto. Il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire indizio per escludere l’abitualità, ma non opera quale soglia automatica di esenzione.
L’art. 63CCII prevede che il tribunale procede all’omologa degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione del creditore pubblico. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di superare le posizioni intransigenti della P.A., che molto spesso esprime il proprio voto negativo anche quando le alternative praticabili sono meno convenienti. Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è che vi siano altri creditori che abbiano prestato il loro consenso, così che la decisività dell’adesione forzosa sia misurata quale fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 5918/2026.
I temi trattati nel Massimario di febbraio-marzo 2026 riguardano: la responsabilità dell’hosting provider; il risarcimento del danno nella contraffazione di brevetto; i provvedimenti cautelari nel diritto industriale; lo storno dei dipendenti; la tutela del diritto d’autore e la competenza giurisdizionale ed infine l’uso come marchio del nome altrui.
Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza; il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7078/2026.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23 marzo 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, c. 1, lett. a), L. n. 134/2021 e 1, c. 2, L. n. 3/2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione enucleata dalle Sezioni Unite con la sentenza Cass. pen. n. 20989/2025, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, c. 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Il decreto dà attuazione all’articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e si compone di tre articoli: il primo dedicato alle modifiche legislative di recepimento della direttiva (UE) 2024/927, il secondo alla clausola di invarianza finanziaria e il terzo all’entrata in vigore.
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa resa nei giudizi amministrativi non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. A confermarlo è la Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 marzo 2026, n. 6897.
Nell'ordinanza n. 3784 del 2026 la Cassazione civile ribadisce che la plusvalenza IRPEF ex art. 67TUIR colpisce anche i terreni agricoli dotati di edificabilità “di fatto”. La Suprema Corte valorizza elementi sostanziali quali il prezzo superiore ai valori agricoli, la natura dell’acquirente e l’imminente rilascio di permessi per scopi commerciali (es. distributori di carburante) per sancire la prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione catastale, richiedendo al giudice di merito una valutazione inferenziale globale degli indici di edificabilità.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., nella parte in cui punisce con la reclusione da due a sei anni, anziché con la reclusione da sei mesi a tre anni o, in subordine, con la reclusione da sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
In G.U. la Legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) e la Legge annuale PMI (L. 34/2026). Il ddl sul riassetto dell’ordinamento militare è legge. Primo per provvedimento sulla valorizzazione della risorsa mare. In commissione, passio in avanti per la tutela penale dei prodotti alimentari italiani e per il Decreto sicurezza.
L'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale è stato tra i primi dell'AI ACT ad entrare in vigore ed è tra i primi a vacillare. Con la Proposta Digital Omnibus, la Commissione Europea ha proposto di sostituirlo con un semplice "incoraggiamento", innescando un acceso dibattito tra chi invoca semplificazioni in nome della competitività delle imprese e chi si spende per la tutela dei diritti degli individui. Consiglio e Parlamento Europeo hanno ora preso posizione in vista dei negoziati: il primo si allinea sostanzialmente alla Commissione; il secondo tenta un compromesso che preservi un obbligo attivo a carico degli operatori, pur alleggerendone i contorni. In questo contributo si analizzano le tre proposte a confronto, per comprendere cosa potrebbe cambiare – e cosa è in gioco – per fornitori, deployer e cittadini europei. Ma a breve ne sapremo di più: prevista per oggi 26 marzo 2026 la votazione plenaria del Parlamento Europeo.
La L. 9 marzo 2026, n. 35, pubblicata in G.U. n. 69 del 24 marzo 2026, introduce importanti modifiche al regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990) e al Codice penale. Modifiche che saranno oggetto di considerazioni preliminari nell’ambito del presente contributo.
A seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l’istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna, 14 febbraio 2026, n. 653.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 202 marzo 2026 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, n. 8), L. n. 75/1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione da due a sei anni, anziché fino a sei anni, o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.
Una recente decisione del giudice amministrativo francese, intervenuta in sede cautelare, offre un’occasione significativa per analizzare l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa nella redazione di elaborati accademici, evidenziando le criticità derivanti dall’assenza di un quadro normativo chiaro, che incide significativamente sulla configurabilità di illeciti disciplinari e, più in generale, sui limiti del potere sanzionatorio degli atenei.