L’ordinanza n. 3703/2026 della Cassazione civile offre lo spunto per una serie di considerazioni sulla divisione, consensuale o giudiziale che sia, e sulle modalità di tassazione, anche con riferimento ai conguagli divisionali.
Due procedure di riassegnazione promosse dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ed aventi ad oggetto i nomi a dominio barolo.online e barolo.store, concluse con due provvedimenti di rigetto. In entrambi i procedimenti, i collegi arbitrali, pur riconoscendo l’identità tra il marchio BAROLO e i domini contestati, hanno respinto il reclamo per mancata prova della malafede ai sensi dell’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).
Nel dichiarare inammissibili talune questioni relative all’isolamento disciplinare, la Corte costituzionale, con la sentenza 17 marzo 2026, n. 31 in una vicenda in cui un detenuto aveva dato fuoco al materasso della cella, ha escluso la configurabilità sia della legittima difesa, che della particolare tenuità del fatto.
Il presente contributo analizza le problematiche giuridiche sollevate dal caso del chatbot Grok, integrato nella piattaforma X, che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha permesso la generazione e diffusione massiva di deepfake pornografici e immagini sessualizzate non consensuali. L’analisi si focalizza inizialmente sull'ordinamento italiano, approfondendo il recente L. 132/2025 che ha introdotto il reato di diffusione di contenuti intimi falsificati tramite IA (Art. 612-quater c.p.) per tutelare la dignità e la reputazione delle persone offese. A livello europeo, lo studio esamina le disposizioni dell’AI Act relative agli obblighi di trasparenza, marcatura dei contenuti e gestione dei rischi per i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale. Particolare attenzione è rivolta al Digital Services Act (DSA), che impone alle grandi piattaforme online (VLOPs) procedure rigorose di segnalazione e rimozione (notice and action), la cooperazione con i trusted flaggers e valutazioni sistemiche dei rischi per mitigare la diffusione di contenuti illeciti. Infine, l'indagine si estende agli Stati Uniti, dove la reazione giudiziaria ha assunto la forma di indagini ufficiali da parte del Procuratore Generale della California e di una rilevante class action contro xAI.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c), 65, comma 1, e 268, comma 1, CCII, il debitore “consumatore” è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Ecco cosa dispone il Tribunale di Marsala con la sentenza del 17 febbraio 2026, n. 4.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 17 marzo 2026, ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, c. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento, ovvero dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.
Il Tribunale di Venezia, sentenza 17 febbraio 2026, n. 1483, ha accolto la domanda risarcitoria formulata da una paziente nei confronti della struttura sanitaria ed ha condannato il medico, che aveva causato l’evento di malpractice, a manlevare la struttura medesima (risarcendo alla paziente i danni subiti), in quanto ha accertato l’esclusiva responsabilità del medico nella causazione dell’evento nonché che la sua condotta è stata totalmente dissonante rispetto alla prestazione sanitaria che avrebbe dovuto eseguire ed altresì che la struttura sanitaria ha adempiuto correttamente le proprie obbligazioni nei confronti della paziente.
Viola il diritto Ue la normativa di uno Stato membro (nella specie, la Bulgaria) che non consente di modificare i dati anagrafici (sesso, nome e proprio numero di identificazione) relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro (nella specie l’Italia). Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue 12 marzo 2026, causa C-43/24 rispondendo a una domanda pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra “K.M.H. e il comune di Stara Zagora (Bulgaria) in merito ad una istanza di un richiedente transgender che chiedeva di far dichiarare che essa è una persona di sesso femminile, ordinando il cambiamento del suo prenome, del suo patronimico e del suo cognome, nonché a far figurare tale cambiamento nel suo atto di nascita. La Corte Ue ha altresì dichiarato che un giudice di uno Stato Ue non può essere vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte Costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di Giustizia.
La Corte costituzionale con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026 ha rinviato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento all’art. 36 Cost. – dell’art. 3, c. 2, del D.L. n. 79/1997, come convertito, e dell’art. 12, c. 7, del D.L n. 78/2010, come convertito, nella parte in cui prevedono la corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, per dare modo al legislatore di programmare la rimozione del differimento e della rateizzazione, poiché, nonostante i moniti espressi in precedenza, non è stato ancora avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze, come sollecitato.
L’ordinanza 3 marzo 2026 della Corte d’Appello di Milano, Sez. I Penale, insegna che nel procedimento di riparazione dell’errore giudiziario le condizioni concausali sono irrilevanti, essendo ostativa all'indennizzo soltanto una condotta che, valutata ex ante risulti connotata da dolo o colpa grave e che, valutata ex post, si configuri come causa esclusiva dell'errore giudiziario.
Il deposito, nel giro di poco più di un mese, di Cass. civ., sez. III, ord. 7 gennaio 2026, n. 316, e di Cass. civ., sez. III, ord. 10 febbraio 2026, n. 2968, dove vengono discussi alcuni profili relativi al consenso informato al trattamento sanitario, offre lo spunto per dare conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia.
Con l’atto giudiziario che sommariamente si commenta una compagnia assicurativa ha citato di fronte a una corte federale americana OpenAI per l’esercizio abusivo della professione forense, dato che ChatGPT ha fornito dati sbagliati a supporto delle rivendicazioni di una assicurata, nonché per l’eventuale configurabilità in capo all’azienda della responsabilità da prodotto per le risposte sbagliate.
Nell’operazione di scissione la destinazione degli elementi dell’attivo e del passivo va effettuata in via prioritaria sulla base delle indicazioni contenute nel progetto, che devono essere interpretate in relazione alla volontà negoziale in esso espressa, potendo i criteri legali previsti dall’art. 2506 bis, co. 2 e 3, c.c. essere applicati soltanto quali regole suppletive nel caso di effettiva incertezza sulla loro attribuzione. In questo modo si è espresso il Tribunale di Roma con la sentenza del 2 febbraio 2026, n. 1604.
In un procedimento di separazione, all’esito della comparizione prevista dall’art. 473 bis 21, il presidente delegato, dopo aver emanato i provvedimenti urgenti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ad altra udienza, da svolgersi con trattazione scritta. Successivamente veniva disposta l’anticipazione dell’udienza e, in quella sede, la causa veniva riservata in decisione, con sentenza pubblicata il giorno dopo. La data della nuova udienza cadeva dopo il termine precedentemente assegnato per il deposito della memoria conclusionale, che veniva effettivamente presentata. Una delle parti proponeva appello avverso la sentenza, sostenendo che il mancato svolgimento dell’udienza nella data inizialmente prevista le aveva impedito di depositare le note di trattazione scritta. La Corte territoriale negava la violazione del diritto di difesa, asserendo che era stato preclusa solo la presentazione delle note di cui all’art. 127 ter c.p.c., essendo stata svolta ogni altra attività difensiva. La Cassazione affermava che l’udienza originariamente fissata non era stata svolta, né era stata sostituita con il deposito di note scritte e che, quindi, vi era stata un’anticipazione “a sorpresa” della decisione, con violazione dei diritti di difesa. In ragione di ciò, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte di merito in diversa composizione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 marzo 2026, n. 4983.
Il contributo analizza la sentenza del Tribunale Novara, Sez. lavoro, 27 gennaio 2026, n. 22 in merito all'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore dell'insegnamento e, nel caso deciso, di una docente precaria per un ventennio, poi immessa in ruolo tramite concorso ordinario. Oltre alle tematiche preliminari introdotte dalle difese del Ministero, si affronteranno le ragioni di accoglimento del ricorso, sviluppato attraverso il richiamo di precedenti nazionali e comunitari e sulla natura risarcitoria del danno c.d. comunitario, presunto e liquidabile in via equitativa, secondo i parametri introdotti dal novellato art. 36D.Lgs. 165/2001.
A decorrere dal 1° febbraio 2026 sono divenute pienamente efficaci le modifiche alle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (PAT) introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111. Con tale data si è conclusa la fase transitoria avviata nel corso del 2025 ed è diventato pienamente operativo il nuovo assetto delle modalità di deposito degli atti e dei documenti, fondato sull’utilizzo dell’interfaccia Formweb.
Nel procedimento relativo alla nota “famiglia nel bosco” il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, ordinanza 5 marzo 2026, che aveva già sospeso la responsabilità genitoriale e ordinato il collocamento dei figli in comunità, ha disposto il trasferimento dei minori in altra comunità e la cessazione della convivenza con la madre. Ciò in ragione della crescente oppositività della madre stessa agli interventi messi in atto in favore dei figli, tra essi l’inizio di un percorso scolastico. Il provvedimento impone una riflessione sulla valutazione del superiore interesse del minore in caso di stili di vita non convenzionali.
La predisposizione di una determinata strategia processuale da parte dell’avvocato, per essere fonte di responsabilità, va valutata ex ante in rapporto all’esito del giudizio, tenendo conto della sua inadeguatezza al raggiungimento dello scopo perseguito dal cliente, restando esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali o giurisprudenziali sono tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive. Da quanto precede discende che è responsabile l’avvocato, per la condanna subita dal proprio cliente ex art. 96 cpc, che inserisce nella strategia processuale la trascrizione della domanda di regolamento dei confini, nell’erronea convinzione che la predetta sia trascrivibile, in quanto assoggetta a un vincolo l’immobile della controparte, per tutta la durata del giudizio da lui patrocinato. Ciò, infatti, costituisce un chiaro indice di abuso del processo, inteso quale utilizzo di istituti giuridici deviati dalla loro naturale destinazione verso la garanzia del proprio diritto, con conseguente danno ingiustificato a carico della controparte, sanzionabile, così come è avvenuto nel caso di specie, con la condanna ex art.96 c.p.c. (accoglie l’appello e riforma la sentenza di I grado). È quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 7/2026 emessa in data 05/01/2026.
La Corte di cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1603, spinge l’interprete verso forme di iper-responsabilità del pubblico ufficiale rogante, con evidenti applicazioni distorte delle regole proprie della funzione notarile. La valorizzazione della fattispecie concreta può, invece, delineare un modello virtuoso, capace di fissare la reale portata degli obblighi professionali.