La sentenza n. 151/2026 della Corte d’Appello di Firenze ha il pregio di chiarire un tema sovente dibattuto fra correntista e banca: il tempo di conservazione della documentazione contrattuale ed il conseguente onere della prova di sua produzione in giudizio. Per i rapporti bancari instaurati da oltre dieci anni senza contestazione del cliente quanto alla forma scritta o alla consegna del contratto di conto corrente ex art. 117TUB e Legge n. 154/1992, l’onere probatorio del correntista in ripetizione non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, mediante la sola allegazione della mancata produzione del contratto medesimo da parte della banca, non essendo quest’ultima tenuta a conservarlo, consegnarlo o esibirlo oltre il limite decennale ex artt. 2220 c.c. e 119, 4° co. TUB.
La condotta del danneggiato - ancorché non integrante il fortuito - può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, comma primo c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, comma secondo c.c.). È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma 11 marzo 2026, n. 3744.
In tema di peculato dell’amministratore di sostegno, quando l’agente espone in modo trasparente nei rendiconti periodici le somme prelevate (qualificandole come “rimborso spese forfettizzate”) e tali rendiconti siano costantemente vistati/approvati senza rilievi dal giudice tutelare, la convinzione che quel “visto” equivalga a un’autorizzazione al prelievo può integrare errore sul fatto (non sul precetto), idoneo a escludere il dolo ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p., con conseguente esclusione della responsabilità per peculato, ferma la qualifica pubblicistica della funzione svolta. La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 marzo 2026, n. 11116 si sofferma, con la sentenza in commento, su una particolare questione giuridica in materia di peculato contestato all’amministratore di sostegno per l’incasso di somme (assegni) tratte dal patrimonio dell’amministrata. Questi veniva assolto in appello per difetto dell’elemento soggettivo. Vani i ricorsi in Cassazione del Procuratore generale e della parte civile. La S.C. conferma la soluzione assolutoria fondata sull’errore sul fatto idoneo ad escludere il dolo (art. 47, comma 3, c.p.). In sostanza, la questione non è (o non è più) se l’amministratore di sostegno sia soggetto attivo del peculato: la Cassazione ribadisce che tale qualifica è pacifica in giurisprudenza, richiamando più precedenti. Il nodo è invece soggettivo: se, in presenza di prelievi non preceduti (o non sempre preceduti) da una formale liquidazione/autorizzazione, ma esplicitati nei rendiconti e esaminati dal giudice tutelare con visti/approvazioni ripetute, possa radicarsi un ragionevole dubbio circa la consapevolezza dell’ingiustizia dell’appropriazione (cioè il dolo del peculato). Per la Suprema Corte, la soluzione è affermativa.
L’avvocato che proponga tardivamente un’impugnazione viola il dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., quando l’errore riguarda l’individuazione del termine perentorio per proporre l’appello, trattandosi di attività che rientra nella normale competenza professionale. È quanto stabilito dal Tribunale Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026, n. 1946.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 gennaio 2026, n. 1790 afferma che ove si applichi la c.d. “sospensione Orlando”, ossia nel caso di reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la prescrizione decorre regolarmente nel lasso temporale che va dalla pronuncia del dispositivo al deposito della motivazione del provvedimento. Ne segue che se il reato si prescrive in tale finestra di tempo, allora in sede di impugnazione se ne può far valere l’estinzione, la quale può altresì essere riconosciuta ex officio dal giudice d’appello o di cassazione.
La fusione societaria non integra una vicenda meramente modificativa, ma determina l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a quest'ultima, nella titolarità di tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi, dell'incorporante, non diversamente da quanto avviene nella successione mortis causa. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Velletri con lka sentenza n. 363/2026 del 9 febbraio 2026.
L’utilizzazione da parte del singolo condomino del muro perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze, è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, e non impedisca ad altri di farne un uso analogo e non arrechi danno alla proprietà individuale di altri condomini, atteso che il condomino di un edificio può apportare al muro perimetrale comune, senza il bisogno del consenso degli altri condomini, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva, purché non impedisca agli altri condomini di farne un uso analogo. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27 febbraio 2026, n. 1579.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’esito del giudizio ipotetico controfattuale - volto ad accertare, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, se, nell’ipotesi in cui i professionisti avessero tenuto la condotta reputata doverosa, l’assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni - traducendosi in una valutazione di fatto debitamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7649.
Il Giudice del Lavoro di Treviso ha emesso una interessante sentenza in materia di divieto di licenziamento di lavoratrice in stato di gravidanza e molestie sul luogo di lavoro, decidendo un caso in cui la vittima era una dirigente operante in una grande azienda familiare, arrivando a sancire la nullità del licenziamento ex art. 18, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori e la reintegrazione della stessa sul posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento del danno per le molestie subite. In questo modo si è espresso il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 173.
Il lavoro analizza le implicazioni dell’incompatibilità del giudice in caso di misura cautelari applicate dall’organo collegiale.
Il Tribunale di Enna, sentenza 21/01/2026, n. 56, ha pubblicato la sentenza in commento, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio avente ad oggetto le domande proposte in sede in intimazione di sfratto per morosità, in ragione della mancata attivazione, da parte del locatore, della procedura di mediazione obbligatoria.
Il potere riduttivo dell’addebito introdotto dalla Riforma della responsabilità amministrativa del 2026 non ha carattere automatico né obbligatorio, ma resta rimesso alla valutazione discrezionale del giudice contabile alla luce delle specificità del caso concreto. Lo ha affermato la Corte dei Conti, sentenza 20 febbraio 2026, n. 82.
Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’art. 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6176.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 27 marzo 2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l, 3, 51, comma 1, 97, 2, 19 e 21 Cost. nonché all’art. 17 dello stato speciale – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della legge della Regione siciliana n. 23/2025, nella parte in cui consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’IVG, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza, poiché – all’esito di un’interpretazione costituzionalmente orientata – è escluso che tale disposizione introduca concorsi riservati, dovendo piuttosto essere intesa nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati presuppone l’esercizio abituale della professione, da accertarsi in concreto. Il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire indizio per escludere l’abitualità, ma non opera quale soglia automatica di esenzione.
L’art. 63CCII prevede che il tribunale procede all’omologa degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione del creditore pubblico. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di superare le posizioni intransigenti della P.A., che molto spesso esprime il proprio voto negativo anche quando le alternative praticabili sono meno convenienti. Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è che vi siano altri creditori che abbiano prestato il loro consenso, così che la decisività dell’adesione forzosa sia misurata quale fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 5918/2026.
I temi trattati nel Massimario di febbraio-marzo 2026 riguardano: la responsabilità dell’hosting provider; il risarcimento del danno nella contraffazione di brevetto; i provvedimenti cautelari nel diritto industriale; lo storno dei dipendenti; la tutela del diritto d’autore e la competenza giurisdizionale ed infine l’uso come marchio del nome altrui.
Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza; il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7078/2026.