I temi trattati nel Massimario di febbraio-marzo 2026 riguardano: la responsabilità dell’hosting provider; il risarcimento del danno nella contraffazione di brevetto; i provvedimenti cautelari nel diritto industriale; lo storno dei dipendenti; la tutela del diritto d’autore e la competenza giurisdizionale ed infine l’uso come marchio del nome altrui.
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati presuppone l’esercizio abituale della professione, da accertarsi in concreto. Il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire indizio per escludere l’abitualità, ma non opera quale soglia automatica di esenzione.
L’art. 63CCII prevede che il tribunale procede all’omologa degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione del creditore pubblico. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di superare le posizioni intransigenti della P.A., che molto spesso esprime il proprio voto negativo anche quando le alternative praticabili sono meno convenienti. Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è che vi siano altri creditori che abbiano prestato il loro consenso, così che la decisività dell’adesione forzosa sia misurata quale fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 5918/2026.
Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza; il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7078/2026.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23 marzo 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, c. 1, lett. a), L. n. 134/2021 e 1, c. 2, L. n. 3/2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione enucleata dalle Sezioni Unite con la sentenza Cass. pen. n. 20989/2025, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, c. 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Il decreto dà attuazione all’articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e si compone di tre articoli: il primo dedicato alle modifiche legislative di recepimento della direttiva (UE) 2024/927, il secondo alla clausola di invarianza finanziaria e il terzo all’entrata in vigore.
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa resa nei giudizi amministrativi non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. A confermarlo è la Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 marzo 2026, n. 6897.
Nell'ordinanza n. 3784 del 2026 la Cassazione civile ribadisce che la plusvalenza IRPEF ex art. 67TUIR colpisce anche i terreni agricoli dotati di edificabilità “di fatto”. La Suprema Corte valorizza elementi sostanziali quali il prezzo superiore ai valori agricoli, la natura dell’acquirente e l’imminente rilascio di permessi per scopi commerciali (es. distributori di carburante) per sancire la prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione catastale, richiedendo al giudice di merito una valutazione inferenziale globale degli indici di edificabilità.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026 ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., nella parte in cui punisce con la reclusione da due a sei anni, anziché con la reclusione da sei mesi a tre anni o, in subordine, con la reclusione da sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
In G.U. la Legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) e la Legge annuale PMI (L. 34/2026). Il ddl sul riassetto dell’ordinamento militare è legge. Primo per provvedimento sulla valorizzazione della risorsa mare. In commissione, passio in avanti per la tutela penale dei prodotti alimentari italiani e per il Decreto sicurezza.
La L. 9 marzo 2026, n. 35, pubblicata in G.U. n. 69 del 24 marzo 2026, introduce importanti modifiche al regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990) e al Codice penale. Modifiche che saranno oggetto di considerazioni preliminari nell’ambito del presente contributo.
L'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale è stato tra i primi dell'AI ACT ad entrare in vigore ed è tra i primi a vacillare. Con la Proposta Digital Omnibus, la Commissione Europea ha proposto di sostituirlo con un semplice "incoraggiamento", innescando un acceso dibattito tra chi invoca semplificazioni in nome della competitività delle imprese e chi si spende per la tutela dei diritti degli individui. Consiglio e Parlamento Europeo hanno ora preso posizione in vista dei negoziati: il primo si allinea sostanzialmente alla Commissione; il secondo tenta un compromesso che preservi un obbligo attivo a carico degli operatori, pur alleggerendone i contorni. In questo contributo si analizzano le tre proposte a confronto, per comprendere cosa potrebbe cambiare – e cosa è in gioco – per fornitori, deployer e cittadini europei. Ma a breve ne sapremo di più: prevista per oggi 26 marzo 2026 la votazione plenaria del Parlamento Europeo.
A seguito di provvedimento temporaneo ed urgente reso dal Tribunale ex art. 473-bis.22 c.p.c., non è possibile la contemporanea pendenza di un reclamo in Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. e di una richiesta di revoca/modifica al Tribunale stesso ex art. 473-bis.23 c.p.c.: qualora l’istanza di revoca/modifica al Tribunale sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al Tribunale istanza di modifica/revoca, il reclamo diviene improcedibile. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna, 14 febbraio 2026, n. 653.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 202 marzo 2026 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, n. 8), L. n. 75/1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione da due a sei anni, anziché fino a sei anni, o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.
Una recente decisione del giudice amministrativo francese, intervenuta in sede cautelare, offre un’occasione significativa per analizzare l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa nella redazione di elaborati accademici, evidenziando le criticità derivanti dall’assenza di un quadro normativo chiaro, che incide significativamente sulla configurabilità di illeciti disciplinari e, più in generale, sui limiti del potere sanzionatorio degli atenei.
Con Delibera ANAC 3 febbraio 2026, n. 41 ha modificato la precedente delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, disponendo la revisione del proprio regolamento per l’accesso ai dati e ai documenti amministrativi in relazione all’esclusione del diritto di accesso e all’adeguamento alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica riepilogativa della gestione, che compongono ex art. 1130 bis c.c. il rendiconto condominiale, perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le incertezze, le insufficienze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato; allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2026, n. 2940.
Ancora al vaglio della Corte costituzionale la legittimità della norma che riserva ai soli coniugi l'accesso all'adozione internazionale, una valutazione fortemente condizionata da quanto già deciso dalla Corte che ha dichiarato nel 2025 l'illegittimità dell'art. 29 bis, 1 comma, Legge adoz., là dove riserva ai soli coniugi l'adozione d'un minore straniero, negando alle persone singole un'identica possibilità d'accesso. Principi costituzionali e l'evoluzione del diritto di famiglia inducono a ritenere fondata la censura di incostituzionalità della medesima norma, dato che la sua formulazione restrittiva impedisce in modo irragionevole alle parti di un'unione civile di adottare minori stranieri. Lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni di Venezia, ordinanza 11 marzo 2026.