La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 28 novembre 2025, n. 38670 procede a una complessiva disamina della giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e ne traccia le differenze rispetto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per confermare l’orientamento secondo cui l’istituto è applicabile per tutti i reati di cui all’art. 550, c. 2, p.p. tra cui il furto punito dall’art. 624-bis c.p.
A seguito dell’analisi di alcuni recenti casi giudiziari internazionali, gli autori sottolineano l’importanza dell’effettività del controllo umano successivo all’utilizzazione degli strumenti di IA nella “revisione linguistica e stilistica” degli atti giudiziari in generale e delle sentenze in particolare, suggerendo alcuni possibili rimedi agli errori causati dai tools di intelligenza artificiale.
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza 13 novembre 2025, n. 716 esclude la legittimazione della società datrice di lavoro a intervenire nel giudizio previdenziale, nelle forme dell’intervento adesivo dipendente, poiché difetta in capo all’interveniente la titolarità del rapporto giuridico connesso al riconoscimento della natura professionale della malattia del lavoratore. L’interesse ad intervenire nel processo, pertanto, non può derivare né dall’incidenza eventuale sulla quantificazione del premio assicurativo, né dal differente ambito tra il giudizio previdenziale e la causa risarcitoria per il c.d. danno differenziale.
La forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia unificato all’abitazione principale l’immobile contiguo acquistato nel termine di diciotto mesi dell'acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile ed essere caratterizzati dal requisito della non imputabilità al contribuente. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 29262/2025.
Con il Regolamento (UE) 2025/2518 il Legislatore europeo interviene sul funzionamento dell’enforcement del GDPR nei casi di trattamento transfrontaliero e introduce una cornice procedurale comune per la gestione dei reclami, lo svolgimento delle indagini e la cooperazione tra autorità di controllo. Il testo rafforza il ruolo dell’autorità capofila e definisce termini e garanzie degli interessati.
L’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato sentenza 7 novembre 2025 n. 16 ha affrontato e risolto la controversa questione relativa alla copertura, nell’ambito delle tariffe del servizio idrico integrato, degli oneri finanziari sostenuti a causa del differimento biennale nella corresponsione dei conguagli.
L’obbligo di cui all’art. 109T.U.L.P.S. per i gestori di esercizi alberghieri di accogliere esclusivamente persone munite di documento di identità idoneo implica necessariamente la verifica de visu della corrispondenza tra l’ospite e il titolare del documento esibito, poiché solo un controllo visivo – diretto o mediato da tecnologie di videocollegamento o simili – garantisce le finalità di sicurezza pubblica sottese alla norma; non sono dunque idonee a soddisfare tale obbligo le procedure di check in totalmente da remoto basate sulla mera trasmissione telematica dei documenti e sull’accesso automatizzato tramite codici o key box all’ingresso. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9101 del 21 novembre 2025.
Anche laddove il giudizio di separazione personale si concluda con omologa dell’accordo raggiunto fra le parti, il giudizio si caratterizza per il compimento, da parte del difensore, di atti annoverabili alla fase decisionale, sì da giustificare il riconoscimento del compenso anche in relazione a tale segmento. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 24 novembre 2025, n. 30831.
Nell'ordinanza n. 29069 del 2025 la Corte di Cassazione civile ha stabilito che la “sorpresa archeologica”, che sospenda i lavori di ristrutturazione, non integra la forza maggiore, poiché non impedisce il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro 18 mesi, ma solo nell'unità immobiliare acquistata. La mancata dichiarazione nell'atto di acquisto dell'alternativa attività lavorativa, non sanata tempestivamente, comporta la decadenza dal beneficio.
La Cassazione civile, ordinanza 24 novembre 2025, n. 30788 torna in tema di azione revocatoria, statuendo che, anche se il debitore ha compiuto un atto di disposizione dei propri beni, il creditore non può esperire l’actio pauliana, se il valore dei beni posti a garanzia delle sue ragioni è di molto superiore a quello del credito.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025 ha respinto una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, c. 1, lett. a), c.p.p., in relazione all’art. 36, c. 1, lett. g), c.p.p., nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 159/2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.
Il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. concerne la categoria dei lavoratori autonomi. Qualora la domanda di insinuazione al passivo sia stata proposta da un’associazione professionale, si presume l’esclusione della personalità del rapporto d’opera da cui quel credito è derivato, a meno che l’istante non dimostri che il credito stesso si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista e sia di pertinenza dello stesso, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale. Laddove l’associazione non fornisca tale prova, il credito professionale assume la configurazione di remunerazione di capitale e non è garantito da privilegio. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29430/2025.
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con la recente sentenza del 24 novembre 2025, n. 30823, affronta il tema della ripartizione dell’onere della prova in caso di licenziamento orale e delle conseguenze della sua mancata prova.
Il D.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2025, entra in vigore oggi 10 dicembre e – rendendo operative le novità introdotte dal c.d. decreto carceri (D.L. n. 92/2024, convertito in L. n. 112/2024) – contiene importanti modifiche soprattutto per quanto concerne la liberazione anticipata, i flussi informativi sulla vita esecutiva tra U.E.P.E. e magistratura di sorveglianza e l’ampliamento dei colloqui telefonici.
La legge semplificazioni 2025 (L. 182/2025) contiene modifiche che incidono su due profili distinti: da un lato, alcune regole procedimentali nel settore delle comunicazioni elettroniche; dall’altro, la disciplina del trattamento dei dati giudiziari nel Codice Privacy. Si tratta di interventi eterogenei, ma accomunati dall’intenzione di ridefinire il ruolo di alcune garanzie formali all’interno dei rispettivi sistemi normativi. Il primo punto riguarda l’art. 27 del disegno di legge, che modifica l’art. 44, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. La disposizione chiarisce che eventuali irregolarità nella fase istruttoria non determinano, di per sé, l’invalidità del titolo abilitativo. L’amministrazione resta comunque tenuta a condurre l’istruttoria prevista, ma il nesso tra difetto formale e illegittimità del provvedimento viene ricalibrato. L’effetto principale consiste in un ridimensionamento dell’impatto invalidante delle violazioni procedimentali minori, tema che ha generato contenzioso non marginale negli anni recenti. Il secondo intervento riguarda l’art. 72, lettera g), che abroga i commi 2, 4 e 6 dell’art. 2-octies del Codice Privacy. Le norme abrogate consentivano al Ministero della Giustizia di adottare decreti integrativi per autorizzare o disciplinare il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati. La scelta di eliminarle produce un effetto immediato: il trattamento dei dati giudiziari torna a richiedere una base normativa definita direttamente dalla legge, senza possibilità di integrazioni tramite fonte secondaria. L’intervento incide su un settore nel quale la relazione tra legge, regolamenti e poteri ministeriali è stata oggetto di diverse ricostruzioni interpretative.
L'analisi dei dati su base regionale, con un approfondimento sull'impatto degli eventi climatici in Emilia-Romagna e Marche e sulla stagionalità delle operazioni straordinarie.
In tema di concordato preventivo liquidatorio, successivamente all'omologa i debiti iscritti a ruolo non possono ritenersi scaduti ai sensi dell'art. 49-quinquies D.L. 223/2006, poiché diverranno esigibili solo nei termini e nell'importo previsti dalla proposta concordataria ex art. 117CCII; inoltre, in applicazione del rinvio operato dall'art. 96CCII, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 155CCII, che consente la compensazione anche dei crediti per agevolazioni edilizie al fine di garantire all'Erario un soddisfacimento certo rispetto all'alternativa liquidatoria (Nel caso di specie, il Tribunale di Trapani ha respinto le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate e omologato il concordato, ritenendo che la normativa sulla compensazione non fosse applicabile al caso di specie e non fosse possibile valutare prognosticamente il patrimonio della c.d. super società di fatto). Così si esprime il Tribunale di Trapani con la sentenza del 2 ottobre 2025.
Solo l’operatore economico che ha preso parte alla gara può contestare gli esiti della procedura: è, dunque, inammissibile il ricorso di chi non abbia presentato l’offerta per cause interne alla propria organizzazione perché, in base al principio di autoresponsabilità, è onere del concorrente attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di partecipazione; in tale eventualità risulta al pari inammissibile la domanda di accesso agli atti, non essendo configurabile in capo mancato partecipante un interesse attuale alla conoscenza della documentazione di gara. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, sentenza 21 novembre 2025, n. 1061.
La Corte costituzionale con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 177 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. l), Cost. – dell’art. 1, c. 1, della L.R. Sardegna n. 2/2025, nella parte in cui ha prorogato l’efficacia della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate, e di disporre dei ricettari di cui all’art. 50 del D.L. n. 269/2003, fino al 31 dicembre 2024, poiché, nel prorogare i temini della precedente disciplina, la disposizione si appalesa come un tentativo di risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nel territorio regionale.