La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 6198 ribadisce principi consolidati rispetto a molteplici questioni inerenti al reato di guida in stato di ebrezza.
Nelle frodi IVA “carosello” del comparto carburanti, l’impiego in dichiarazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti assume rilievo ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 quando la fatturazione costituisce l’anello documentale di una filiera fittizia preordinata a trasferire, lungo la catena commerciale, il vantaggio fiscale derivante dall’omesso versamento dell’imposta. La consapevolezza dell’utilizzatore non richiede una prova diretta, potendo essere desunta da un quadro di indici convergenti (anomalie economiche, inconsistenza dei fornitori, tracciabilità, pregresse evidenze investigative, assenza di verifiche minime), alla luce della professionalità del cessionario e del contesto normativo del comparto. In tale prospettiva, pertanto, il profitto penalmente rilevante si identifica nell’IVA indebitamente detratta e confiscabile anche per equivalente. Questo quanto deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza del 19 gennaio 2026, n. 722.
La Corte di Cassazione civile con la sentenza 10 febbraio 2026, n. 2981 afferma che il sopravvenire di una disciplina normativa meno restrittiva comporta che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.
La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 gennaio 2026, n. 1938 ha disposto che, in tema di separazione personale, l’addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà presuppone l’accertamento del nesso causale tra il comportamento infedele e l’intollerabilità della convivenza; tale nesso non può essere escluso sulla base della mera tolleranza di precedenti tradimenti, quando risulti provata la perdurante affectio coniugalis del coniuge tradito.
La Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2026 ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana in ordine all’art. 9, commi 1, 2 e 13, e al relativo All. C, del D.lgs. n. 190 del 2024, con riguardo alla denuncia del proprio insufficiente coinvolgimento nel procedimento previsto per l’autorizzazione unica relativa agli impianti su terraferma e alla mancata previsione di qualsivoglia coinvolgimento nel procedimento previsto per l’autorizzazione unica relativa agli impianti off-shore, poiché l’art. 4-bis del D.L. n. 19 del 2025 ha modificato l’art. 9, comma 13, del D.lgs. n. 190 del 2024, stabilendo che per gli impianti off-shore di cui alle lett. t) e v) della Sez. II del medesimo All. C il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata.
Non può essere addebitata una condotta negligente all’avvocato che, nonostante lo stato di menomazione fisica, abbia comunque dimostrato di aver cercato di assicurare l’assistenza in udienza alla sua cliente. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 26 febbraio 2026, n. 4357.
Il Tribunale di Siracusa (con la sentenza del 20 febbraio 2026, n. 338) ha rigettato la domanda risarcitoria di una società contro il rappresentante di un’associazione, dichiarando l’azione decaduta ex art. 1957 c.c. e rilevando l’assenza di nesso causale e prova del danno. La decisione censura soprattutto la grave condotta processuale dell’attrice, che ha utilizzato precedenti inesistenti, probabilmente generati da IA senza verifica. Per l’uso acritico di tali strumenti, ritenuto colpa grave, la società è stata condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a 2.000 euro.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 gennaio 2026, n. 1356 affronta la problematica, ricorrente nella prassi, se uno scambio di messaggi Whatsapp, pur se aventi per oggetto gli estremi delineanti il contenuto minimo del contratto di locazione, sia sufficiente a integrare il requisito della forma scritta richiesto ex art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998 per la valida stipula del contratto di locazione.
L’ordinanza della Cassazione civile n. 2342/2026 ribadisce che il notaio non risponde della falsità di documenti non identificativi prodotti dalle parti quando non sia incaricato di verificarne la genuinità. La responsabilità sorge solo rispetto agli adempimenti che rientrano nella sfera della diligenza professionale “governabile”, come controlli su ipoteche, titolarità o iscrizioni. La decisione richiama inoltre la necessità di accertare autonomamente il nesso causale tra condotta e danno, distinguendo tra danno evento e danno conseguenza ai fini del risarcimento.
Il dissenso tra comproprietari non è sufficiente a bloccare l’accertamento di conformità di opere eseguite senza titolo e impone all’amministrazione di valutare nel merito la sanabilità dell’intervento. Lo afferma la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 862 del 2 febbraio 2026.
Con un’importante e densa sentenza la n. 25 del 26 febbraio 2026, la Corte costituzione ha ritenuto non fondate una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 c.p.
Il debitore che si difende contestando l’entità del credito o la sua sussistenza ammette implicitamente di non aver adempiuto (Cassazione n. 27709/2025)
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (indicati come inderogabili); nonché dell' art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, sez. VIII, sentenza 14 gennaio 2026, n. 565.
La titolarità di partecipazioni sociali da parte del defunto non sempre viene gestita con facilità dagli eredi all’atto della compilazione della dichiarazione di successione. Di seguito, alcune riflessioni su due ipotesi “particolari”: a) attribuzione della sola quota societaria e sorte dei finanziamenti del socio; b) variazione del valore della partecipazione tra l’approvazione del bilancio ed il decesso del socio.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, c. 1-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, c. 3 e 4, della L. n. 401/1989.
Archiviata l'era delle convenzioni locali a macchia di leopardo e delle attese agli sportelli comunali, i notai possono ora interrogare in tempo reale l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Il Tribunale di Termini Imerese, Sez. lav., con la sentenza 4 dicembre 2025, n. 1571 afferma che la reiterazione abusiva degli incarichi annuali degli insegnanti di religione cattolica oltre i 36 mesi genera un diritto risarcitorio che si consolida al momento dell’abuso e che una procedura concorsuale successiva - ancorché straordinaria e riservata - non è in grado di neutralizzare: solo una stabilizzazione automatica o ragionevolmente certa ex ante può spiegare effetto sanante.
Con sentenza del 5 gennaio 2026, n. 247, la Corte di cassazione civile si è occupata di un istituto che – di rado – viene sottoposto alla sua attenzione, ovvero del c.d. “livello”. Si è, così, venuta a configurare una ulteriore occasione per illustrarne la sua origine storica e il conseguente inquadramento nell’ordinamento moderno, così, poi, pervenendosi alla individuazione della sua disciplina speciale e ad evidenziarne l’assimilazione all’enfiteusi, rimarcandosi – in particolare - come debba essere provato il relativo diritto.
In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia, la transazione stipulata da uno dei coeredi (nonché concreditori solidali) aventi ad oggetto esclusivamente la propria quota è legittima, determinando lo scioglimento della solidarietà attiva solo per il soggetto che vi aderisce. Pertanto, i coeredi, in qualità di concreditori, possono agire in giudizio per l’intero credito o per la rispettiva quota: v’è la piena applicabilità dell’art. 1304 c.c. anche in ordine all’eventuale accordo transattivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1486.
Secondo la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23), la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che una decisione vincolante del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD, in inglese European Data Protection Board, EDPB) è un “atto impugnabile dinanzi ai giudici dell'Unione”: si tratta infatti di una decisione emanata da un organo dell'Unione destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in quanto risolve una controversia tra diverse autorità nazionali di controllo sulla questione se un titolare del trattamento abbia violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e se, eventualmente, sia necessario modificare le misure correttive previste nei suoi confronti. Per tale motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato contro la decisione 1/2021 dell’EDPB da parte di WhatsApp Ireland (IE): tale decisione era stata impugnata dinanzi al Tribunale europeo chiedendone l’annullamento ma, per l’appunto, il Tribunale, con ordinanza del 7 dicembre 2022, aveva respinto il ricorso della compagnia ritenendolo irricevibile, per il motivo che la decisione dell’EDPB non fosse un atto impugnabile. WhatsApp aveva allora impugnato l'ordinanza del Tribunale dell’Unione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale con la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23 P), osservando che il Tribunale dell'Unione europea non avesse ancora esaminato il merito della controversia, ha anche annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. I giudici di Lussemburgo hanno anche riconosciuto la sussistenza della condizione secondo cui il ricorrente (nella specie, WhatsApp Ireland) deve essere direttamente interessato dal provvedimento che costituisce l’oggetto del suo ricorso. Si potrà così ridiscutere la maxisanzione da 255 milioni di euro inflitta a Meta dall’EDPB.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29.01.2026 ha approvato il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che si inserisce nel quadro degli interventi normativi finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR entro la scadenza del 31 dicembre 2026. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'obiettivo primario è il rafforzamento della capacità amministrativa e l'introduzione di misure di semplificazione di carattere generale e settoriale per accelerare la realizzazione degli investimenti e delle riforme. In questo contesto, l'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto, interviene direttamente sulla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuta nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il consumatore può liberamente scegliere le tutele previste dal Codice del consumo o i rimedi ordinari del Codice civile, non essendovi tra loro rapporti di gerarchia. Il Codice del consumo prevede una tutela speciale e aggiuntiva a quella già prevista dal Codice civile, e il consumatore è libero di scegliere anche direttamente la risoluzione del contratto, non potendogli imporre di scegliere di far eliminare i vizi da un appaltatore in cui non ripone più alcuna fiducia per via dell’errata esecuzione dell’opera. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Sassari dell’8 gennaio 2026, n. 4.