L’assemblea rappresenta il luogo in cui i proprietari assumono le decisioni destinate a incidere sulla gestione delle parti comuni e sulla sfera patrimoniale dei singoli partecipanti. Non tutte le delibere, tuttavia, hanno la stessa natura: accanto ai deliberati che esprimono una volontà dispositiva e producono effetti immediati, esistono anche atti meramente preparatori o programmatici, che si limitano a orientare l’attività futura senza determinare obblighi o modifiche concrete. Proprio la distinzione tra decisioni vincolanti e semplici indirizzi preliminari è spesso decisiva per stabilire se una delibera sia effettivamente impugnabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. È quanto stabilito dal Tribunale di Catania con sentenza 7 maggio 2026, n. 2198.
L’obbligo vaccinale imposto al solo personale militare (e non anche a quello civile) per contrastare la pandemia da Covid19 non è una discriminazione ai sensi del diritto dell’Unione europea. Il principio emerge dalla sentenza del 18 giugno 2026 (causa C-522/24, Ministero della Difesa (Obbligo vaccinale dei militari), con la quale, più precisamente, la Corte di Giustizia ha dichiarato che non contrasta con la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro una normativa nazionale (nella specie, quella italiana su Covid e Green Pass) che impone ai membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere la loro attività lavorativa, senza assoggettare a un obbligo analogo i membri del personale civile, i quali svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente e in un contesto sanitario analogo, dato che una tale differenza di trattamento non rientra nell’ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/78/CE.
Il Massimario del mese di maggio-giugno 2026 è dedicato alle decisioni dell'AGCM. La prima decisione riguarda l’applicazione delle sanzioni nella materia antitrust mentre le successive trattano della tutela del consumatore nelle pratiche commerciali scorrette con riguardo all’offerta di servizi finanziari e bancari, alle comunicazioni ingannevole e mendaci ed infine ai comportamenti ingannevoli del Professionista.
Si discute di un violento diverbio telefonico tra due coniugi separati, udito anche dai figli, durante il quale il marito si lascia andare ad affermazioni e giudizi piuttosto severi sul conto della moglie. Il punto che la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21 giugno 2026 n. 21026 deve chiarire è se in un contesto già molto litigioso e compromesso, caratterizzato da toni aspri da entrambi i lati, vi sia spazio per il risarcimento del danno da ingiuria o diffamazione.
A distanza di oltre otto anni dalla piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la figura del Data Protection Officer (DPO) continua a rappresentare uno degli istituti più dibattuti dell'intero sistema europeo di protezione dei dati personali. La centralità del ruolo attribuito dal legislatore europeo al Responsabile della Protezione dei Dati ha infatti favorito, soprattutto nella prassi applicativa, una progressiva estensione delle aspettative riposte in tale figura, spesso accompagnata da una non sempre corretta individuazione dei suoi compiti e delle sue responsabilità. L'esperienza concreta dimostra come il DPO venga frequentemente percepito quale garante generale della conformità normativa dell'organizzazione o addirittura come responsabile della sicurezza informatica aziendale. Tale impostazione, tuttavia, non trova alcun fondamento nel GDPR e rischia di alterare profondamente l'equilibrio delineato dal legislatore europeo tra il principio di accountability del titolare del trattamento e le funzioni di consulenza e sorveglianza attribuite al DPO. La sentenza del Tribunale di Firenze del 29 maggio 2026, n. 3034 affronta il tema della responsabilità del DPO: ecco cosa dispone.
La nuova guida del CNUE supporta i notai nell'individuare i rischi connessi alle criptovalute e alle criptoattività. Nel focalizzarsi sui problemi di circolazione delle valute virtuali, il testo rimarca l'importanza di una formazione mirata e di una strategia coordinata.
La responsabilità dell’avvocato non si presume dal mero esito sfavorevole della lite; occorre la prova del danno e del nesso causale, da accertarsi con giudizio prognostico sul probabile esito dell’attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile n. 21279 del 23 giugno 2026.
Le attribuzioni patrimoniali eseguite da un coniuge a favore dell’altro, in assenza di un titolo negoziale o di un accordo riconducibile ai doveri di contribuzione familiare ex artt. 143 e 144 c.c., e che risultino sproporzionate rispetto alle sostanze e alle esigenze familiari, non sono qualificabili come adempimento dei doveri matrimoniali (né, in mancanza di spontaneità, come obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.). Esclusa la fonte legale e quella negoziale, tali attribuzioni - se prive di consenso del coniuge che le ha materialmente rese possibili (nel caso di specie, tramite la disponibilità dei codici di accesso al conto) - sono soggette all’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., trattandosi dell'unico rimedio residuale esperibile. Lo stabilisce il Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20386.
In Germania, la giurisprudenza di merito ha stabilito che Google è direttamente responsabile dei risultati prodotti da AI Overview (in tedesco: Übersicht mit KI), specificando che la disciplina relativa alla neutralità gli operatori dei motori di ricerca dalla responsabilità per i contenuti pubblicati online non si applica ai risultati prodotti dall’AI. Vediamo perché.
La trasformazione delle associazioni professionali in società tra professionisti assume sempre più le sembianze di un mostro giuridico, benvoluto dal legislatore tributario, ma avversato da una parte della p.a. e della giurisprudenza. Basterebbe, invece, applicare i più tradizionali canoni interpretativi per superare i contrasti riscontrati nella pratica.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 18458/2026 dell’8 giugno, ha stabilito che la clausola c.d. “side B” di una polizza D&O, nella parte in cui obbliga l’assicuratore a indennizzare la società contraente per le somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia corrisposto al suo amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, è nulla per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 c.c. Com’è noto, la norma in parola prevede che “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo sulla prassi del mercato assicurativo italiano.
La Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 4 maggio 2026, n. 16114 ha dato risposta al seguente quesito: «Se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.».
Con l’ordinanza del 9 maggio 2026 il Tribunale di Palermo, Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali, G.D. Alessia Giampietro, affronta il tema dell’ammissibilità e della portata delle misure protettive atipiche nell’ambito della composizione negoziata della crisi, riconoscendo che l’inibizione della prosecuzione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo all’immobile ove il debitore esercita la propria attività d’impresa costituisce misura protettiva ex art. 2, comma 1, lett. p) e art. 18 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019 – “CCII”), e non già misura cautelare ex art. 19, comma 1, CCII, con ciò confermando una concezione dinamica e funzionale della protezione del patrimonio imprenditoriale.
Nella G.U del 22/06/2026 è stata pubblicata la L. n. 104/2026 del 9 giugno 2026, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico». La legge introduce una procedura amministrativa destinata a inserirsi nella programmazione ordinaria delle scuole, al fine di subordinare l'esposizione degli studenti a contenuti attinenti alla sessualità al consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti stessi, se maggiorenni.
Il Governo, con il D.L. n. 100/2026 (GU n.134 del 12-6-2026), ad onta della riduttiva rubrica limitata a “Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”, ormai divenuta legge dell’U.E., ha inciso sui diversi fronti della giustizia e dell’immigrazione.
Non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la qualità di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (Cass. pen., sez. VI, sentenza 11 giugno 2026, n. 21620).
La Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 5, del D.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del D.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non garantiscono al trattenuto il c.d. diritto al silenzio e gli appositi preventivi avvisi, in analogia con la disciplina penalistica, poiché il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura cautelare, non una sanzione, essendo quindi improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni auto-indizianti, viceversa necessaria a tutela di chi è esposto a sanzioni – formalmente o sostanzialmente – penali.
Con una densa decisione, la Corte costituzionale n. 108/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nella versione introdotta dalla L. n. 69 del 2015, nonché, in via consequenziale, nella versione attualmente in vigore, e dell’art. 165, quarto comma, cod. pen.
Il Tribunale di Palermo, sez. II, sentenza 15 maggio 2026, n. 3296 emessa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., accoglie la domanda proposta dal portiere di un condominio nei confronti della moglie separata, ordinando il rilascio dell'alloggio di servizio condominiale occupato da quest'ultima in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare. La decisione chiarisce la distinzione tra azione di rivendicazione e azione personale di restituzione, precisando che il portiere, pur non essendo proprietario dell'immobile, è legittimato ad agire in restituzione quale titolare di un diritto personale di godimento funzionalmente collegato al rapporto di lavoro. Il Tribunale afferma che (i) la moglie separata che abbia detenuto l'alloggio di servizio iure coniugii, senza acquisire un autonomo titolo giuridico, perde il fondamento della propria detenzione una volta cessata la convivenza coniugale e in assenza di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c.; (ii) il portiere-lavoratore vanta un diritto personale di godimento sull'immobile, derivante dal rapporto di lavoro con il condominio proprietario, che lo legittima a chiederne la restituzione in proprio favore.
Pronunciandosi su un caso “spagnolo” in cui si discuteva della legittimità del provvedimento giudiziario che disponeva il ricovero ospedaliero coatto di una donna per partorire, nonostante la sua volontà di parto domiciliare, la Corte EDU ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sei voti ad uno), che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita pri-vata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il silenzio sui social che frustra un’aspettativa eticamente riconosciuta costituisce fatto ingiusto che esclude la punibilità. Così si è espressa la quinta sezione della Cassazione penale con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 18227.