Nell’intero anno solare appena trascorso, i numeri sono impressionanti: oltre 81.200 segnalazioni di operazioni sospette ricevute in soli sei mesi. È il livello più alto mai registrato.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 aprile 2026, n. 456, ha dichiarato la nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale che ripartiva tra tutti i condomini le spese relative al “fondo cassa straordinario” per ripianare precedenti esposizioni debitorie.
L’impiego di sistemi di geolocalizzazione (GPS) nei contesti organizzativi rappresenta oggi uno degli ambiti più delicati nel rapporto tra esigenze datoriali di efficienza e controllo e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori. La crescente diffusione di tecnologie di tracciamento, soprattutto nei settori della logistica, dei trasporti e dei servizi sul territorio, impone una rilettura coordinata della disciplina in materia di protezione dei dati personali, alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. n. 196/2003 come novellato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché delle disposizioni giuslavoristiche, in primis l’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). In tale contesto si inserisce la recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, 14 aprile 2026, n. 9374, in commento, che offre l’occasione per approfondire i presupposti di liceità del trattamento mediante sistemi GPS, nonché i criteri di qualificazione soggettiva del titolare del trattamento e le implicazioni in termini di responsabilità.
La Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. – degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento (art. 23-ter del Testo unico dell’edilizia), poiché tale disciplina incide illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione.
La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 marzo 2026 n. 10344 ha confermato il proprio orientamento in tema di ascolto del minore affermando che l’audizione del minore non va intesa come un adempimento automatico da parte del giudice nel momento in cui riceve l’istanza o il rinnovo della richiesta delle parti. L’ascolto non va ritenuto un atto istruttorio né burocratico del giudice, ma costituisce l’esercizio di un diritto che è nella disponibilità del giudice che deve rendere la motivazione esplicita e puntuale solo se decide di non disporlo, potendo il diniego del giudice alle richieste di rinnovo dell’ascolto essere anche implicito.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Sezione 22, con la sentenza n. 2072 depositata il 13 marzo 2026 ha confermato l’annullamento dell’impugnato avviso di liquidazione con condanna dell’Agenzia dell’Entrate. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (art. 59-bisL. 89/1913).
La decorrenza della riduzione di un assegno di mantenimento avente natura sostanzialmente alimentare, disposta in riforma della sentenza di primo grado sulla base di fatti sopravvenuti (e non di una diversa valutazione delle medesime condizioni preesistenti), non può essere retroattivamente retrodatata alla pronuncia di primo grado, essendo invece corretta la decorrenza dalla sentenza di secondo grado che ne modifica la misura. Ciò in quanto, trattandosi di importi modesti, verosimilmente già destinati a soddisfare bisogni essenziali e presuntivamente consumati dal beneficiario in condizioni di debolezza economica, la logica dell'irripetibilità — e il suo correlato sulla decorrenza — impone di non esporre retroattivamente il percettore a pretese restitutorie. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10857.
Le Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026, dirimendo un dubbio interpretativo sollevato dalla Sezione lavoro, hanno stabilito che, per fruire del più favorevole regime sanzionatorio previsto per le omissioni contributive in presenza di oggettiva incertezza interpretativa, il datore di lavoro deve comunque effettuare il pagamento dei contributi entro il termine stabilito dall’INPS.
Con una recentissima ordinanza (Cass. Civ. 15 aprile 2026 n. 9629), la Corte di legittimità torna sulla questione della “natura” dei versamenti dei soci: qualificarli in una delle possibili tipologie non è una mera opzione nominalistica, ma produce conseguenze fiscali e civilistiche di non poco conto.
Con sentenza del 23 aprile 2026 (causa C 132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha segnato una svolta nel contenzioso italiano in materia di proprietà intellettuale. Fino a oggi, l'art. 132, comma 4, c.p.i. ha consentito ai «provvedimenti cautelari idonei ad anticipatore gli effetti della sentenza di merito» di conservare efficacia anche in difetto di instaurazione di un giudizio a cognizione piena. Con la sentenza in commento, la CGUE ha invece escluso che l’ordinamento nazionale possa consentire ai provvedimenti cautelari, in specie quelli anticipatori, di conservare efficacia se il ricorrente non provvede ad instaurare il giudizio di merito entro i termini dell’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE (la c.d Direttiva Enforcement, di seguito, anche solo, la Direttiva), ovvero entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi o 31 di calendario. La pronuncia incide in modo diretto sulla disciplina che da un ventennio caratterizza la tutela cautelare in materia industrialistica lambendo, più in generale, l’architettura del procedimento cautelare uniforme e richiamando il Legislatore nazionale a un rigoroso rispetto non solo del citato art. 9 della Direttiva, ma anche dell'art. 50, par. 6, dell'Accordo TRIPs da cui la Direttiva prende ispirazione, imponendo una rilettura complessiva dei rapporti tra fase cautelare e giudizio di merito. Con il presente contributo, dopo una preliminare analisi critica della decisione della CGUE (di seguito, la Sentenza), si offre una prospettiva sulla sorte dei provvedimenti cautelari anticipatori emessi negli anni passati per i quali non è stato tempestivamente avviato il giudizio di merito.
Avverso il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di proroga delle intercettazioni avanzata dal P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione; per cui il provvedimento di rigetto del G.I.P. non è abnorme. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 23 aprile 2025, n. 14852.
La Corte costituzionale sentenza n. 66 del 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che se, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di non doversi procedere.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’11 maggio 2026, n. 13671.
Al via la quarta edizione dell'iniziativa divenuta negli anni un luogo stabile di dialogo tra istituzioni, avvocatura, accademia, imprese e professionisti.
In regime di affidamento condiviso, la Corte subordina la stanzialità del minore non già alla prossimità fisica permanente, ma alla qualità del progetto educativo e alla garanzia dei contatti periodici atti a scongiurare la recisione dei legami affettivi. In questo contesto, il trasferimento della madre in altra città per motivi di lavoro non costituisce ostacolo all’esercizio della genitorialità, ponendosi in linea con l’interesse dei minori. La decisione in esame consolida l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità circa l'insindacabilità delle scelte residenziali del genitore collocatario attraverso una lettura evolutiva del principio di bigenitorialità, non ancorato ad una parità aritmetica dei tempi, ma alla qualità e la stabilità della relazione. Lo ribadisce con chiarezza la Cassazione civile, sez. I, sentenza 27 aprile 2026, n. 11378.
Il Collegio Sindacale è stato rafforzato con la modifica del T.U.F., prevista dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, sia nell’accrescimento delle sue funzioni, sia nelle comunicazioni all’assemblea di approvazione del bilancio. In particolare, al Collegio Sindacale è stata attribuita anche la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento del “sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, come già obbligatoria per il Collegio Sindacale delle società quotate.
Un padre che non paga il mantenimento e si disinteressa della vita delle figlie risponde di due reati distinti, senza possibilità di “sconti” per assorbimento. Principio ribadito da Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 aprile 2026, n. 13509.
In presenza di reato ostativo, quale quello contestato in relazione all’aggravante di cui all’art. 577 comma 1, n.1, cod. pen., che rientra nell’ambito della elencazione di cui all’art.131 bis, comma 2, n.3 cod. pen., stante il divieto posto da tale disposizione normativa, non è possibile applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. V, sentenza 28 aprile 2026, n. 15403.
Con il Provvedimento n. 164/2026, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul sistema biometrico FaceBoarding adottato da SEA presso l’aeroporto di Milano Linate. Il caso evidenzia le criticità del trattamento illecito di dati biometrici su larga scala, già oggetto di limitazione e successiva cancellazione dei dati. L’indagine si inserisce nel quadro interpretativo delineato dall’European Data Protection Board nell’Opinion 11/2024, che ammette solo modelli con pieno controllo dell’utente sui dati.
Non è applicabile l'art. 131-bis c.p. quando il reato si sia realizzato tramite plurime condotte che siano espressione di un ''comportamento abituale'' (Cassazione n. 6713/2026)
La Corte costituzionale n. 60 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. – dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, nella parte in cui prevede l’introduzione, nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali, di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi, poiché tale criterio è idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, discostandosi così dal punto di equilibrio degli interessi coinvolti e incidendo sulla concorrenzialità del mercato.
L'uso dell'intelligenza artificiale per verificare se la firma apposta ad un testamento sia effettivamente vera è subordinato all'indicazione dell'utilità che da essa può derivare. Questo, in sintesi, il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 724 del 20 marzo 2026.
L'incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 aprile 2026, n. 15091.
La Corte costituzionale n. 65 del 2026 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. – dell’art. 175, comma 12, c.d.s., nella parte in cui subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, sanzionando, di conseguenza, chi compia tale attività in difetto di autorizzazione, poiché la previsione è finalizzata alla verifica che i mezzi nella disponibilità degli aspiranti all’esercizio del servizio di soccorso e rimozione di veicoli presentino caratteristiche costruttive e funzionali atte ad assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione.