La nozione di grave illecito professionale, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di illeciti professionali; ciò avuto riguardo alla formula aperta dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50 del 2016 (“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”) al contrario della previsione di cui all’art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 36 del 2023 che ha provveduto a tipizzare anche l’illecito professionale. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 maggio 2025, n. 4635.
La Corte costituzionale, con la sentenza del 10 luglio 2025, n. 105, pur ritenendo opinabile la scelta legislativa concernente la perdurante rilevanza penale dell’art. 639 c.p. a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la configurazione, come illecito penale, del deturpamento o imbrattamento di cose altrui.
Con provvedimento d’urgenza, emanato il 23 maggio 2025, l’Oberlandesgericht Köln ha respinto l’azione inibitoria presentata dall’associazione dei consumatori “Verbraucherzentrale NRW” contro Meta, cioè la holding di Facebook e Instagram. L’intento di tale azione giudiziaria era di impedire l’uso dei dati resi pubblici dagli utenti dei summenzionati social network a fini di training dei programmi di AI. Vediamo perché il ricorso non è stato accolto.
Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato – in riferimento all’art. 3 Cost. – l’illegittimità costituzionale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione, dell’art. 1, comma 16, della L. n. 335/1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, poiché l’assegno in questione è stato sempre oggetto di una disciplina peculiare e più benevola, in quanto volta a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela.
È legittimamente ritenuta, ai sensi dell’art. 147, lett. a) legge n. 89 del 1913, la responsabilità disciplinare del notaio che certifichi il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera radicale e originaria ogni rilevanza giuridica dei detti titoli (siccome incompatibili con la forma repubblicana) e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi d’un loro uso legittimo, essendo consentita dal secondo comma della citata disp. trans., da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola aggiunta al nome (c.d. cognomizzazione) del predicato (di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922), il quale ultimo, ai soli fini anzi detti, restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 18740/2025.
Pubblicata in G.U. la L. 100/2025 di conversione del D.L. sulla responsabilità erariale. Approvato alla Camera il ddl sulle zone montane e votata la fiducia sul D.L. infrastrutture. Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge a tutela dei lavoratori oncologici e ha approvato la legge quadro sugli interporti. Prosegue l’esame della ddl sulla separazione delle carriere. In Commissione avanti su fisco, premierato, femminicidio e intelligenza artificiale.
Nel determinare l'adeguatezza della misura cautelare intramuraria adottata nei confronti del minore, non si può prescindere da una valutazione che tenga altresì conto delle sue possibili prospettive di recupero (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 3 luglio 2025, n. 24512).
L’articolo analizza la sentenza del Tribunale del lavoro di Trento n. 87 del 5 giugno 2025, prima applicazione giurisprudenziale della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti introdotta dal Collegato Lavoro 2024. La pronuncia, che affronta i principali nodi interpretativi della riforma, tra cui l’irretroattività della norma, si segnala per aver valorizzato che il termine da prendere a riferimento per la fattispecie è quello che regola l’assenza ingiustificata nel CCNL ai fini disciplinari, anche se inferiore a quello quindicinale di legge, ponendosi quindi in contrasto con la recente e più cautelativa interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con la recente circolare 6/2025. Si stabilisce, infine, che in assenza dei presupposti per le dimissioni di fatto, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione vada qualificato come licenziamento per facta concludentia che, in assenza di forma scritta e procedimento disciplinare, si considera inefficace ed illegittimo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena.
Il Tribunale di Ragusa, sentenza 11 giugno 2025, n. 890, dopo aver qualificato l’eccezione di compromesso per arbitrato irrituale quale eccezione di merito, dichiara l’inammissibilità di quella sollevata all’interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi a sé incardinato, stante la tardività della relativa proposizione.
Con la sentenza 20 maggio 2025, n. 13525, la Corte di Cassazione civile ha affermato che l’anticipazione del TFR operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. 616 del 3 aprile 2025 aveva già concluso per l’illegittimità di una anticipazione automatica della quota di TFR in busta paga, con la conseguenza, sul piano ispettivo, di dover disporre al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate.
Con sentenza del 9 giugno 2025, n. 1870, il Tribunale salentino si occupa – prendendo spunto da una concreta vicenda in cui l’attore aveva scoperto che gli era stato venduto un autoveicolo con telaio contraffatto – della importante tematica relativa alla individuazione delle condizioni per la configurazione di una vendita di “aliud pro alio” e sui relativi rimedi giudiziali esperibili, oltre che sui conseguenti effetti che ne derivano in caso di ravvisata fondatezza dell’azione in sede processuale.
Con l’ordinanza n. 12956/2025 la Cassazione civile ha escluso ogni responsabilità in capo agli eredi di Lucio Battisti, e alle società di cui erano amministratori, per aver negato l’autorizzazione a Sony – titolare dei soli diritti di interpretazione ed esecuzione – allo sfruttamento online ed alla sincronizzazione delle opere del Maestro.
La Corte di Appello di Milano con la sentenza 2 maggio 2024, n. 354 si pronuncia sulla legittimità di un appalto di trasporti, ribadendo gli ormai consolidati indici di genuinità e di riqualificazione del rapporto elaborati dalla giurisprudenza, sancendo la ricostituzione del rapporto con la società committente pur in presenza di dimissioni del lavoratore al datore di lavoro formale.
Nonostante la previsione di cui all’art. 7, comma 9-bis del Codice della strada, i Comuni devono mantenere il potere di limitare la circolazione anche per i veicoli elettrici o ibridi: invero, la norma non può essere intesa nel senso di attribuire un diritto soggettivo del possessore dell’autovettura ibrida o elettrica all’ingresso nella ZTL. Lo ha stabilito il Tar Lazio, con la sentenza n. 11841, pubblicata il 17 giugno 2025.
Nel contesto condominiale, l’installazione di impianti tecnologici, come i condizionatori, pone questioni complesse che richiedono un attento bilanciamento tra l’esercizio delle facoltà del singolo proprietario e la salvaguardia dei diritti degli altri condomini, con riguardo anche al rispetto delle norme sull’uso delle parti comuni e degli spazi sovrastanti le proprietà esclusive, sebbene la collocazione dell’unità esterna a un’altezza considerevole renda del tutto improbabile una concreta incidenza sulla ventilazione naturale o sulla luminosità degli ambienti sottostanti. È quanto stabilito dal Tribunale di Palermo con sentenza 27 maggio 2025, n. 2311.
Nella contrattazione immobiliare accade spesso di imbattersi in edifici sprovvisti dell'abitabilità/agibilità: di qui il problema di stabilire se questi immobili possano essere venduti e quali accorgimenti deve adottare l'acquirente per essere tranquillo di aver condotto in maniera corretta la transazione.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del TM, respingeva la domanda di adozione di un minore, nato a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all’estero da una coppia omogenitoriale. La Suprema Corte cassava la decisione e rinviava al giudice di merito perché si pronunciasse nuovamente. Per effetto del rinvio la Corte d’Appello dichiarava l’adozione del minore. La madre biologica proponeva ricorso avverso quest’ultima decisione e la Cassazione, restando ferma nei principi espressi con il precedente arresto, lo rigettava. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16242.
È consentito ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale della certificazione della parità di genere ma il relativo contratto deve individuare le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi e i piani aziendali messi concretamente a disposizione dell’ausiliato. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5345 del 18 giugno 2025.