La Corte costituzionale, sentenza n. 72/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Pronunciandosi su un caso “georgiano” - in cui si discuteva della legittimità della condanna del ricorrente per un illecito amministrativo a causa del modo offensivo in cui aveva espresso pubblicamente le proprie opinioni, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso, come anticipato, riguardava la condanna amministrativa del signor Mi. per un video che aveva pubblicato su TikTok nel 2022, in cui criticava le nuove politiche dei trasporti di Tbilisi e denunciava la cattiva condotta di funzionari pubblici. Il video era diventato virale. La Corte ha ritenuto che i tribunali georgiani avessero effettuato un'accurata e ponderata valutazione comparativa del caso, distinguendo tra una critica politica incisiva e una denigrazione personale ostile, non tutelata dalla Convenzione europea. Ha tenuto conto in particolare del linguaggio aggressivo e volgare utilizzato e del potenziale impatto, soprattutto sui giovani, degli insulti personali a sfondo sessuale diffusi su una piattaforma di social media ampiamente utilizzata.
Nella G.U. dell’8 maggio 2026 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 marzo 2026, n. 69, recante il regolamento per la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 45, comma 2 del Codice dei contratti pubblici da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 maggio 2026, n. 16495 ha precisato che la “perimetrazione temporale” è un requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici e non attiene ai tempi (diversi) di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati.
Le ondivaghe pronunce giurisprudenziali (da ultimo quella del Tribunale di Rovigo, sentenza 8 aprile 2026, n. 219) in tema di responsabilità dell’avvocato per il cattivo uso degli strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dei propri scritti difensivi non possono lasciare indifferenti, neanche quando il legale evita la sanzione ex art. 96 c.p.c. Nella professionalità degli avvocati, sostenuta anche da un’apposita alfabetizzazione all’intelligenza artificiale, può forse trovarsi l’antidoto alla deriva algoritmica che, altrimenti, rischia di travolgere l’avvocatura.
La Corte costituzionale, sentenza n. 77/2026 ha dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, D.lgs. n. 150 del 2022, sempre che il combinato disposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima.
L’arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.) costituisce uno strumento di tutela contro spostamenti di ricchezza indebiti, consistenti nell’arricchimento di una parte a fronte del depauperamento dell’altra, privi di giustificazione causale, e quindi fonte di una situazione oggettiva di pregiudizio non tollerata dall’ordinamento. Trattasi di un rimedio generale che si fonda sulla dimensione esclusivamente fattuale dell’arricchimento, nei confronti di situazioni che altrimenti rimarrebbero prive di protezione. Il fatto che il contratto presupposto fosse nullo per difetto di forma non basta per escludere la suddetta tutela, non essendo tale nullità una sanzione sufficientemente grave da negare l’indennizzo alla parte che ha subito il pregiudizio economico; diversamente, è esclusa l’azione di arricchimento in caso di nullità per illiceità di un elemento essenziale, contrarietà all’ordine pubblico o frode alla legge, ipotesi più gravi rispetto alla nullità strutturale della mancanza della forma. L’azione può essere esercitata anche Pubblica Amministrazione, laddove sia questa la parte che ha subito il depauperamento, non essendo la qualità di soggetto pubblico un motivo valido per riconoscere una diversità di regime rispetto ai privati. È quanto stabilito dalla Cassazione civile con sentenza 28 aprile 2026, n. 11513.
Con l'ordinanza n. 13553 del 10 maggio 2026 la Sezione Tributaria della Cassazione civile interviene in materia di imposta di registro e di accesso al regime agevolato del prezzo-valore. La Corte afferma che la qualificazione di un bene come pertinenza esige una valutazione globale e integrata di tutti gli elementi della fattispecie, alla luce della nozione civilistica recepita dall'ordinamento tributario. La distanza geografica fra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale, in particolare, non costituisce elemento di per sé idoneo ad escludere il vincolo pertinenziale, ma rappresenta soltanto uno degli indici fattuali da apprezzare, unitamente alla destinazione funzionale, alle modalità di utilizzo e alla volontà del proprietario, purché desumibile da elementi oggettivi.
La co-progettazione dei servizi sociali senza la previa co-programmazione è illegittima perché manca la base partecipata di individuazione dei bisogni. Lo ha affermato il Tar Toscana, sez. IV, sentenza 30 aprile 2026, n. 840.
L’inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione, quando tali violazioni mettano in pericolo l’incolumità dei trasportati, non può essere ritenuta come meritevole del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Lo stabilisce la Cassazione penale, sezione III, 11 maggio 2026, n. 16652.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, co. 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. A confermarlo è la Cassazione civile, sez. Unite, con sentenza del 27 aprile 2026, n. 11417.
Con la sentenza n. 62 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come convertito, nella parte in cui non prevede l’iscrizione delle società di progetto nell’albo dei riscossori per il passato, ove i suoi soci siano iscritti, poiché tale conclusione è ragionevole, stante la perdurante presenza nella società di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all’albo.
La Corte costituzionale n. 63 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, che ha introdotto l’art. 3-bis nella L. n. 91 del 1992, stabilendo che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore di tale articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno che ricorra una delle condizioni indicate, poiché la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettività della cittadinanza e l’affidamento dei destinatari.
La Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10388 conferma che il versamento di somme tra coniugi o conviventi per l’acquisto di beni non costituisce necessariamente una donazione indiretta. Infatti, in costanza di matrimonio o convivenza di fatto, tali dazioni si presumono effettuate in adempimento dei doveri di contribuzione ovvero di obbligazioni naturali, tendenzialmente irripetibili se non a determinate condizioni. Per qualificare l’atto come liberalità occorre una prova rigorosa dell’effettivo animus donandi.
Il Giudice di Pace di Enna, sentenza 15 febbraio 2026, n. 22 ha condannato una struttura sanitaria locale a risarcire il danno morale ed esistenziale subito da una coppia di genitori per non aver consentito al padre del bambino di partecipare al parto, contrariamente a quanto previsto dalla Carta dei Servizi pubblicata dalla stessa struttura sanitaria. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto del padre (e della madre) a che quest’ultimo assista al parto e ha ritenuto il correlato obbligo della struttura sanitaria una prestazione accessoria gravante sulla medesima in virtù del contratto di spedalità che insorge con la gestante.
In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicché, in presenza di un'esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro. In questo modo si è espresso il Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 26 marzo 2026, n. 503.
In tema di finanza di progetto, l’operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta ha diritto ad accedere, per finalità difensive, al progetto selezionato già nella fase procedimentale. Tale accesso non può essere rinviato a un momento successivo all’indizione della gara. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. I, ordinanza 18 marzo 2026, n. 409.
La Corte costituzionale sentenza n. 68/2026 ha dichiarato l’l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
La recente proposta normativa, che proroga fino a 78 anni la permanenza in servizio dei notai interessati a tanto, non consente il ricambio generazionale e può apparire come manifestazione tipica della “sindrome da ritiro” e della gerontocrazia.
La Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. – degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento (art. 23-ter del Testo unico dell’edilizia), poiché tale disciplina incide illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione.