A norma dell'art. 1585, comma 2 c.c., il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 28/04/2026, n. 881.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente in materia di reati tributari, il Tribunale del riesame, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 321 c.p.p., deve limitarsi a verificare l'astratta riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie incriminatrice, senza poter svolgere un accertamento sulla concreta fondatezza dell'imputazione né un giudizio anticipato sulla responsabilità dell'indagato. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 26 maggio 2026, n. 18922.
Con la sentenza n. 71 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 47, paragrafo 1, CFDUE – dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 (come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a, della legge n. 234 del 2021), nella parte in cui fa conseguire al superamento delle procedure di “stabilizzazione” riservate ai magistrati onorari in servizio all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo la rinuncia – in relazione ai rapporti antecedenti alla stabilizzazione medesima – ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza, con il conseguente necessario intervento del legislatore ai fini di dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico di tali diritti, tutelabili, nelle more, davanti al giudice comune.
La Cassazione civile, con sentenza n. 6474 resa a Sezioni Unite, il 18 marzo 2026 ha enunciato il principio di diritto per cui la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2025, n. 1276, si è pronunciato in materia di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione sul web, in assenza di autorizzazione, di materiale fotografico tutelato dal diritto d’autore. In particolare, i Giudici hanno rigettato l’eccezione di prescrizione, chiarendo che, nell’ipotesi di illecito permanente, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. non coincide con il momento iniziale della condotta illecita, bensì con la cessazione della stessa.
Secondo il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 maggio 2026, il notaio non è legittimato a proporre il ricorso ex articolo 745 c.p.c., avverso il rifiuto di trascrizione di un atto di rettifica unilaterale opposto dal Conservatore dei Registri Immobiliari, risultando tale rimedio riservato alla “parte”, anche alla luce del principio espresso dall’articolo 1 della legge notarile. E ciò, quando, in realtà, gli indici normativi vigenti riconoscono al notaio rogante una propria legittimazione a ricorrere, in via autonoma, avverso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari.
Non solo gli importi. Ad orientare il RUP anche i principi del risultato e del ‘’non aggravamento del procedimento’’
La Corte di Cassazione, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12525 ha affermato che l'art. 814, co. 1, c.p.c. esprime un principio di applicazione generale, anche con riferimento agli arbitrati irrituali in materia disciplinare ex art. 7, l. n. 300/1970. Secondo la Corte, infatti, qualora il lodo non provveda alla liquidazione dei compensi arbitrali, l'arbitro può comunque agire in via ordinaria invocando la solidarietà passiva delle parti.
Con la risposta a interpello n. 108 del 26 maggio 2026, finalmente, l’Agenzia delle Entrate riconosce che i benefici c.d. prima casa – in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente – devono essere concessi anche per l’acquisto di un’unità immobiliare collabente.
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In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12-bisL. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14454.
La questione della soglia quantitativa al di sotto della quale l’adibizione a mansioni inferiori possa ritenersi lecita rappresenta uno degli elementi più rilevanti della disciplina del demansionamento. Fino a che punto il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di compiti estranei alla professionalità del dipendente senza incorrere nella violazione dell’art. 2103 c.c.? E soprattutto: è sufficiente garantire la prevalenza delle mansioni qualificanti per escludere l’illegittimità della condotta datoriale? L’ordinanza n. 7711/2026 della Sezione Lavoro della Cassazione risponde negativamente a questo secondo interrogativo. Anche l’adibizione sistematica e non marginale a compiti estranei alla professionalità del dipendente — ancorché circoscritta nella misura del 10% del tempo lavorativo, come nel caso di specie — integra una violazione dell’art. 2103 c.c. se protratta stabilmente nel tempo. Il ricorso sistematico a mansioni inferiori lede sul piano qualitativo il diritto alla professionalità, all’identità e alla dignità lavorativa del dipendente, a prescindere dal rispetto del parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.
Nella G.U. dell’8 maggio 2026 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 marzo 2026, n. 69, recante il regolamento per la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 45, comma 2 del Codice dei contratti pubblici da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Corte costituzionale, sentenza n. 72/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Pronunciandosi su un caso “georgiano” - in cui si discuteva della legittimità della condanna del ricorrente per un illecito amministrativo a causa del modo offensivo in cui aveva espresso pubblicamente le proprie opinioni, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso, come anticipato, riguardava la condanna amministrativa del signor Mi. per un video che aveva pubblicato su TikTok nel 2022, in cui criticava le nuove politiche dei trasporti di Tbilisi e denunciava la cattiva condotta di funzionari pubblici. Il video era diventato virale. La Corte ha ritenuto che i tribunali georgiani avessero effettuato un'accurata e ponderata valutazione comparativa del caso, distinguendo tra una critica politica incisiva e una denigrazione personale ostile, non tutelata dalla Convenzione europea. Ha tenuto conto in particolare del linguaggio aggressivo e volgare utilizzato e del potenziale impatto, soprattutto sui giovani, degli insulti personali a sfondo sessuale diffusi su una piattaforma di social media ampiamente utilizzata.
La Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 maggio 2026, n. 16495 ha precisato che la “perimetrazione temporale” è un requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici e non attiene ai tempi (diversi) di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati.
Le ondivaghe pronunce giurisprudenziali (da ultimo quella del Tribunale di Rovigo, sentenza 8 aprile 2026, n. 219) in tema di responsabilità dell’avvocato per il cattivo uso degli strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dei propri scritti difensivi non possono lasciare indifferenti, neanche quando il legale evita la sanzione ex art. 96 c.p.c. Nella professionalità degli avvocati, sostenuta anche da un’apposita alfabetizzazione all’intelligenza artificiale, può forse trovarsi l’antidoto alla deriva algoritmica che, altrimenti, rischia di travolgere l’avvocatura.
La Corte costituzionale, sentenza n. 77/2026 ha dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, D.lgs. n. 150 del 2022, sempre che il combinato disposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima.