Con sentenza n. 8211/2026 la Cassazione, sezione civile, ribadisce che il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore disabile è nullo per discriminazione indiretta ove il datore di lavoro, pur in presenza di elementi idonei a rendere conoscibile lo stato di disabilità, abbia omesso di attivarsi per effettuare i doverosi approfondimenti utili a valutare l’adozione di accomodamenti ragionevoli. La mera conoscibilità della disabilità, anche in assenza di comunicazione formale da parte del lavoratore, è dunque sufficiente a fondare la responsabilità datoriale.
La sentenza che offre alimento al presente contributo affronta la fenomenologia criminosa della c.d. lottizzazione abusiva "negoziale" (o "cartolare"), che ricorre ogniqualvolta si proceda al frazionamento e alla successiva alienazione di un complesso immobiliare originariamente destinato a struttura alberghiera. La Corte Suprema di cassazione nel caso di specie ha confermato la condanna del reato contratto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, nei confronti del proprietario venditore e del notaio rogante, fornendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità del reato anche in presenza di atti di compravendita formalmente corretti. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 27 aprile 2026, n. 15113.
La Corte costituzionale n. 57 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – dell’art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, nella parte in cui ha introdotto nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non possa essere eccedente il 30% della portata effettiva presente nella sezione di derivazione di fiumi e torrenti, poiché è stata così imposta una riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico, con il corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua, atto a pregiudicare la conservazione del buono stato di salute di tali corsi.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 1° aprile 2026, n. 4993 resa su istanza di un’associazione rappresentativa dei consumatori in data, dopo aver accertato la vessatorietà delle clausole, contenute nel contratto per la fruizione in streaming di contenti audiovisivi, che permettevano al professionista di apportare unilateralmente modifiche al regolamento negoziale, con riflessi anche sulla parte economica, ha prescritto una serie di misure correttive, volte in particolare a rendere edotti gli abbonati dei diritti loro spettanti. La sentenza offre lo spunto per alcune considerazioni sull’efficacia e sui limiti della tutela inibitoria collettiva in ambito consumeristico.
La sentenza del Giudice di Pace di Empoli del 18 marzo 2026 offre un’interessante ricostruzione della responsabilità della banca per operazioni di pagamento non autorizzate, originate da frodi informatiche realizzate tramite malware e tecniche di social engineering. Viene, infatti, delineata la responsabilità della banca sotto una triplice prospettiva: violazione della PSD2, violazione della normativa antiriciclaggio, violazione del GDPR. Secondo il Giudice, in presenza di un’operazione on line disconosciuta dall’utente, è la banca a dover dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente eseguita e resa possibile esclusivamente dal dolo o dalla colpa grave del cliente. Non è sufficiente, a tal fine, il mero utilizzo delle credenziali personali, né la sola formale adozione di sistemi di strong customer authentication.
Con la pubblicazione della Determinazione n.155238 del 20 aprile 2026 adottata ai sensi dell’articolo 30 del decreto NIS, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale introduce il quadro operativo che disciplina il processo di elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi dei soggetti NIS.
Il MASE è tenuto a concludere il procedimento di VIA entro i termini di legge, da ritenersi perentori, senza che possa assumere rilievo il ritardo o la mancata espressione dei pareri obbligatori di altre amministrazioni; in tali ipotesi, infatti, l’amministrazione procedente deve provvede alla valutazione sulla base della documentazione acquisita e degli esiti delle consultazioni, non potendo giustificare il mancato rispetto dei termini con l’inerzia delle amministrazioni consultate. Lo stabilisce il Tar Sicilia, sez. V, sentenza 14 aprile 2026, n. 1050.
La violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale e quindi il procedimento penale può proseguire anche in caso di omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, 13 aprile 2026, n. 13327.
Con la L. 7 aprile 2026, n. 53 (G.U. del 23 aprile 2026, n. 94, in vigore dall’8 maggio 2026), il Legislatore ha modificato il Testo Unico in materia di Istruzione e il Decreto in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni e società sportive fuori dall’orario scolastico, di ampliare le possibilità di impiego delle strutture anche per allenamenti e gare ufficiali e di incentivare interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti da parte dei soggetti sportivi senza fini di lucro.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5448 dell’11 marzo 2026, si è pronunciata sul tema della responsabilità professionale dell’avvocato, ribadendo la natura di obbligazione di mezzi della prestazione difensiva e soffermandosi sui criteri di accertamento del nesso causale e del danno risarcibile. La pronuncia esclude automatismi risarcitori fondati sul mero esito sfavorevole della lite e richiede una rigorosa prova della perdita di una concreta possibilità di successo.
L'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acqui-rente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 9704/2026.
La Corte costituzionale, sentenza, 17 aprile 2026, n. 54 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della L. n. 689 del 1981 e art. 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Il presente articolo esamina l’ordinanza della Cassazione civile n. 6433/2026, che affronta il tema della deindicizzazione tardiva, chiarendo che, una volta accertata la violazione del diritto all’oblio, il rigetto della domanda risarcitoria non può fondarsi su una motivazione meramente assertiva. La Corte censura, infatti, la decisione del Tribunale di Roma per motivazione apparente, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato le allegazioni del ricorrente in ordine alla protratta reperibilità online delle notizie e alla conseguente lesione della sua reputazione e riservatezza.
In un giudizio di responsabilità amministrativa per danno conseguente a malpractice medica, la condotta del sanitario che ritardi ingiustificatamente il parto cesareo nonostante i segnali di sofferenza fetale integra colpa grave secondo i tradizionali parametri di diligenza, prudenza e perizia. Il danno, tuttavia, deve essere rideterminato alla luce dell’art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, che impone la riduzione dell’addebito entro il c.d. doppio tetto del 30% del pregiudizio accertato e, comunque, del doppio della retribuzione lorda percepita: la disciplina sopravvenuta, in quanto generale e più favorevole, va applicata anche alla responsabilità del sanitario pubblico e prevale sul diverso limite previsto dall’art. 9 della legge Gelli-Bianco, pari al triplo della retribuzione annua lorda. Lo ha affermato la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza depositata il 13 aprile 2026, n. 64.
Con il provvedimento 12 febbraio 2026, n. 102 (doc. web n. 10227910, di seguito il “Provvedimento”), il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il “Garante”) ha sanzionato un Comune italiano (di seguito, il “Comune”) per l’illegittimo trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza utilizzati per l’accertamento di una violazione del Codice della strada (di seguito, “CdS”). Il Provvedimento, senza entrare nel merito della validità del verbale, si concentra sui presupposti di liceità e sulle finalità dei trattamenti effettuati tramite le telecamere comunali, sull’adeguatezza dell’informativa resa agli interessati e sulla coerenza tra la funzione originaria degli impianti di videosorveglianza e il loro utilizzo per la contestazione differita delle infrazioni stradali.
La Corte d’Appello di Roma, Sezione I Civile, con sentenza n.765 del 10 marzo 2026, ha posto alcuni paletti significativi che consentono, in una normativa come quella antiriciclaggio che spesso pecca di indeterminatezza, di meglio perimetrare quello che è, per usare le parole della stessa Corte, il contenuto dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta e il limite a cui si deve spingere la diligenza richiesta al professionista – soggetto obbligato – nella valutazione dei vari aspetti soggettivi e oggettivi che connotano l’operazione che si trova ad eseguire.
Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione reitera ancora una volta, in modo netto, il suo orientamento – inaugurato dall’ordinanza n. 10505/2024 - sulla necessità che gli apparecchi rilevatori della velocità, al fine di rendere legittimi i relativi accertamenti, devono essere omologati, non risultando sufficiente la loro mera approvazione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile dell’8 aprile 2026, n. 8797.